n. 189 ORDINANZA 5 - 13 luglio 2017 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso dalla Commissione tributaria regionale della Campania, nel procedimento vertente tra R.C. e l'Agenzia delle Entrate - direzione provinciale di Napoli, con ordinanza del 6 maggio 2016, iscritta al n. 261 del registro ordinanze 2016, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2017 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera. Ritenuto che con ordinanza del 6 maggio 2016, iscritta al n. 261 del registro ordinanze 2016, la Commissione tributaria regionale della Campania ha sollevato questione di legittimita' costituzionale del «diritto nazionale» e dunque di «tutte le norme» interne che «a differenza del diritto dell'Unione europea», non prevedono alcun «obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale in materia tributaria, vieppiu' a pena di nullita'», disposizioni ritenute in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione, nonche' «comunque con criteri comuni di razionalita' ed uniformita' logico-giuridica, di diritto interno ed internazionale»;

che, certo il diritto al contraddittorio, anticipato in materia di procedimento tributario ove imposto dalla legge nazionale, o desunto, per i tributi armonizzati, dai principi fondamentali dettati dal diritto dell'Unione europea, la Commissione rimettente dubita, inoltre, della legittimita' costituzionale - in riferimento agli articoli 3, 24 e 117, primo comma, Cost., nonche' per asserito contrasto «con i criteri di razionalita' e con i principi generali dell'ordinamento» - dell'interpretazione del dato normativo di riferimento offerta dalle sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza del 9 dicembre 2015, n. 24823, in forza della quale la previsione di «nullita', testuale o virtuale, per violazione del contraddittorio, sia essa riconosciuta in via interpretativa o per effetto della declaratoria delle norme in precedenza indicate», puo' essere riscontrata «unicamente a condizione che il contribuente in giudizio esponga le ragioni che avrebbe fatto valere nel mancato contraddittorio ed ancora a condizione che esse non appaiano pretestuose o devianti dai canoni di correttezza e lealta'»;

che, per quanto emerge dall'ordinanza di rimessione, il giudizio principale ha ad oggetto l'impugnazione della sentenza con la...

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