n. 190 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 ottobre 2017 -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Seconda Sezione Civile Composta da: Stefano Petitti - Presidente;

Guido Federico - consigliere;

Alberto Giusti - consigliere relatore;

Antonello Cosentino - consigliere;

Milena Falaschi - consigliere, ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso proposto da: Gallia Maurizia, rappresentata e difesa dagli avvocati Renato Sirna, Elisa Bonzani, Achille Chiappetti e Giovanni Arieta, con domicilio eletto in Roma, via Paolo Emilio n. 7, presso lo studio dell'avvocato Achille Chiappetti - ricorrente;

Contro Commissione nazionale per le societa' e la borsa - Consob, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Biagianti, Maria Letizia Ermetes e Rocco Vampa, con domicilio eletto presso la propria sede in Roma, via Giovanni Battista Martini, n. 3, controricorrente;

Avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 414/2009 in data 6 aprile 2009. Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 14 settembre 2017 dal consigliere Alberto Giusti;

Udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Lucio Capasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale;

Uditi gli avvocati Giovanni Arieta, Achille Chiappetti, Fabio Biagianti e Rocco Vampa. Premessa. 1. Il Collegio e' investito dell'esame di un ricorso proposto contro una sentenza con cui la Corte d'appello di Brescia ha rigettato l'opposizione a un provvedimento sanzionatorio adottato dalla Commissione nazionale per le societa' e la Borsa - CONSOB, in fattispecie di abuso di informazioni privilegiate commesso dall'insider secondario. Con tale provvedimento sanzionatorio la CONSOB ha applicato la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 526.042, la sanzione accessoria dell'interdizione dagli uffici direttivi per un periodo di nove mesi nonche' la confisca per equivalente di beni di proprieta' del trasgressore per un valore di euro 2.750.377,95. La violazione sanzionata e' stata commessa nell'anno 2002, quando l'abuso di informazioni privilegiate dell'insider secondario costituiva reato ai sensi dell'art. 180, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF). La pena comminata per tale reato era la reclusione fino a due anni e la multa da venti a seicento milioni di lire. Era inoltre prevista la confisca diretta dei mezzi, anche finanziari, utilizzati per commettere il reato e dei beni che ne costituiscono il profitto (salvo che essi appartenessero a persona estranea al reato). L'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2004) ha depenalizzato tale condotta, trasformandola in illecito amministrativo;

contestualmente, riformulando l'art. 187-bis del TUF, ne ha previsto la punizione con una sanzione pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni (sanzione poi quintuplicata dall'art. 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per le tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»), nonche' - ove non sia possibile la confisca diretta - con la confisca per equivalente, disciplinata dall'art. 187-sexies del TUF. In particolare, l'art. 9, comma 6, della stessa legge n. 62 del 2005 ha aggiunto che, limitatamente agli illeciti depenalizzati, la confisca per equivalente si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 62 del 2005, purche' il procedimento penale non sia stato definito. 2. All'esito dell'udienza pubblica svoltasi il 5 giugno 2015, questa Corte, con ordinanza 14 settembre 2015, n. 18027, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli articoli 187-sexies del decreto legislativo n. 58 del 1998, e 9, comma 6, della legge n. 62 del 2005, in riferimento agli articoli 3, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. L'art. 187-sexies del decreto legislativo n. 58 del 1998 e l'art. 9, comma 6, della legge n. 62 del 2005 sono stati censurati nella parte in cui prevedono che la confisca per equivalente si applica anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 62 del 2005, che le ha depenalizzate. 3. La Corte costituzionale, con sentenza n. 68 del 2017, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimita' costituzionale. La Corte costituzionale ha ritenuto: inammissibile la questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., perche' priva di motivazione;

inammissibile la questione avente per oggetto l'art. 187-sexies del decreto legislativo n. 58 del 1998, perche' tale disposizione non ha la portata lesiva che il giudice rimettente le attribuisce. Infatti - ha sottolineato il giudice delle leggi - «la norma in questione si limita a disciplinare la confisca per equivalente, mentre e' soltanto all'art. 9, comma 6, della legge n. 62 del 2005 che va attribuita la scelta del legislatore di rendere questo istituto di applicazione retroattiva, dando cosi' luogo al dubbio di costituzionalita' che ha animato il giudice a quo»;

inammissibile la questione di costituzionalita' dell'art. 9, comma 6, della legge n. 62 del 2005, perche' basata «su un erroneo presupposto interpretativo», ossia «sulla base di una considerazione parziale della complessa vicenda normativa verificatasi nel caso di specie». L'ordinanza di rimessione ha «omesso di tenere conto del fatto che la natura penale, ai sensi dell'art. 7 della CEDU, del nuovo regime punitivo previsto per l'illecito amministrativo comporta un inquadramento della fattispecie nell'ambito della successione delle leggi nel tempo e demanda al rimettente il compito di verificare in concreto se il sopraggiunto trattamento sanzionatorio, assunto nel suo complesso e dunque comprensivo della confisca per equivalente, si renda, in quanto di maggior favore, applicabile al fatto pregresso, ovvero se esso in concreto denunci un carattere maggiormente afflittivo. Soltanto in quest'ultimo caso, la cui verificazione spetta al giudice a quo accertare e adeguatamente motivare, potrebbe venire in considerazione un dubbio sulla legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 6, della legge n. 62 del 2005, nella parte in cui tale disposizione prescrive l'applicazione della confisca di valore e assoggetta pertanto il reo a una sanzione penale, ai sensi dell'art. 7 della CEDU, in concreto piu' gravosa di quella che sarebbe applicabile in base alla legge vigente all'epoca della commissione del fatto». 4. Ripreso il processo e discussa la causa all'udienza del 14 settembre 2017, con la presente ordinanza di rimessione la Corte di cassazione propone, nell'ambito dello stesso giudizio a quo, una nuova questione di legittimita' costituzionale, nei termini di seguito precisati, limitandola all'art. 9, comma 6, della legge n. 62 del 2005, reimpostando il petitum e integrando la motivazione dell'ordinanza di rinvio si' da eliminare i vizi e le lacune riscontrati dalla Corte costituzionale, e che avevano impedito l'esame nel merito del dubbio sollevato. Descrizione dei fatti di causa 1. In data 8 gennaio 2003 il Presidente della CONSOB ha segnalato alla Procura della Repubblica di Milano il presunto reato di abuso di informazioni privilegiate-di cui all'art. 180 del decreto legislativo n. 58 del 1998 - per avere Emilio Gnutti, Ornella Pozzi, Maurizia Gallia, Ennio Barozzi, Romeo Liberini, Antonietta Comensoli e Osvaldo Savoldi acquistato obbligazioni UNIPOL 2000-2005 2,25% e UNIPOL 2000-2005 3,75%, nel corso dell'anno 2002. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 10597 del 19 ottobre 2005, ha prosciolto gli imputati (ad eccezione di Emilio Gnutti) in ragione della depenalizzazione del reato contestato, avvenuta a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 62 del 2005, e ha trasmesso gli atti alla CONSOB. La CONSOB, ritenuta accertata la violazione di cui all'art. 187-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, dopo aver disposto a carico di Maurizia Gallia la misura del sequestro di beni di sua pertinenza, fino al raggiungimento del valore equivalente al prodotto dell'illecito, ha applicato a carico della medesima la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 526.042, la sanzione accessoria dell'interdizione dagli uffici direttivi per un periodo di nove mesi ex art. 187-quater del decreto legislativo n. 58 del 1998, nonche', ai sensi dell'art. 187-sexies dello stesso TUF, la confisca di beni di sua proprieta' per un valore di euro 2.750.377,95. 2. Maurizia Gallia ha proposto opposizione dinanzi alla Corte d'appello di Brescia;

la CONSOB si e' costituita e ha chiesto il rigetto dell'opposizione. 3. Con sentenza depositata il 6 aprile 2009, l'adita Corte d'appello ha rigettato l'opposizione. La Corte territoriale ha escluso che la depenalizzazione abbia portato ad un aggravio della sanzione applicata alla Gallia, rilevando che la nuova disciplina, conseguente alla riforma del 2005, e' piu' favorevole rispetto alla precedente, giacche' la condotta integra un illecito amministrativo punito con una sanzione amministrativa pecuniaria e non piu' un delitto per il quale era prevista anche la pena della reclusione. La Corte di Brescia ha altresi' escluso l'incostituzionalita' della retroattivita' della confisca per equivalente, e cio' data la sua natura amministrativa. I principi di legalita' e di irretroattivita' - hanno affermato i giudici di appello - sono oggetto di copertura costituzionale soltanto per la materia penale, sicche' il legislatore, quanto all'illecito depenalizzato di abuso di informazioni privilegiate, ben puo' prevedere lo strumento della confisca per equivalente anche per i comportamenti precedenti alla entrata in vigore della legge n. 62 del 2005, non configurandosi...

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