n. 190 SENTENZA 9 - 31 luglio 2020 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 628, secondo comma, del codice penale promossi dal Tribunale ordinario di Torino con ordinanze del 9 maggio, del 27 maggio e dell'8 ottobre 2019, iscritte rispettivamente ai numeri 130, 156 e 241 del registro ordinanze 2019 e pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 37 e 41, prima serie speciale, dell'anno 2019 e n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2020. Udito nell'udienza pubblica e nella camera di consiglio dell'8 luglio 2020 il Giudice relatore Nicolo' Zanon;

visto l'atto di costituzione di R. T., nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

uditi gli avvocati Sonia Maria Cocca e Anna Scifoni per R. T., e l'avvocato dello Stato Maurizio Greco per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 9 luglio 2020. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 9 maggio 2019 (r.o. n. 130 del 2019), il Tribunale ordinario di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 628, secondo comma, del codice penale. Si procede nel giudizio a quo, mediante rito abbreviato, nei confronti di persona accusata del reato di rapina cosiddetta impropria (secondo comma dell'art. 628 cod. pen.). L'imputato, in particolare, dopo essersi impossessato di oggetti di scarso valore all'interno di un esercizio commerciale, avrebbe esercitato violenza nei confronti di una persona che tentava di fermarlo, riuscendo a divincolarsi e pero' restando bloccato, dopo pochi secondi, per l'intervento di personale di sorveglianza dello stesso esercizio commerciale. 1.1.- Il Tribunale rimettente, premesso un riferimento alla correttezza della qualificazione giuridica conferita al fatto, richiama l'identita' di trattamento sanzionatorio tra il reato in contestazione e il delitto di rapina cosiddetta propria (primo comma dell'art. 628 cod. pen.), trattamento fra l'altro inasprito dall'art. 1, comma 8, lettera a), della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario), con l'aumento della sanzione minima edittale, nella specie detentiva, da tre a quattro anni di reclusione. Una tale equiparazione tra le pene comminate per le due ipotesi di rapina, secondo il rimettente, contrasterebbe anzitutto con il principio di uguaglianza, data l'asserita disomogeneita' strutturale delle relative fattispecie. Nel primo comma, infatti, l'art. 628 cod. pen. richiederebbe che la violenza alla persona o la minaccia siano finalizzati all'impossessamento della cosa mobile altrui, e per questo la condotta tipica paleserebbe una maggior gravita', sul piano obiettivo dell'azione come nei profili soggettivi. Nella fattispecie di rapina impropria, invece, l'uso della violenza o della minaccia per la commissione del reato non sarebbe programmato, avendo luogo solo dopo la sottrazione, per effetto di una «tensione istintiva alla liberta'». L'art. 3 Cost. sarebbe violato anche in un diverso profilo. La condotta violenta o minacciosa, per quanto tenuta allo scopo di conseguire l'impunita' o il profitto del reato, non integra il delitto previsto dal secondo comma dell'art. 628 cod. pen., quando non e' immediatamente successiva alla sottrazione della cosa, con la conseguenza che l'agente viene sottoposto a un trattamento sanzionatorio piu' mite di quello concernente la rapina impropria, dato dalla punizione per il furto e da quella per il reato commesso in seguito (ad esempio, resistenza a pubblico ufficiale o violenza privata). Ebbene, il distinguo fondato sul connotato di immediatezza (o non) dell'azione di violenza o minaccia non giustificherebbe, secondo il rimettente, una differenza tanto marcata di trattamento, discutendosi, per entrambi i casi, d'una condotta reattiva con caratteristiche e finalita' invariate. Una stessa punizione dovrebbe dunque accomunare tutte le ipotesi i cui comportamenti violenti o minacciosi siano tenuti per assicurare il possesso della cosa sottratta o garantire l'impunita' del loro autore, a prescindere dalla loro prossimita' temporale alla sottrazione della cosa mobile altrui. Le relative fattispecie, per tal via, resterebbero distinte da quelle in cui le condotte di violenza o minaccia siano proprio e invece strumentali alla sottrazione, da considerarsi piu' gravi e, dunque, legittimamente segnate da previsioni edittali piu' severe. 1.2.- Il Tribunale di Torino ritiene che la disciplina censurata violi anche il principio di offensivita', desunto dal secondo comma dell'art. 25 Cost. Muovendo dall'assunto che pari livelli di gravita' dell'offesa esigano risposte sanzionatorie corrispondenti, ritiene il rimettente che, invece, tali risposte dovrebbero differenziarsi gia' sul piano edittale nel caso di situazioni difformi, e comunque consentire, attraverso la previsione di una forbice sufficientemente ampia, una regolazione adeguata alle caratteristiche di ciascun caso concreto. Un caso di tentato furto con successiva violenza privata potrebbe essere trattato con la necessaria duttilita' applicando gli artt. 56, 81, secondo comma, 624 e 610 cod. pen., ma la sua qualificazione come rapina impropria eliminerebbe in gran parte la possibilita' di una modulazione della risposta sanzionatoria, schiacciando verso l'alto il valore minimo della pena irrogabile. 1.3.- Sarebbe violato infine, secondo il giudice a quo, il secondo (recte: terzo) comma dell'art. 27 Cost., poiche' la funzionalita' rieducativa della pena esigerebbe un rapporto di adeguata proporzione tra il fatto e la pena medesima, e tale rapporto sarebbe squilibrato, a fronte delle condotte di rapina impropria, riguardo a un minimo edittale pari a quattro anni per la reclusione. 1.4.- Sulle premesse indicate, il Tribunale di Torino chiede a questa Corte un intervento di ablazione del secondo comma dell'art. 628 cod. pen. L'eliminazione della disposizione implicherebbe per gli attuali casi di rapina impropria l'applicazione congiunta d'una fattispecie di furto e della figura di reato di volta in volta integrata dall'azione successiva alla sottrazione della cosa altrui (violenza privata, ad esempio, o resistenza a pubblico ufficiale). In questo quadro, grazie alle ampie possibilita' di modulazione restituite al giudice, l'ordinamento potrebbe reagire in misura proporzionata ai fatti, senza punizioni eccessive e senza tuttavia indebolire, nel contempo, la risposta dello Stato a comportamenti criminali di piu' elevato spessore. 1.5.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e' intervenuto nel giudizio con atto depositato il 1° ottobre 2019, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata. L'Avvocatura generale nega il fondamento del principale assunto del rimettente, e cioe' che il preordinato ricorso alla violenza sia un profilo necessario ed esclusivo delle ipotesi di rapina propria. Ben possono esservi situazioni nelle quali l'agente ricorre al comportamento minaccioso o violento per superare, in danno del possessore della cosa da sottrarre, una resistenza non prevista. Allo stesso modo, possono ricorrere situazioni nelle quali e' gia' programmata una condotta violenta da praticare dopo la sottrazione, al fine di conservare il possesso della cosa o di garantirsi l'impunita'. Le condotte delineate dai primi due commi dell'art. 628 cod. pen. non si distinguerebbero per la struttura del dolo, ne' per l'identificazione dei beni offesi (patrimonio e persona), ma solo per il momento nel quale il comportamento violento o minaccioso si inserisce in una serie causale sostanzialmente analoga: prima della sottrazione e al fine di realizzarla, oppure dopo la sottrazione e al fine di conseguirne i vantaggi. Non sarebbe affatto irragionevole, dunque, l'equiparazione nel trattamento sanzionatorio. E non sarebbe irragionevole neppure la minor punizione dei casi in cui violenza o minaccia non seguano immediatamente la sottrazione, perche' a quel punto non si tratterebbe piu' di comportamenti finalizzati a consolidare il possesso (gia' conseguito dall'agente), ma di condotte ormai estranee all'aggressione patrimoniale, gia' esaurita mediante un furto. Il carattere proporzionale del trattamento sanzionatorio previsto dal secondo comma dell'art. 628 cod. pen. varrebbe anche - secondo l'interveniente - ad escludere il fondamento delle censure costruite sul principio di offensivita', in assoluto e nel confronto con la previsione concernente la rapina propria, la quale, come detto, disegnerebbe un reato di capacita' lesiva del tutto analoga. Le medesime conclusioni, infine, sono proposte con riferimento al principio di finalizzazione rieducativa della pena, anche tenuto conto che l'ampiezza comunque propria della forbice edittale, e la possibilita' che la pena sia mitigata per effetto di circostanze attenuanti, consentirebbero in ogni caso un trattamento proporzionato e dunque efficace anche in chiave di risocializzazione del reo. 1.6.- Con atto spedito il 30 settembre 2019, e pervenuto alla Corte costituzionale il 7 ottobre successivo, si e' costituito R. T., imputato nel procedimento a quo, chiedendo l'accoglimento delle questioni sollevate. In adesione agli argomenti del rimettente, la parte sostiene che le ipotesi di rapina propria e di rapina impropria sarebbero diverse sul piano soggettivo (solo nel primo caso la violenza o la minaccia sarebbero ineludibilmente programmate) e sul piano oggettivo (mancando nella seconda fattispecie la strumentalita' della condotta violenta o minacciosa alla sottrazione della cosa). Sempre richiamando gli argomenti indicati dal Tribunale di Torino, la parte osserva che la norma censurata romperebbe la corrispondenza tra quantita' della pena ed effettiva capacita' di offesa della rapina impropria, con l'ulteriore...

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