n. 188 SENTENZA 9 giugno - 24 luglio 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 2, nella parte relativa alla Unita' previsionale di base (UPB) DB05011, capitolo 149827R ("Fondo per l'esercizio delle funzioni conferite - L.R. 34/98"), e 4 in combinato disposto con l'Allegato A della legge della Regione Piemonte 7 maggio 2013, n. 9 (Bilancio di previsione per l'anno finanziano 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015) e dell'art. 1, in combinato disposto con l'Allegato A, nella parte relativa alla medesima UPB DB05011, capitolo 149827R ("Fondo per l'esercizio delle funzioni conferite - L.R. 34/98"), della legge della Regione Piemonte 6 agosto 2013, n. 16 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte con due ordinanze del 31 gennaio 2014, iscritte ai numeri 71 e 72 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visti gli atti di costituzione della Provincia di Alessandria, della Regione Piemonte, e quello, fuori termine, della provincia del Verbano Cusio Ossola;

udito nell'udienza pubblica del 9 giugno 2015 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi gli avvocati Alberto Vella per la Provincia di Alessandria e Giovanna Scollo per la Regione Piemonte. Ritenuto in fatto 1.- Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con due ordinanze depositate in data 31 gennaio 2014, pronunciate in due giudizi promossi rispettivamente dalla Provincia di Alessandria e dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 2, nella parte relativa alla Unita' previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827R ("Fondo per l'esercizio delle funzioni conferite - L.R. 34/98"), e 4 in combinato disposto con l'Allegato A della legge della Regione Piemonte 7 maggio 2013, n. 9 (Bilancio di previsione per l'anno finanziano 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015), nella parte relativa all'Unita' previsionale di base (UPB) DB05011, capitolo 149827R ("Fondo per l'esercizio delle funzioni conferite - L.R. 34/98"), e dell'art. 1 in combinato disposto con l'Allegato A della legge della Regione Piemonte 6 agosto 2013, n. 16 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015), laddove dispone variazioni alla dotazione iniziale del predetto capitolo n. 149827R, per violazione degli artt. 3, 97, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione. Espone il giudice rimettente che la Provincia di Alessandria e la Provincia del Verbano Cusio Ossola hanno impugnato, chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare, la delibera della Giunta regionale del Piemonte, n. 47-6446 del 30 settembre 2013, recante l'individuazione ed il riparto per il 2013 delle risorse finanziarie da destinare all'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali, nonche' l'atto presupposto costituito dalla delibera della Giunta regionale n. 26-6372, del 17 settembre 2013, che ha assegnato le risorse finanziarie di parte corrente - gia' indicate nella legge regionale n. 9 del 2013 - alle varie Direzioni regionali. La Provincia di Alessandria ha chiesto anche la conseguente condanna della Regione Piemonte all'esatto adempimento dell'obbligo di garantire la capienza dello stanziamento delle risorse per le funzioni delegate alla Provincia di Alessandria per l'anno 2013, l'accertamento del diritto della Provincia di Alessandria, in virtu' dell'accordo raggiunto con la Regione Piemonte, di ottenere trasferimenti finanziari adeguati alle funzioni ad essa delegate dalla Regione Piemonte per gli anni 2011 e 2012 e la conseguente condanna della Regione Piemonte al pagamento in favore della Provincia di Alessandria degli importi dovuti per tali ragioni. Riferisce il giudice a quo che le Province ricorrenti lamentano nei rispettivi ricorsi che le somme stanziate in bilancio dalla Regione Piemonte nell'anno 2013 per l'esercizio di varie funzioni amministrative loro conferite con leggi regionali in attuazione del sistema di decentramento amministrativo previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), non sono sufficienti neppure a coprire gli oneri relativi alle retribuzioni del personale a suo tempo trasferito dalla Regione alle due Province per l'espletamento di tali funzioni. Riferisce il Tribunale amministrativo piemontese che all'esito dell'udienza camerale del 15 gennaio 2014 ha ritenuto di sollevare questione di legittimita' costituzionale in relazione alle norme delle leggi regionali del 2013 contenenti il bilancio di previsione 2013 e le disposizioni di assestamento e, con separate ordinanze, ha disposto la sospensione cautelare degli atti impugnati sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti relativi ai giudizi a quibus da parte della Corte costituzionale. Secondo il TAR piemontese dagli atti prodotti risulta che la Regione Piemonte, in attuazione delle leggi regionali n. 9 del 2013 e n. 16 del 2013 con delibera di giunta n. 26-6372 del 17 settembre 2013 ha assegnato integralmente le risorse finanziarie di parte corrente 2013 (pari ad euro 20.000.000,00) alla Direzione "Affari Istituzionali e Avvocatura - Rapporti con le Autonomie Locali", per l'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali piemontesi e, con la successiva deliberazione n. 47-6446 del 30 settembre 2013, la Giunta regionale ha quindi provveduto a ripartire proporzionalmente, tra i suddetti Enti, la somma cosi' assegnata, provvedendo per l'effetto ad assegnare alla Provincia di Alessandria la somma di euro 2.243.636,07 ed alla Provincia del Verbano Cusio Ossola quella di euro 912.526,86. Espone il rimettente che tuttavia tali importi sarebbero manifestamente insufficienti a garantire la copertura di tutte le spese necessarie a far fronte all'esercizio delle funzioni conferite alle due Province ricorrenti, in quanto, come documentato nei giudizi, per il pagamento dei soli stipendi del personale destinato al settore "Agricoltura" la Provincia di Alessandria sosterrebbe una spesa superiore ad euro 2.300.000 annui, mentre la Provincia del Verbano Cusio Ossola, per il pagamento dei soli stipendi al personale impiegato nelle varie funzioni conferite e delegate dalla Regione Piemonte necessiterebbe di una somma superiore ad euro 2.000.000 annui, con la conseguenza che le due amministrazioni provinciali - oltre a non poter materialmente esercitare le funzioni loro conferite - non sarebbero neanche in grado di mantenere le obbligazioni contratte con i terzi. Il giudice amministrativo piemontese sostiene che le questioni di legittimita' costituzionale sarebbero rilevanti per la decisione da assumere in quanto le delibere impugnate, nell'attribuire lo stanziamento oggetto di contestazione alle Province ricorrenti, non avrebbero potuto riconoscere agli enti locali piemontesi maggiori risorse rispetto a quelle indicate negli allegati delle leggi di approvazione e di assestamento del bilancio 2013, con riferimento alle somme da queste indicate nella summenzionata Unita' previsionale di base DB05011 e, segnatamente, nel capitolo n. 149827R. Infatti, prosegue il rimettente, le delibere in questione nelle loro premesse riferiscono di «assegnare integralmente le risorse regionali 2013 di parte corrente delle Direzioni Affari istituzionali ed Avvocatura». Secondo il giudice a quo sarebbe quindi evidente che le doglianze avanzate dalle Province ricorrenti non potrebbero che coinvolgere, in via necessaria e pregiudiziale, proprio le leggi di bilancio alle quali esse premettono di voler dare attuazione. Secondo il giudice a quo assumono quindi rilevanza per la decisione dei ricorsi l'art. 2, commi 1 e 2, della legge reg. Piemonte n. 9 del 2013 mediante il quale e' stato approvato il totale generale delle spese ed e' stata autorizzata l'assunzione degli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2013, l'art. 4 della medesima legge regionale, che ha approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2013, entrambi in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge, nella parte relativa all'UPB DB05011, laddove assegna al capitolo 149827R ("Fondo per l'esercizio delle funzioni conferite - L.R. 34/98") la somma, in termini di competenza, di euro 20.000.000,00, nonche' l'art. 1 della legge reg. Piemonte n. 16 del 2013 che ha introdotto gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge, nella parte relativa all'UPB DB05011, ed al predetto capitolo 149827R. Al riguardo il rimettente espone che, in effetti, a norma dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), a decorrere dall'anno 2013, ciascuna Regione a statuto ordinario deve assicurare la soppressione di tutti i trasferimenti regionali, aventi carattere di generalita' e permanenza, di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale diretti al finanziamento delle spese delle Province, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera...

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