n. 19 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 novembre 2017 -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Seconda sezione civile Composta dagli ill.mi signori magistrati: dott. Stefano Petitti, Presidente;

dott. Felice Manna, consigliere;

dott. Vincenzo Correnti, consigliere;

dott. Ubaldo Bellini, consigliere;

dott. Antonello Cosentino, rel. consigliere;

ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso 25852-2015 proposto da: Tovalieri Vittorio, elettivamente domiciliato in Roma, V. Giulia di Colloredo n. 46-48, presso lo studio dell'avv. Gabriele De Paola, che lo rappresenta e difende;

ricorrente, Contro il Ministero economia finanze, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'avvocatura generale dello stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

resistente;

Avverso il decreto n. 519/2015 della Corte d'appello di Perugia, depositata i1 23 marzo 2015;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 ottobre 2017 dal Consigliere dott. Antonello Cosentino: Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. Corrado Mistri che ha concluso disporre la sospensione del presente procedimento ordinando l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Ritenuto in fatto Il sig. Vittorio Tovalieri ricorre avverso il decreto della Corte d'appello di Perugia che ha respinto la domanda da lui proposta nel 2011, ai sensi della legge n. 89/2001, per l'equa riparazione della eccessiva durata di un giudizio da lui introdotto davanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio negli anni '90 del secolo scorso, ancora pendente al di' della domanda di equa riparazione (e definito dal giudice amministrativo nel 2013 con decreto di perenzione). La corte territoriale ha disatteso la domanda dell'odierno ricorrente sul rilievo che nel giudizio amministrativo presupposto egli non aveva presentato l'istanza di prelievo di cui all'art. 71 del codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010), richiesta come condizione di proponibilita' della domanda di equa riparazione dall'art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 112/2008, nel testo, in vigore dal 16 settembre 2010, modificato dall'art. 3, comma 23, dell'allegato n. 4 al suddetto decreto legislativo n. 104/2010. Il ricorso si articola in due motivi. Il Ministero dell'economia e delle finanze si e' costituito con controricorso. Considerato in diritto 1. 1 - Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 54, comma 2, del decreto-legge 112 del 2008 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133 e modificato dal decreto legislativo 104 del 2010;

la violazione dell'art. 6 § 1 CEDU;

la violazione dell'art. 2 della legge n. 24 marzo 2001 n. 89;

la violazione dei principi in materia di overruling. Secondo il ricorrente, al momento della introduzione del presente giudizio per equa riparazione (anno 2011), la giurisprudenza sarebbe stata stabile nell'interpretare l'art. 54, comma 2, del decreto-legge 112 del 2008 nel senso che la condizione di proponibilita' ivi contemplata era riferibile solo alle domande di equa riparazione della durata irragionevole di giudizi amministrativi introdotti dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 112/2008;

cosicche' la modifica di tale orientamento in senso sfavorevole alla proponibilita' della domanda di equa riparazione con riguardo a giudizi amministrativi introdotti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 112/2008 (nei quali non fosse stata presentata istanza di' prelievo) contrasterebbe con i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimita' in materia di overruling. 1.2 - Il secondo motivo prospetta solleva tre diverse questioni di legittimita' costituzionale. Sotto un primo profilo si deduce la illegittimita' costituzionale dell'art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 112/2008, convertito con modificazioni con la legge n. 133/2008, come modificato dal decreto legislativo n. 104/2010, in relazione all'art. 77, comma 2, della Costituzione;

la norma in questione sarebbe inserita in un testo intitolato «disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» ma essa, oltre a risultare disomogenea rispetto alle altre del medesimo testo, sarebbe priva dei requisiti di necessita' ed urgenza previsti dall'art. 77 Cost. come presupposti indefettibili della decretazione d'urgenza. Sotto un secondo profilo si deduce la illegittimita' costituzionale dell'art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 112/2008, convertito con modificazioni con la legge n. 133/2008, come modificato dal decreto legislativo n. 104/2010, in relazione all'art. 71, comma 2, del decreto legislativo n. 104/2010 e all'art. 2 legge n. 89/2001, per contrasto con il principio di ragionevolezza fissato nell'art. 3 della Costituzione;

ad avviso del ricorrente sarebbe irragionevole ascrivere all'istanza di prelievo il valore (caratteristico, per contro, della istanza di fissazione d'udienza) di indice dell'interesse della parte alla decisione e, conseguentemente, sarebbe irragionevole subordinare al deposito della istanza di prelievo la possibilita' di ottenere in giudizio il ristoro per la violazione del diritto ad un giudizio di durata ragionevole. Sotto un terzo profilo si deduce la illegittimita' costituzionale dell'art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 112/2008, convertito con modificazioni in legge n. 133/2008, come modificato dal decreto legislativo n. 104/2010, per contrasto con il principio di uguaglianza fissato nell'art. 3 della Costituzione;

la norma in questione sarebbe illegittima nella parte in cui impone una condizione di procedibilita' per le dornande aventi ad oggetto il riconoscimento dell'equa riparazione dell'irragionevole durata del processo solo in relazione ai giudizi amministrativi. 2. - Entrambi i motivi del ricorso pongono, sotto diversi profili, la questione della compatibilita' del disposto dell'art. 54, secondo comma, decreto-legge n. 112/08, come modificato dal decreto legislativo n. 104/10 e dal decreto legislativo correttivo n. 195/11, con i principi CEDU. Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54, 2° comma, decreto-legge n. 112/08, convertito con modificazioni in legge n. 133/08, come modificato dall'art. 3, comma 23, dell'allegato 4 al decreto legislativo n. 104/10 e dall'art. 1, comma 3, lettera a), numero 6), del decreto legislativo correttivo n. 195/11, in relazione all'art. 117, comma 1, Cost. e al parametri interposti degli articoli 6, par. 1, 13 e 46, par. 1 CEDU. 3.1. - In base alla giurisprudenza ormai del tutto costante di questa Corte Suprema, l'art. 54, decreto-legge n. 112/08 e successive modifiche, va interpretato nel senso che per processi amministrativi pendenti, come nella specie, alla data del 16 settembre 2010, la previa presentazione dell'istanza di prelievo e' condizione di proponibilita' della domanda di equa riparazione in rapporto all'intero svolgimento del giudizio presupposto, e...

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