n. 19 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 aprile 2014 -

IL TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Nella persona del giudice Guido Vannicelli ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di I° grado iscritta al n. 18936/2012 R.g. promossa da Marco Milana (c.f.MLNMRC76A05F205B), Nunzio Antonio Mentino (c.f. MNTNZNC54C09I293K), Daniela Baldan (C.F. BLDDNL57L57L41L736), Maria Scipioni (C.F. SCPMRA55M60H501W), Domenico Canale (C.F. CNLDNC45S11B403N) e Giuseppe Viterale (C.F. VTRGPP61M11H485D), elettivamente domiciliati in Milano, via della Commenda 35, presso il procuratore e difensore avv. Marcello Pistilli attori;

contro Banca d'Italia (C.F. 00997670583), rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Mancini, Adriana Pavesi e Giovanni Lupi ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Istituto in Milano, via Cordusio 5 convenuta;

e nei confronti di Ministero dell'economia e delle finanze (C.F. 80207790587), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Milano, via Freguglia 1 terzo chiamato 1. Marco Milana, Nunzio Antonio Mentino, Daniela Baldan, Maria Scipioni, Domenico Canale, Giuseppe Viterale hanno convenuto in giudizio la Banca d'Italia per sentirla condannare al pagamento di €

27.543,67, quale controvalore delle banconote in lire presentate per la conversione in euro entro il termine del 28 febbraio 2012. A sostegno della propria domanda gli attori hanno allegato di essersi recati presso varie filiali della Banca d'Italia, obbligate ai sensi dell'art. 87 L. 289/2002 ad effettuare la conversione da lire in euro di tutte le banconote fuori corso legale presentate entro il termine del 28 febbraio 2012 ma di avere ottenuto un diniego, giustificato in base all'art. 26 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 121, pubblicato nella G.U. del 6 dicembre 2011 e convertito nella L. 22 dicembre 2011, n. 201, a tenore del quale "in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 ed 1 bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all'articolo 52-ter, commi 1 ed 1 bis, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell'Erario con decorrenza immediata ed il relativo controvalore e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato". 1).1 Gli attori hanno preliminarmente lamentato l'illegittimita' costituzionale del citato art. 26 del. D.L. 201/2011, sostenendo che tale disposizione viola il principio...

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