n. 19 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 novembre 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Prim

  1. Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 8278 del 2015, proposto da: Salvatore Messineo, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Ingrasci, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, Via S. Maria dell'Anima, 39;

    contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Avvocatura Generale dello Stato, rappresentati e difesi dalla stessa Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, Via dei Portoghesi, 12 per l'annullamento - del provvedimento di suo collocamento a riposo a decorrere dal 15 marzo 2015 di cui alla comunicazione prot. n. 86466 del 20.2.2015 e relativo allegato;

    - della connessa preliminare determinazione ivi esternata con cui si comunica al ricorrente che la sua istanza di trattenimento in servizio fino al compimento del settantacinquesimo anno di eta' non puo' piu' essere valutata, a seguito e per effetto dell'entrata in - vigore dell'art. 1 del d.l. 24.6.2014 n. 90, come modificato dalla legge di conversione n. 114/2014;

    e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Avvocatura Generale dello Stato;

    Visto il decreto cautelare monocratico di questa Sezione n. 3573/2015 del 7.8.2015;

    Vista l'ordinanza cautelare di questa Sezione n. 3671/2015 del 3.9.2015;

    Vista l'ordinanza cautelare della Sezione Quarta del Consiglio di Stato n. 4475/15 del 30.9.2015;

    Viste le memorie difensive;

    Visto l'art. 79, co. 1, cod. proc. amm.;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell'udienza pubblica del 4 novembre 2015 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue;

    Rilevato che, con ricorso straordinario ritualmente proposto, l'Avvocato dello Stato con incarico di Vice Avvocato Generale Salvatore Messineo chiedeva l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento con cui era stato disposto il suo collocamento a riposo a decorrere dal 15 marzo 2015 e della conciata determinazione con la quale era stato esternato che la sua domanda di trattenimento in servizio fino al 75° anno di eta' non poteva piu' essere valutata in virtu' dell'entrata in vigore dell'art. 1 del d.l. 24.6.2014 n. 90, come modificato dalla legge di conversione n. 114/2014, che aveva abrogato l'art. 16 del d.lgs. n. 503/92;

    Rilevato che la Sezione Prima del Consiglio di Stato investita dell'affare, con un primo parere reso nell'adunanza dell'11 marzo 2015, riteneva di dispone la sospensione degli effetti degli atti impugnati fino al 1° aprile 2015, data in cui era fissata l'adunanza successiva, richiedendo nel frattempo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la produzione di una redazione contenente documentati elementi sull'istanza cautelare e sul ricorso che la conteneva;

    Rilevato che seguiva, all'esito dell'adunanza del 1° aprile 2015, un parere mediante il quale la Sezione riteneva che l'istanza cautelare dovesse essere accolta, con sospensione interinale dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e obbligo per l'Amministrazione di provvedere, pure interinalmente, sulla domanda di trattenimento in servizio in base al regime precedente e cio' perche' riteneva rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' del richiamato art. 1 nella parte in cui comprende gli Avvocati dello Stato, come prospettata dall'avv. Messineo nel ricorso, rinviando a separata ordinanza la relativa illustrazione delle ragioni dedotte e la rimessione alla Corte Costituzionale e specificando che la sospensione interinale dei provvedimenti in questione, doveva valere fino all'adunanza successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte;

    Rilevato che tale separata ordinanza era pubblicata il 29 aprile 2015 e, con articolata motivazione, dichiarava la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 90/14, conv. in l. n. 114/90, nella parte in cui, abrogando l'art. 16 d.lgs. n. 503/92, disponeva al 31 ottobre 2014 la cessazione del trattenimento in servizio oltre il limite di eta' degli avvocati dello Stato e, subordinatamente, nella parte in cui non fissava la data di cessazione del trattenimento in servizio per gli avvocati dello Stato al 31 dicembre 2015, cosi' come previsto per magistrati, in riferimento agli artt. 3, 81 e 97 Cost. Era quindi disposta la sospensione del richiesto parere sul ricorso straordinario, ordinando l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

    Rilevato che, con atto dello stesso 29 aprile, successivamente notificato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e l'Avvocatura dello Stato proponevano opposizione al ricorso straordinario, ai sensi dell'art 10, comma 1, d.p.r. n. 1199/71, chiedendone la trasposizione in sede giurisdizionale;

    Rilevato che seguiva quindi la rituale trasposizione e costituzione nel giudizio avanti a questo Tribunale da parte dell'avv. Messineo, il quale indicava preliminarmente di non voler prestare acquiescenza a tale procedura, dato che riteneva nulla e inammissibile l'opposizione proposta, e riproduceva il contenuto del gravame in sede straordinaria, lamentando, in sintesi, quanto segue: "1. Violazione dell'art. 81, comma 3, Cost." L'eliminazione dell'istituto del trattenimento in servizio comportava una rilevante nuova spesa e la determinazione quantitativa annua evidenziata dal Governo era legata al testo originario del decreto-legge che pero' era stato modificato in piu' punti comportanti maggiori spese, tra cui proprio l'allargamento alla platea degli avvocati dello Stato della cessazione dal servizio al 31 ottobre 2014. Cio' valeva anche per i dipendenti della scuola, per i Consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca, per i richiami in servizio di cui agli artt. 992 e 993 d.lgs. n. 66/10 e ai beneficiari dell'art. 3, comma 57, l. n. 350/03. Di tale circostanza il Parlamento non aveva tenuto conto in sede di conversione, lasciando invariato il testo originario dell'art. 1, comma 6, d.l. cit. che indicava gli oneri di spesa per gli anni 2014-2018, in violazione anche dell'art. 17, comma 7, l. n. 196/09 in materia pensionistica e di pubblico impiego, come interpretato dalla Corte Costituzionale con le sentenze ma. 26/13 e 224/14 in relazione all'art. 81, comma 3, Cost. Tali conclusioni, per il ricorrente, erano poi avvalorate dal richiamo alla "Nota di lettura" n. 57 redatta dal Servizio bilancio del Senato, che stigmatizzava la presenza di indicazione di oneri per un periodo solo quinquennale e non decennale, in contrasto con la Relazione governativa e quindi in assenza di copertura della spesa. "2. Violazione dell'alt 97 Cost.: a) profili concernenti la violazione del nuovo parametro di costituzionalita' costituito dal criterio di economicita'" La scelta attuata dal legislatore con testo definitivo dei primi tre commi dell'art. 1 cit. violava il "nuovo" principio costituzionale inserito nell'art. 97 Cost dall'art. 2, l. cost. n. 1/2012, in quanto non sussistevano risparmi in grado di alimentare il "budget" spendibile per nuove assunzioni gia' solo per il quinquennio preso in considerazione, dovendosi riconoscere ai dipendenti cessati in virtu' delle disposizioni in questione, per la maggior parte, il massimo del trattamento pensionistico, con conseguenti maggiori davanti spese e sostanziale mancata liberazione di risorse. "3. b) profili concernenti la violazione dei principi di buon andamento e di efficienza". L'istituto del "trattenimento in servizio" aveva la funzione di rendere piu' efficiente l'andamento dei servizi e l'organizzazione degli stessi mentre l'immediato allontanamento disposto dalla normativa in esame, senza alcuna programmazione, impanava negativamente sui canoni di buon andamento ed efficienza di cui al richiamato art. 97 Cost., con ancor piu' evidenza per l'Avvocatura dello Stato, che in un primo momento aveva visto applicarsi nei suoi confronti il termine del 31 dicembre 2015, come per i magistrati, e dopo soli due mesi aveva subito l'accorciamento del termine al 31 ottobre 2014, con conseguenze dirompenti sull'organizzazione dei suoi uffici, gia' vacanti di 53 posti. A tal fine il ricorrente richiamava la circostanza per la quale il TAR per l'Emilia-Romagna aveva rimesso alla Corte Sovrana la relativa questione di costituzionalita' per violazione degli artt. 3, 97 e 117 della Carta. "4. Violazione dell'art. 77, Comma 2 Cost.: sotto il profilo della 'evidente' insussistenza della 'necessita' e 'urgenza' stante l'inidoneita' delle misure previste dai primi commi dell'art. 1 del d.l. 90/2014 a conseguire lo scopo prefigurato del 'ricambio generazionale'" Per il ricorrente non rivestiva i caratteri della "necessita'" e "urgenza" la richiamata esigenza di dare luogo al c.d. "ricambio generazionale" alla base della normativa in esame. Cio' perche', per l'accesso al pubblico impiego, di norma, e necessaria una complessa procedura concorsuale, perche' tale esigenza non era configurabile come straordinaria e perche' erano rimasti comunque sostanzialmente invariati i meccanismi del "turn over" nonche' del "blocco delle assunzioni" di cui ad altre norme ancora in vigore. "5. Violazione dell'art. 3 Cost.: sotto il profilo dell'irragionevolezza". Quanto illustrato nel motivo precedente, secondo il ricorrente, comportava anche una violazione costituzionale del principio di ragionevolezza, in relazione al c.d. "eccesso di potere legislativo". "6. Violazione dell'art. 3 Cost.: violazione del principio di uguaglianza per aver regolato in modo identico situazioni diverse". La norma in questione aveva omologato la situazione degli avvocati dello Stato con quella di...

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