n. 187 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 novembre 2017 -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Seconda sezione civile Composta dagli ill.mi sigg.ri Magistrati: dott. Stefano Petitti - Presidente;

dott. Felice Manna - rel. consigliere;

dott. Vincenzo Correnti - consigliere;

dott. Ubaldo Bellini - consigliere;

dott. Alberto Giusti - consigliere, Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso 12275-2015 proposto da: Di Ioroi Annamaria, Aloi Anna Maria, Di Meglio Giovanna, Buono Antonia Cecilia, Marciano Fulvio, Di Meglio Ida, Iacono Vittoria, Mattera Giuseppe, Masia Angelo, Gaudioso Anna, Di Sapia Antonietta, Conte Lucia, Volo Marisa, elettivamente domiciliati in Roma, via Gabi, 8, presso lo studio dell'avvocato Antonio Esposito, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Abet;

ricorrenti;

Contro Ministero economia finanze, elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi, 12, presso l'avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

resistente;

Avverso il decreto della Corte d'appello di Roma, depositato il 3 novembre 2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 ottobre 2017 dal consigliere dott. Felice Manna;

udito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Corrado Mistri che ha concluso per la sospensione ordinando la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ritenuto in fatto Con decreto del 3 novembre 2014 la Corte d'appello di Roma rigettava l'opposizione ex art. 5-ter legge n. 89/01 proposta dagli odierni ricorrenti per ottenere la condanna del Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento di un equo indennizzo, per l'eccessiva durata di un processo amministrativo svoltosi innanzi al Tribunale amministrativo regionale Campania tra il 2005 e il 2012. A base della pronuncia, la mancata presentazione dell'istanza di prelievo, non surrogabile con la nuova istanza di fissazione dell'udienza di discussione, (ri)depositata il 13 aprile 2011 per evitare la perenzione del giudizio a seguito dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo. Aggiungeva la Corte territoriale che ove anche si fosse opinato altrimenti, solo dalla data di tale ultima istanza avrebbe potuto valutarsi la durata del processo presupposto, che essendosi esaurito nel 2012 non aveva avuto una durata eccedente da allora il limite di ragionevolezza. La cassazione di tale decreto e' chiesta dai ricorrenti meglio indicati in epigrafe sulla base di due motivi. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha depositato un «atto di costituzione» in vista della discussione orale della causa. Considerato in diritto 1. - Il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli articoli 71, 81 e 82 c.p.a. e 23 legge n. 1034/71, nonche' 1 allegato 3 c.p.a. e della legge n. 89/01. Sostengono i ricorrenti che l'istanza depositata nel giudizio presupposto il 13 aprile 2011 non puo' essere qualificata come istanza di fissazione dell'udienza di discussione ai sensi degli articoli 71 ed 81 c.p.a. Il relativo adempimento era gia' stato assolto contestualmente al deposito del ricorso, in data 9 giugno 2005, vigente l'art. 23 legge TAR. Ancora, ai ricorrenti non era mai pervenuto alcun avviso di perenzione del ricorso, pendente da oltre cinque anni, a fronte del quale chiedere una nuova udienza di discussione, tanto che la sentenza del giudice amministrativo aveva dato atto del fatto che le parti avevano manifestato l'interesse alla prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. 82, secondo comma, c.p.a, che espressamente prevede una tale dichiarazione in udienza nel caso di mancato avviso di perenzione. Infine, ai sensi dell'art. 1, allegato 3 c.p.a. tale istanza avrebbe dovuto essere depositata entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del medesimo codice (16 settembre 2010). Pertanto, depositata dopo il decorso di tale termine, essa non potrebbe che essere qualificata come atto volto a segnalare l'urgenza della decisione e dunque quale istanza di prelievo. Sulla stessa questione e su quest'ultimo profilo fattuale, parte ricorrente deduce altresi', pur nell'ambito del medesimo motivo, il concorrente vizio di omesso esame di un fatto decisivo e discusso, ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. 2. - Il secondo motivo allega la violazione o falsa applicazione dell'art. 54, 2° comma, decreto-legge n. 112/08, convertito in legge n. 133/08, come modificato dal decreto legislativo n. 104/10, nonche' della legge n. 89/01, in quanto dette norme non potevano essere applicate ai giudizi amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge o, quantomeno, per il periodo anteriore, in base al principio per cui tempus regit actum. Detta norma, si sostiene, non poteva esplicare effetti per i ricorsi amministrativi pendenti, o quanto meno, per il periodo intercorrente tra la data del deposito del ricorso (9 giugno 2005) e quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 112/08 (28 agosto 2008). Pertanto, a tale periodo dovrebbero sommarsi quello compreso tra l'istanza di fissazione dell'udienza e il deposito della decisione finale, come desumibile da Cassazione nn. 15303/12, 20935/14 e 5914/12. 3. - Il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54, 2° comma, decreto-legge n. 112/08, convertito con modificazioni in legge n. 133/08, come modificato dall'art. 3, comma 23, dell'allegato 4 al decreto legislativo n. 104/10 e dall'art. 1, comma 3, lettera a), numero 6), del decreto legislativo correttivo n. 195/11, in relazione all'art. 117, comma 1, Cost. e ai parametri interposti degli articoli 6, par. 1, 13 e 46, par. 1 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. 3.1. - In base alla giurisprudenza ormai del tutto costante di questa Corte Suprema, l'art. 54, decreto-legge n. 112/08 e successive modifiche, va interpretato nel senso che per i processi amministrativi pendenti, come nella specie, alla data del 16 settembre 2010, la previa presentazione dell'istanza di prelievo e' condizione di proponibilita' della domanda di equa riparazione in rapporto all'intero svolgimento del giudizio presupposto, e dunque anche per la frazione di tempo anteriore al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 112/08 che tale condizione di proponibilita' ha per la prima volta previsto. Infatti, «(l)'art. 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 - in vigore dal 25 giugno 2008 (art. 85) -, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 - in vigore dal 22 agosto 2008 -, nella sua versione originaria, disponeva: «La domanda di equa riparazione non e' proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione dell'art. 2, comma 1, non e' stata presentata un'istanza ai sensi del secondo comma dell'art...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT