n. 187 ORDINANZA 24 giugno - 23 luglio 2015 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A), promosso dal Tribunale ordinario di Rieti, sezione penale, nel procedimento penale a carico di R.M. ed altri, con ordinanza del 29 luglio 2014, iscritta al n. 235 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 giugno 2015 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi. Ritenuto che il Tribunale ordinario di Rieti, sezione penale, con ordinanza depositata il 29 luglio 2014 (reg. ord. n. 235 del 2014), ha sollevato una questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A), in riferimento agli artt. 2, 9, 25, 32, 41, 42 e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui, in forza dell'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo, tale disposizione «non puo' applicarsi nel caso di dichiarazione di prescrizione del reato anche qualora la responsabilita' penale sia stata accertata in tutti i suoi elementi»;

che il giudice a quo premette che sta procedendo nei confronti di alcune persone imputate del reato di lottizzazione abusiva e che e' gia' decorso il termine di prescrizione;

che cio' renderebbe «altamente probabile» che il giudizio penale debba concludersi con una pronuncia di non doversi procedere, posto che gli imputati non hanno rinunciato alla prescrizione;

che gli atti compiuti non consentirebbero, «al momento, di avere l'evidenza della innocenza degli imputati»;

che dovrebbe pertanto trovare applicazione l'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, secondo cui «La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi e' stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite»;

che a tale proposito il rimettente osserva che la confisca urbanistica, sulla base della giurisprudenza di legittimita', della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 20 gennaio 2009, Sud Fondi srl e altri contro Italia, e della sentenza di questa Corte n. 239 del 2009, deve ritenersi una sanzione amministrativa, soggetta alle garanzie proprie della "pena" ai sensi dell'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (d'ora...

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