n. 187 SENTENZA 22 - 31 luglio 2020 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 5 e 12 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 24 aprile 2019, n. 5 (Disposizioni collegate al primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 27 giugno-2 luglio 2019, depositato in cancelleria il 2 luglio 2019, iscritto al n. 77 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2019. Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste;

udito nella udienza pubblica del 22 luglio 2020 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giovanni Guzzetta per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste;

deliberato nella camera di consiglio del 22 luglio 2020. Ritenuto in fatto 1.- Con il ricorso in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato - in riferimento ai parametri e per i motivi di cui direttamente si dira' nel Considerato in diritto (confluenti in una complessiva censura riferita rispettivamente alla mancata conformazione alle "direttrici" della metodologia statale delle tariffe del servizio idrico integrata e alle modalita' di riordino fondiario) - ha impugnato l'art. 5, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 9, e l'art. 12 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 24 aprile 2019, n. 5 (Disposizioni collegate al primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni). 2.- La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste si e' costituita per contestare partitamente ogni censura rivolta ai riferiti commi dell'art. 5 e per eccepire l'inammissibilita' per genericita', prima ancora della non fondatezza, della questione relativa all'art. 12 della predetta legge reg. n. 5 del 2019, sulla base delle argomentazioni (facenti perno sulla attinenza della disciplina censurata al perimetro delle competenze statutarie di essa Regione), delle quali anche, direttamente di seguito, piu' specificamente si dira'. 3.- La resistente ha anche depositato memoria, nella quale tra l'altro sostiene che la tesi del Presidente del Consiglio dei ministri giungerebbe «a svuotare di autentico contenuto precettivo la speciale autonomia della Regione nell'organizzazione e gestione del servizio idrico integrato», in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale e anche con la clausola di salvaguardia di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 (Individuazione delle funzioni dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214). Considerato in diritto 1.- Vengono all'esame di questa Corte l'art. 5, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 9, e l'art.12 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 24 aprile 2019, n. 5 (Disposizioni collegate al primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), oggetto della impugnazione avverso gli stessi proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, per prospettato contrasto con plurimi parametri statutari, costituzionali e con norme interposte. 2.- L'art. 5 della legge regionale impugnata sostituisce il corrispondente art. 5 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato) e, sotto la rubrica «Tariffa del servizio idrico integrato», nei commi specificamente attinti da censura, cosi' testualmente dispone: «2. La Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), definisce i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto, alla fognatura e alla depurazione delle acque reflue, tenuto conto della qualita' della risorsa idrica e del servizio fornito, nonche' della copertura dei costi diretti d'investimento e di esercizio, nel rispetto dei principi europei e statali vigenti in materia. 3. [...] 4. A decorrere dall'anno 2019, sono istituite: a) la componente tariffaria aggiuntiva per la promozione della qualita' dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;

  1. la componente tariffaria perequativa per la promozione della qualita' dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. 5. Le componenti di cui al comma 4 sono espresse in centesimi di euro e si calcolano sulla quota fissa dei singoli servizi di acquedotto, fognatura e depurazione a carico di ciascun utente del servizio idrico integrato. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale determina, con propria deliberazione, l'ammontare delle componenti tariffarie aggiuntiva e perequativa. In caso di mancata determinazione, si applica l'ammontare definito nell'anno precedente. Tali componenti non sono dovute con riferimento alle tariffe del servizio idrico integrato afferenti all'anno 2018. 6. Presso il BIM sono istituiti: a) il fondo per la promozione della qualita' dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, alimentato con gli introiti della componente tariffaria aggiuntiva di cui al comma 4, lettera a), versati dai soggetti gestori entro il 30 giugno di ogni anno, riferita alla tariffa dell'anno precedente, e destinato a finanziare investimenti nel settore idrico integrato volti a...

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