n. 19 ORDINANZA 7 dicembre 2016- 24 gennaio 2017 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, in relazione alla legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), promosso dal Tribunale ordinario di Firenze, nel procedimento penale a carico di F. M., con ordinanza del 19 maggio 2015, iscritta al n. 236 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 2015. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 2016 il Giudice relatore Franco Modugno. Ritenuto che, con ordinanza del 19 maggio 2015, il Tribunale ordinario di Firenze, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, in relazione alla legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudice del dibattimento, o del giudizio abbreviato, del giudice che abbia respinto la richiesta dell'imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova sulla base dei parametri di cui all'art. 133 del codice penale;

che il giudice a quo - investito del processo penale nei confronti di una persona imputata del reato di guida in stato di ebbrezza - riferisce di aver respinto l'istanza dell'imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova (istituto introdotto dalla legge n. 67 del 2014) in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. concernenti la gravita' del fatto e i precedenti penali dell'imputato, il quale era gia' stato condannato in precedenza per lo stesso reato;

che, con memoria depositata prima della successiva udienza, il difensore dell'imputato aveva chiesto che fosse sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., «nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a procedere al dibattimento (ovvero al...

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