n. 192 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 aprile 2015 -

LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO II Sezione Civile Riunita in Camera di Consiglio e composta dai magistrati: dott. Rita Majore - Presidente;

dott. Francesca Romano - Consigliere relatore;

dott. Chiara Ermini - Consigliere;

Ha pronunciato la seguente ordinanza, nella causa civile d'appello iscritta al n. 1375/2014 RG, vertente tra Rotundo Antonio, nella qualita' di socio e legale rappresentante della Cooperativa Agricola APOA Demetra soc, coop. a r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Marco Costantino, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Catanzaro, Via Buccarelli n. 49, reclamante;

Contro: Curatela del Fallimento «Cooperativa Agricola A.P.O.A. Demetra s.c. a r.l.», rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Putorti', elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Daniela Dante, in Cropani, Via Sila Piccola n. 12;

Terfinance Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Pugno e Rossella Campagna, elettivamente domiciliata presso quest'ultima, in Catanzaro, Via Pugliese n. 30, reclamati. La Corte d'Appello, in esito all'udienza dell'11 marzo 2015;

letti gli atti;

Osserva Premesso in fatto. Il 16 maggio 2014 la Terfinance spa ha prodotto ricorso per la dichiarazione di fallimento della APOA Demetra s.c. a r.1., deducendo di vantare un credito di €

59.648,10 portato nel decreto ingiuntivo n. 14554/2012 emesso dal Tribunale di Torino, dichiarato provvisoriamente esecutivo in pendenza di opposizione;

la procedura ha preso il n. 30/2014 del R.P.F. del Tribunale di Crotone. Il giudice delegato dal Tribunale, con provvedimento del 28 maggio 2014, ha fissato l'udienza di comparizione del debitore per il giorno 25 giugno 2014, ore 9,45. Il decreto, regolarmente trasmesso tramite PEC al creditore istante, non e' stato comunicato al debitore: l'attestazione della notificazione effettuata dalla cancelleria in via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro della imprese (APOADEMETRA@PEC.IT) indica l'esito negativo per essere l'indirizzo «non disponibile». Di tanto veniva data comunicazione al creditore istante, il quale ha provveduto a richiedere la notifica di persona tramite Ufficiale Giudiziario;

anche tale tentativo si e' risolto in un'omessa notifica, poiche' all'indirizzo presso il quale, secondo il registro delle imprese, avrebbe dovuto trovarsi la sede della societa', l'Ufficiale Giudiziario ha rinvenuto «una costruzione incompleta, chiusa e priva di alcuna insegna». E' dunque seguito, in data 30 maggio 2014, il deposito dell'atto presso la casa comunale del luogo;

dall'annotazione apposta sulla busta nel quale l'atto depositato era racchiuso, questo risulta ritirato il 14 novembre 2014, ossia dopo la sentenza dichiarativa del fallimento, emessa il 17 ottobre 2014. Espletata l'istruttoria prefallimentare nell'assenza del debitore, il Tribunale di Crotone, con sentenza depositata il 17 ottobre 2014, ha dichiarato il fallimento della Cooperativa Agricola A.P.O.A. Demetra s.c. a r.l., in primo luogo ritenendo la regolarita' della notifica. La sentenza impugnata ha affermato inoltre nel merito la fallibita' della societa' destinataria della relativa istanza, attesa la ricorrenza del requisito di cui all'art. 2545-terdecies c.c., relativo alla svolgimento, da parte della societa' cooperativa, di attivita' commerciale;

indici di tale attivita' sarebbero la stessa forma legale di societa' a responsabilita' limitata, la esistenza di una partita IVA, la commercializzazione verso terzi di prodotti agricoli conferiti dai soci (senza che sia risultato che la cooperativa versasse ai soci per intero il prezzo riscosso), dall'autotrasporto per conto terzi, dalla presenza di personale dipendente. Ha affermato altresi' la esistenza, oltre che del presupposto di cui all'ultimo comma dell'art. 15 l.f. quanto all'importo dei debiti scaduti, della condizione di insolvenza, denotata dall'entita' complessiva dei debiti risultante dal bilancio al 31 dicembre 2012 (€

4.897.128), della entita' del credito azionato, del suo persistente inadempimento nonostante il tempo trascorso, dell'infruttuoso esperimento del pignoramento. La societa', a mezzo del suo rappresentante legale - che non e' chiaro se agisca anche nella veste di socio della stessa, profilo che invero in questa sede poco rileva -, ha prodotto reclamo preliminarmente contestando la validita' della notifica. Ha dedotto in proposito: - che era obiettivamente noto alla parte istante che la sede operativa della societa' fosse in Catanzaro, alla Via XX Settembre, e che l'indirizzo del legale rappresentante fosse anch'esso in Catanzaro Via F. Squillate n. 21, avendo questi indirizzato in tali luoghi ogni documentazione ed anche gli atti giudiziari posti a base della istanza di fallimento;

- che il mero deposito dell'atto presso la casa comunale richiesto dall'art. 15 l.f. costituisce non la notificazione, ma un "mezzo di pubblicita' ulteriore" per il caso in cui la notificazione non possa essere compiuta;

- che nulla era detto in sentenza sull'omessa esecuzione della notifica a mezzo la posta elettronica certificata della societa', desumibile dal registro delle imprese, mentre la stessa fallita non poteva essere tenuta responsabile per guasti o disservizi della comunicazione;

- che l'art. 107 del d.P.R. n. 1229/59...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT