n. 19 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 dicembre 2014 -

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI TRENTO Sezione quarta La Commissione tributaria di primo grado di Trento - sezione quarta, composta dai signori: dott. Dino Erlicher, Presidente;

dott. Giorgio Flaim, giudice relatore;

arch. Carlo Graziadei, giudice;

ha pronunciato in data 4 dicembre 2014 la seguente ordinanza. Rilevato in fatto Con reclamo ex. art. 17-bis commi 1-7 decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (che nel prosieguo ha prodotto, in virtu' del successivo comma 9, gli effetti del ricorso ex art. 18 stesso decreto legislativo) il signor Divina Sergio impugna l'avviso con cui l'Agenzia delle entrate - direzione provinciale di Trento ha accertato, in relazione all'anno d'imposta 2008, una maggiore imposta IRPEF di €

8.622,00, per effetto del disconoscimento della natura di «erogazioni liberali» - e quindi della detraibilita' dall'imposta nella misura del 19%, ai sensi dell'art. 15, comma 1-bis decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (che, nel testo vigente all'epoca dei ratti, disponeva: «1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o postale») - delle somme di denaro versate in quell'anno di imposta dal ricorrente, in favore del partito politico «Lega Nord», per un importo complessivo di €

45.379,00.

  1. In via preliminare il ricorrente eccepisce la nullita' dell'avviso impugnato per violazione del precetto ex art. 7, comma 1, ult. parte, legge 27 luglio 2000, n. 212 («Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama»), stante la mancata allegazione ad esso della segnalazione della direzione centrale dell'Agenzia delle entrate e dell'accertamento compiuto dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Forli', con conseguente difetto di motivazione. b) Sempre in via preliminare il ricorrente eccepisce la nullita' dell'avviso impugnato per violazione del precetto ex art. 12, commi 1 e 7, legge n. 212/2000 («l. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attivita' commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attivita' e con modalita' tali, da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attivita' stesse nonche' alle relazioni commerciali o professionali del contribuente... 7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente puo' comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non puo' essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza...»), essendo stati omessi la redazione ed il successivo rilascio al contribuente del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, con conseguente privazione del termine di sessanta giorni durante i quali il contribuente puo' esercitare la facolta' di presentare ai verificatori osservazioni e richieste. c) Nel merito contesta l'assunto dell'Ufficio, secondo cui si sarebbe costituito un rapporto sinallagmatico tra il partito politico «Lega Nord» ed il ricorrente in forza quale, a fronte della disponibilita' del partito di offrire al ricorrente la possibilita' di essere candidato alle elezioni politiche del 13-14 aprile 2008, il ricorrente aveva - con contratto di donazione stipulato in data 7 marzo 2008, presso la sede del partito politico «Lega Nord», in Milano, via Bellerio - assunto l'obbligo di donare allo stesso partito, in caso di elezione, la somma complessiva di €

    145.000,00, da versare in rate mensili consecutive costanti di €

    2.416,67 ciascuna, nel periodo 31 maggio 2008-30 aprile 2013, con la pattuizione che i versamenti sarebbero cessati solo in caso di morte del donante. Sostiene che comunque la detraibilita' dall'imposta, nella misura del 19%, delle somme, per complessivi €

    45.379,00, versate dal ricorrente in favore del partito politico «Lega Nord» nel 2008, prescinde dalla natura di atto di liberalita' delle erogazioni;

    cio' grazie al disposto ex art. 11 comma 4-bis decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conv. con legge 21 febbraio 2014, n. 13, secondo cui: «A partire dall'anno di imposta 2007 le erogazioni in denaro effettuate a favore di partiti politici, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale e tracciabili secondo la vigente normativa antiriciclaggio, devono comunque considerarsi detraibili ai sensi dell'art. 15...

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