n. 19 SENTENZA 10 - 26 febbraio 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2012), promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalla Regione siciliana con ricorsi notificati il 10, l'11-16 ed il 13 gennaio 2012, depositati in cancelleria il 13, il 16, il 18 e il 19 gennaio 2012 e rispettivamente iscritti ai nn. 7, 8, 12, 13 e 15 del registro ricorsi 2012. Visti gli atti di costituzione, di cui uno fuori termine, del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 2015 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi gli avvocati Francesco Saverio Marini per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, Paolo Chiapparrone per la Regione siciliana e l'avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 10 gennaio 2012, depositato il 13 gennaio 2012 ed iscritto al n. 7 del registro ricorsi dell'anno 2012, la Provincia autonoma di Bolzano ha promosso questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2012) in riferimento agli artt. 8, numero 1), 9, numero 10), 16, 75, 79, 81, 83, 103, 104 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), ai principi di ragionevolezza e di leale collaborazione ed in relazione alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto);

all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento);

agli artt. 9, 10, 10-bis, 16, 17 e 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale);

all'art. 2, comma 106, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010). 1.1.- L'art. 32 della legge n. 183 del 2011 detta le regole del patto di stabilita' interno per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definendo, per ciascuna, la misura del risparmio da conseguire - in conformita' a quanto stabilito dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, e dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 - e qualificando al comma 1 le disposizioni come «principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione». I commi da 2 a 9 del citato art. 32 dettano la disciplina applicabile alle Regioni a statuto ordinario, mentre i successivi commi da 10 a 13 ed il comma 15 si riferiscono alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riferimento alla quantificazione del contributo, alle tipologie di spese considerate ed alle modalita' di computo delle stesse. La disciplina in materia di monitoraggio degli adempimenti, di cui ai successivi commi da 17 a 20, e di sanzioni per l'ipotesi di inadempienza, di cui ai commi da 21 a 26, e' invece comune a Regioni e Province autonome. In particolare, il comma 10 dell'art. 32 della legge n. 183 del 2011 individua per ciascuna Provincia autonoma il contributo aggiuntivo di finanza pubblica determinato complessivamente per il comparto dal d.l. n. 98 del 2011 e dal d.l. n. 138 del 2011 in 2.000 milioni di euro. I successivi commi 11 - applicabile alle Regioni a statuto speciale, «escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano» - 12 e 13 del citato art. 32 confermano per le Regioni a statuto speciale la disciplina dei precedenti esercizi finanziari concernente il patto di stabilita' cosiddetto "concordato". L'art. 32, comma 12, (nella sua versione originaria) della legge impugnata detta la disciplina per il patto di stabilita' della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano prevedendo che il calcolo degli obiettivi di risparmio sia effettuato, di intesa tra la Provincia e lo Stato, prendendo a riferimento il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, anziche' il complesso delle spese, e dettando, per ogni altro profilo, una disciplina sovrapponibile a quella prevista per le altre Regioni a statuto speciale, ivi compresa la previsione dell'applicazione, in caso di mancato accordo tra la Provincia ed il Ministro competente, della disciplina dettata per le Regioni a statuto ordinario. Il comma 13 del medesimo articolo dispone che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale definiscono la disciplina del patto di stabilita' per gli enti locali dei rispettivi territori nell'ambito degli accordi di cui ai commi 11 e 12, con previsione di automatica applicazione delle regole generali per gli enti locali del restante territorio nazionale in caso di mancato accordo. Il successivo comma 14 reca una norma di chiusura stabilendo che l'attuazione delle sopra elencate disposizioni deve avvenire nel rispetto dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. L'art. 32, comma 17, della legge n. 183 del 2011 dispone, nella versione vigente al momento della proposizione del ricorso, che con decorrenza dall'anno 2013 le modalita' di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole Regioni, esclusa la componente sanitaria, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali del territorio possono essere concordate tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e dell'Unione Province italiane (UPI) regionali. Inoltre, la disposizione prevede, in caso di mancato rispetto degli obiettivi complessivi concordati, un sistema sanzionatorio che impone alle Regioni e alle Province autonome inadempienti di rispondere con un maggior concorso, nell'anno successivo, in misura pari alla differenza tra «l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito». I successivi commi da 18 a 21, nella versione vigente al momento dell'instaurazione del presente giudizio, riguardano, poi, termini e modalita' del monitoraggio del patto per le Regioni e per le Province autonome, introducendo in capo a queste l'obbligo di trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, con cadenza trimestrale, le informazioni relative agli andamenti della gestione di competenza e di quella di cassa, nonche', ai fini della verifica del patto, di inviare la relativa certificazione. Le disposizioni in esame precisano che la mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento del patto e sanzionano la condotta omissiva in modo analogo all'ipotesi del mancato rispetto dell'obiettivo di risparmio. In caso di trasmissione tardiva, ma attestante, comunque, il rispetto del patto di stabilita', il legislatore statale ha previsto la sola sanzione del divieto di assunzione di personale. La disciplina del sistema sanzionatorio e' oggetto dei commi da 22 a 26 dell'art. 32 impugnato. Con specifico riferimento all'ipotesi di inadempienza al patto di stabilita' interno, il comma 22 rinvia all'elenco di sanzioni di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sanzioni destinate a trovare applicazione, a mente del comma 25, anche nell'ipotesi in cui la violazione del patto di stabilita' interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce. Il comma 26 dispone la nullita' degli atti elusivi del patto posti in essere dalle Regioni e dalle Province autonome. 1.2.- La ricorrente rileva che con il cosiddetto Accordo di Milano sottoscritto il 30 novembre 2009, tra la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, le Province autonome di Trento e di Bolzano ed il Governo - accordo recepito nella legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), in particolare all'art. 2, commi da 106 a 126 - e' stato istituito un nuovo sistema di relazioni finanziarie con lo Stato, anche in attuazione del processo di riforma in senso autonomistico contenuto nella legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), prevedendo, nel contempo, che la modificazione del Titolo VI dello statuto, recante appunto le disposizioni di carattere finanziario, avrebbe potuto essere realizzata soltanto attraverso la procedura...

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