n. 19 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 novembre 2016 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'UMBRIA (Sezione prim

  1. Ha pronunciato la presente ordinanza: sul ricorso numero di registro generale 651 del 2014, proposto da Roberto Carlo Gianni', rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Luigi Marra, codice fiscale MRRLNS47T18H919K, con domicilio eletto presso segreteria T.A.R. Umbria in Perugia, via Baglioni n. 3, contro Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici n. 14;

    sul ricorso numero di registro generale 652 del 2014, proposto da Rosanna Costagliola, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonso Luigi Marra codice fiscale MRRLNS47T18H919K, con domicilio eletto presso segreteria T.A.R. Umbria in Perugia, via Baglioni n. 3, contro Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici n. 14;

    sul ricorso numero di registro generale 653 del 2014, proposto da Giancarlo Ferulano, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Luigi Marra, codice fiscale MRRLNS47T18H919K, con domicilio eletto presso segreteria T.A.R. Umbria in Perugia, via Baglioni n. 3, contro Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici n. 14;

    sul ricorso numero di registro generale 654 del 2014, proposto da Bruno Piccirillo, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Luigi Marra codice fiscale MRRLNS47T18H919K, con domicilio eletto presso segreteria T.A.R. Umbria in Perugia, via Baglioni n. 3, contro Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici n. 14;

    sul ricorso numero di registro generale 650 del 2014, proposto da Elena Camerlingo, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonso Luigi Marra codice fiscale MRRLNS47T18H919K, con domicilio eletto presso segreteria T.A.R. Umbria in Perugia, via Baglioni n. 3, contro Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici n. 14. Per l'esecuzione: quanto al ricorso n. 651 del 2014: del giudicato formatosi sul decreto della Corte di appello di Perugia n. 1477/13 del 30 luglio 2013;

    quanto al ricorso n. 652 del 2014: del giudicato formatosi sul decreto della Corte di appello di Perugia n. 1477/13 del 30 luglio 2013;

    quanto al ricorso n. 653 del 2014: del giudicato formatosi sul decreto della Corte di appello di Perugia n. 1477/13 del 30 luglio 2013;

    quanto al ricorso n. 654 del 2014: del giudicato formatosi sul decreto della Corte di appello di Perugia n. 1477/13 del 30 luglio 2013;

    quanto al ricorso n. 650 del 2014: del giudicato formatosi sul decreto della Corte di appello di Perugia n. 1477/13 del 30 luglio 2013. Visti i ricorsi e i relativi allegati. Viste le memorie difensive. Visti tutti gli atti della causa. Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze. Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2016 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. 1. I fatti all'origine della controversia. Con sentenza n. 196 del 25 febbraio 2016 questo Tribunale amministrativo regionale accoglieva il ricorso con cui si chiedeva l'ottemperanza al decreto della Corte d'appello di Perugia n. 1477 del 2013 recante, a sua volta, la condanna del Ministero dell'economia e delle finanze alla riparazione del danno da ritardo giudiziario (ex lege n. 89/2001) per una somma, in favore di ciascuno dei ricorrenti, pari ad €

    5.000,00, oltre agli interessi legali dal giorno della domanda a quello del saldo, nonche' al pagamento delle spese legali. Il Tribunale amministrativo disponeva in particolare che: a) il Ministero dell'economia e delle finanze provvedesse entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza al pagamento delle somme di cui sopra in favore di ciascuna delle parti ricorrenti;

  2. per il caso di persistente inadempienza oltre il termine stabilito si nominava sin da subito quale commissario ad acta il Direttore della Banca d'Italia, Roma succursale, filiale di via dei Mille n. 52, nelle funzioni di tesoreria provinciale dello Stato. Il commissario, nel termine eventuale ed ulteriore di sessanta giorni, avrebbe provveduto «in particolare a: a) prelevare le somme da qualsiasi capitolo di spesa del Ministero competente al pagamento, ovvero, in caso di incapienza, da qualsiasi altro capitolo di spesa dello Stato, scelto a sua discrezione secondo il criterio di buona amministrazione;

  3. utilizzare se necessario anche i fondi fuori bilancio;

  4. utilizzare in alternativa, sempre a sua scelta, l'istituto del pagamento in conto sospeso». Con successiva istanza depositata in data 4 aprile 2016, ai sensi dell'art. 114, commi 6, c.p.a., il predetto Direttore della Banca d'Italia faceva tuttavia presente che la legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'art. 1, comma 777, lettera l), aveva previsto che per i giudizi di ottemperanza relativi alla legge n. 89 del 2001 (cosiddetta legge Pinto) «il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione soccombente». Di qui la richiesta di essere sollevato dall'incarico conferito, dato che la relativa decisione era stata adottata in esito alla camera di consiglio del 10 febbraio 2016, ossia all'indomani della entrata in vigore della suddetta disposizione di cui alla legge finanziaria per il 2016. Alla camera di consiglio del 22 giugno 2016 la suddetta istanza veniva dunque trattenuta in decisione. 2. Il quadro normativo rilevante ai fini della decisione. 2.1. La citata legge n. 89 del 2001, come noto...

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