n. 189 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 ottobre 2018 -

IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO (Sezione unica) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1 del 2018, proposto da V.P., rappresentato e difeso dall'avvocato Zeno Perinelli, presso lo stesso elettivamente domiciliato in Trento, via Grazioli n. 11 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia n. 11;

Contro Ministero dell'interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Trento, largo Porta Nuova n. 9;

Questura di Trento, in persona del questore in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domicilitataria in Trento, largo Porta Nuova n. 9;

Per l'annullamento della nota del Ministero dell'interno - dipartimento di pubblica sicurezza richiamata nella comunicazione del servizio lavoro della Provincia Autonoma di Trento (prot. n. 996 di data 11 gennaio 2008);

Nonche' per la condanna della questura di Trento e del Ministero dell'interno a risarcire in solido il danno patrimoniale a titolo di lucro cessante/mancato guadagno nella misura di euro 40.000, ovvero di quell'importo maggiore o minore che risultera' di giustizia, con aggiunta di interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno - Questura di Trento;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2018 il consigliere Paolo Devigili e uditi l'avvocato Zeno Perinelli per il ricorrente e l'avvocato Dario Bellisario per l'amministrazione resistente;

In fatto Il ricorrente V. P., nato in Brasile e discendente diretto del signor D. C. P., nato in provincia di Trento nel 1852 ed emigrato in Brasile prima del 1920, espone di essere entrato in Italia il 6 giugno 2005, usufruendo del permesso di soggiorno per attesa di cittadinanza previsto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1999, n. 394, rilasciato il 14 giugno 2005 e avviato ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 379. Ottenuta la residenza in ... , il ricorrente si e' sempre impegnato in varie occupazioni a tempo determinato presso aziende locali, fino a quando l'ultima occupazione in qualita' di bracciante agricolo e' stata interrotta in data 15 novembre 2008 per effetto della nota dell'11 gennaio 2008 della Provincia di Trento che, recependo quanto rappresentato dal Ministero dell'interno il 12 settembre 2007 in risposta al quesito posto dalla locale Questura, concludeva nel senso che «sulla base della legislazione attuale i cittadini di origine italiana titolari di permesso di soggiorno per attesa cittadinanza non sono abilitati a svolgere attivita' lavorativa». Detta nota ministeriale comportava, infatti, la cessazione dell'efficacia del protocollo d'intesa stipulato il 12 giugno 2007 tra la Provincia Autonoma e la Questura di Trento, che consentiva di svolgere attivita' lavorativa a tali soggetti, e il conseguente divieto di lavoro a far data dal 12 gennaio 2008, giorno successivo alla comunicazione della citata nota della provincia. Per ottenere il risarcimento del danno causatogli dalla impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa fino al 2012, anno in cui ha ottenuto la cittadinanza italiana (avendo nel frattempo percepito il sostegno economico versato dall'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa per un totale di 3.252 euro), il ricorrente si e' rivolto con atto di citazione del 18 luglio 2014 al Tribunale di Trento che, con la sentenza 5 maggio 2017, n. 444, passata in giudicato, ha declinato la propria giurisdizione a favore di quella del giudice amministrativo. Con il ricorso oggi in esame il signor P. ripropone quindi la domanda di risarcimento del danno patito per la forzosa inattivita' e la mancata percezione di qualsiasi...

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