n. 191 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 ottobre 2018 -

CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione I penale La Corte d'Appello di Milano, Sezione I penale, riunita in Camera di consiglio nella persona dei signori: dott.ssa Rosa Luisa Polizzi - Presidente;

dott.ssa Francesca Vitale - Consigliere;

dott.ssa Stefania Pigozzi - Consigliere;

nel p.p. n. 5709/2016 R.G.A., a carico dell'imputato P.L. all'udienza del 22 ottobre 2018 ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione di questione di legittimita' costituzionale dell'art. 570-bis del codice penale con riferimento agli articoli 3 e 30 della Costituzione nella parte in cui non prevede che la disciplina in esso prevista si applichi anche nei confronti di colui che non adempia alle prescrizioni di natura economica stabilite nei confronti dei figli minorenni nati fuori dal matrimonio;

con riferimento agli articoli 25 e 76 della Costituzione nella parte in cui, introducendo un'ipotesi di abolitio criminis, ha superato i limiti imposti dalla legge delega di cui all'art. 1 comma 85, lett. q) della legge 23 giugno 2017, n. 103. Rilevanza della questione Il caso di specie, che rende opportuna la rimessione di questione di legittimita' costituzionale sopra accennata, concerne un episodio di violazione degli obblighi di assistenza familiare posto in essere dall'ex convivente di fatto, sebbene per un periodo di soli due anni, nei confronti della figlia minorenne nata fuori dal matrimonio. Piu' nel dettaglio, con sentenza in data 28 giugno 2016, Il Tribunale di Milano condannava P.L. alla pena di mesi sei di reclusione, pena sospesa, per il reato di cui all'art. 3 legge n. 54/06, in relazione all'art. 12-sexies, legge n. 898/70 e art. 570, commi 1 e 2 del codice penale per essersi sottratto all'obbligo mensile di corrispondere integralmente e puntualmente l'assegno mensile di mantenimento nei confronti della figlia minore M.N. nata nel 2004 di euro 500,00 come disposto con provvedimento del Tribunale di Milano del 18 maggio 2011. Fatto commesso da giugno 2011 in permanenza attuale. All'esito dell'istruttoria dibattimentale il Tribunale ricostruiva la vicenda come segue. La signora M.S.N., a seguito della cessazione della relazione con l'imputato, ricorreva al Tribunale per i minorenni di Milano al fine di ottenere il riconoscimento del contributo al mantenimento della figlia minore nonche' una regolamentazione dei rapporti e della frequentazione padre-figlia. Il Tribunale adito, con decreto del 18 novembre 2011, convalidava l'accordo intervenuto fra le parti...

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