n. 188 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 febbraio 2016 -

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria Nella causa iscritta al n. 2130/2014 R.G., promossa ex articoli 442 e ss. c.p.c. da Ferruccio Lorenzoni rappresentato e difeso dagli avv.ti Corrado Scivoletto, Luca Simonetti e Antonio Giovanni Prati ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Brescia, ricorrente, contro INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Faienza ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'istituto in Brescia via P. Bulloni n. 14, resistente. E con l'intervento adesivo dipendente di Dircredito Associazione Sindacale Nazionale dell'area direttiva e delle alte professionalita' del credito, delle Societa' assicurative, Agenzie esattoriali e\o Riscossione Tributi, della Finanza delle attivita' similare e\o strumentali delle Poste, delle Fondazioni Bancarie e delle Authorities o Agenzie Nazionali comunque denominate, in persona del segretario nazionale, rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Corrado Scivoletto, Luca Simonetti e Antonio Giovanni Prati ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Brescia sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 9 novembre 2015, ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale. Premesso in fatto che: con ricorso depositato il 23 giugno 2014, il Lorenzoni ha sollecitato la rimessione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimita' costituzionale del comma 25 dell'art. 24 del decreto-legge 75 n. 201/2011, per contrasto con gli articoli 3, 36 comma 1, 38 comma 2, nonche' con il combinato disposto degli art. 3, 36 e 38, Cost.. ed altresi' della questione di legittimita' costituzionale sulla base dei medesimi parametri dell'art. 1 comma 483 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 al fine di ottenere la declaratoria di illegittimita' del reiterato blocco della perequazione automatica della sua pensione che assumeva essere stato operato al di la' di ogni canone di ragionevolezza e proporzionalita' e per poter ottenere cosi' la condanna dell'INPS a provvedere alla perequazione del suo trattamento pensionistico ex legge n. 388 del 23 dicembre 2000 art. 69 con decorrenza dal gennaio 2012 oltre interessi e rivalutazione monetaria sugli arretrati sino all'effettivo soddisfo;

che il Lorenzoni ha riferito di essere stato assunto in data 4 ottobre 1956 dall'allora Credito Agrario Bresciano presso il quale aveva ininterrottamente lavorato sino alla data in cui era maturato il suo diritto alla pensione di anzianita' e cioe' sin al 1° giugno 1996;

che il trattamento pensionistico era stato dal 2002 pari ad €

3.990,35 e quindi per effetto di successive rivalutazioni e per accumulo di contributi versati nella gestione sperata INPS ad €

4.842,98 sino al 1° gennaio 2012 ;

che dal 1° gennaio 2012, a motivo della disposizione di legge di cui denunciava la incostituzionalita', non era stato rivalutato;

che dal gennaio 2014 aveva ricevuto in incremento di €

17,83 mensili pari al 40 per cento dell'incremento del costo della vita sui primi €

2.972,48 euro di pensione, a loro volta equivalenti a sei volte il trattamento minimo INPS e nessun incremento per la parte rimanente;

ritualmente instauratosi il contraddittorio, l'istituto convenuto ha domandato, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilita' del ricorso affermando di essersi limitato ad applicare la normativa vigente che il ricorrente reputava essere incostituzionale, ma in relazione alla quale non poteva chiedere la rimessione alla Corte costituzionale in quanto la stessa poteva pronunciarsi solo in via incidentale, e, nel merito, il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti stante l'inequivoco dettato legislativo;

con intervento adesivo dipendente l'Associazione sindacale indicata in epigrafe ha sostenuto la fondatezza della richiesta del ricorrente ed a sua volta ha insistito per la rimessione alla Corte costituzionale;

Osserva che e' del tutto infondata (e persino poco comprensibile) l'eccezione preliminare sollevata dall'INPS circa l'inammissibilita' del ricorso sul presupposto che il pensionato non avrebbe la possibilita' di sollecitare la rimessione alla Corte costituzionale delle norme, se correttamente applicate dall'Istituto: al contrario proprio dalla circostanza che l'INPS ha applicato correttamente la vigente disciplina che, ad avviso della parte ricorrente sarebbe viziata di incostituzionalita', discende la necessita\opportunita' di sottoporre la questione al giudice delle...

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