n. 189 SENTENZA 6 - 31 luglio 2020 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 92 della legge della Provincia autonoma di Trento 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento), e dell'art. 18 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 agosto 1999, n. 3 (Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1999), promosso dalla Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2018, con ordinanza del 29 luglio 2019, iscritta al n. 174 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 2019. Visto l'atto di intervento di costituzione della Provincia autonoma di Trento;

uditi il Giudice relatore Aldo Carosi, sostituito per la redazione della decisione dal Giudice Giuliano Amato, gli avvocati Giandomenico Falcon e Andrea Manzi per la Provincia autonoma di Trento, nell'udienza pubblica del 24 giugno 2020, svolta, ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettere a) e d), in collegamento da remoto, su richiesta degli avvocati Nicolo' Pedrazzoli, Giandomenico Falcon e Luigi Manzi pervenute in data 8 giugno 2020;

deliberato nella camera di consiglio del 6 luglio 2020. Ritenuto in fatto 1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 92 della legge della Provincia autonoma di Trento 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento), e dell'art. 18 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 agosto 1999, n. 3 (Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1999), in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 103, secondo comma, 117, secondo comma, lettera l), e 119, primo comma, della Costituzione. L'art. 92 della legge prov. Trento n. 12 del 1983 disciplina il rimborso da parte della Provincia autonoma delle spese processuali sostenute dai suoi dipendenti, amministratori e incaricati per la difesa nei giudizi civili, penali, contabili e disciplinari in cui siano stati coinvolti in ragione del servizio, delle funzioni o dei compiti espletati. L'art. 18 della legge prov. Trento n. 3 del 1999 - cosi' come modificato dall'art. 28, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 22 aprile 2014, n. 1, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di assestamento 2014)» - nel fornire l'interpretazione autentica del richiamato art. 92, prevede che quest'ultimo «s'interpreta nel senso di riconoscere il rimborso anche delle spese legali, peritali e di giustizia sostenute per la difesa nelle fasi preliminari di giudizi civili, penali e contabili;

s'interpreta, inoltre, nel senso che il rimborso delle spese legali e' riconosciuto anche nei casi in cui e' stata disposta l'archiviazione del procedimento penale o del procedimento volto all'accertamento della responsabilita' amministrativa o contabile». 2.- Il giudice a quo, chiamato alla parificazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2018, riferisce di avervi provveduto parzialmente e di aver sospeso il giudizio quanto al capitolo n. 151750-003 (dell'importo complessivo di euro 188.145,75, relativo al rimborso delle spese processuali), dubitando della legittimita' costituzionale delle norme che hanno consentito il pagamento di euro 146.176,08 a titolo di rimborso degli oneri sopportati dai dipendenti provinciali nell'ambito di procedimenti contabili definiti con l'archiviazione, ai sensi dell'art. 69 dell'Allegato 1 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), o di giudizi di responsabilita' amministrativo-contabile conclusi con pronunce in rito. Il rimettente, dopo aver rammentato la legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di legittimita' costituzionale in sede di giudizio di parificazione, anche con riferimento a parametri diversi dall'art. 81 Cost., la cui violazione sarebbe destinata a riverberarsi sull'equilibrio di bilancio, denuncia anzitutto il contrasto con gli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), Cost. Ad avviso del giudice a quo, infatti, le disposizioni censurate inciderebbero sulle materie «ordinamento civile», «giurisdizione e norme processuali» e «giustizia amministrativa», cui ricondurre quella contabile. 2.1.- Quanto al primo di tali ambiti, la disciplina in esame regolerebbe un aspetto del rapporto di lavoro del dipendente pubblico, ormai contrattualizzato, che dovrebbe ricevere una disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale. Quanto alle altre materie di esclusiva competenza del legislatore statale, il rimborso costituirebbe una spettanza civilistica di derivazione processuale, che, peraltro, l'art. 92, comma 1-bis, della legge prov. Trento n. 12 del 1983 consentirebbe anche in caso di condanna penale o contabile, sostituendo la valutazione di un'apposita commissione provinciale a quella operata dal giudice sulla gravita' della colpa. Nel caso di specie, non si potrebbe evocare la competenza legislativa esclusiva della Provincia autonoma in materia di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto» (art. 8, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»), poiche' essa riguarderebbe il solo profilo organizzativo del rapporto di lavoro. D'altra parte, nell'esercizio della propria competenza esclusiva, il legislatore statale avrebbe provveduto a disciplinare il regime di rimborsabilita' delle spese processuali: dapprima con l'art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639, poi con l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, entrambi oggetto d'interpretazione autentica a opera dell'art. 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248;

successivamente, con gli artt. 31, comma 2, e 110, comma 7, del d.lgs. n. 174 del 2016. Analoghe considerazioni andrebbero svolte con riferimento ai commi 5, 5-bis e 5-ter dell'art. 92 della legge prov. Trento n. 12 del 1983, i quali estenderebbero il descritto regime sia dal punto di vista soggettivo (ai membri della Giunta provinciale, ai loro delegati e ai componenti esterni di commissioni o comitati istituiti presso la Provincia autonoma), sia da quello oggettivo (ai procedimenti disciplinari e a quelli di irrogazione di sanzioni ai sensi dell'art. 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»). 2.2.- Nell'ampliare le ipotesi di rimborso rispetto a quanto previsto dal legislatore statale, si determinerebbe un aggravio della spesa, tale da incidere negativamente sugli equilibri di bilancio, in violazione degli artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost. 2.3.- Inoltre, la normativa provinciale, dettando una disciplina dei rimborsi piu' permissiva rispetto a quella statale, violerebbe altresi' l'art. 97 [recte: art. 97, secondo comma] Cost., sotto il profilo sia del buon andamento, sia dell'imparzialita' dell'amministrazione. 2.4.- Infine, l'estensione oggettiva e soggettiva operata dal legislatore provinciale con le disposizioni censurate inciderebbe sulla competenza della Corte dei conti in ordine all'accertamento dell'an della liquidazione delle spese nell'ambito del giudizio contabile, con conseguente violazione dell'art. 103, secondo comma, Cost. 2.5.- Quanto alla rilevanza, il rimettente, esclusa la possibilita' di un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni censurate, in considerazione del loro tenore incontrovertibile, osserva che esse incidono sul capitolo di bilancio non parificato, ossia sull'articolazione della spesa ivi contemplata e sul quantum della stessa, determinandone un effetto espansivo, anche in prospettiva futura. Nell'esaminare in sede di parifica il capitolo destinato al rimborso delle spese processuali, il relativo onere, per l'importo di euro 146.176,08, risulterebbe privo di fondamento...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT