n. 186 SENTENZA 6 - 20 luglio 2016 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 50, comma 4, della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15, recante «Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)», promosso dalla Corte d'appello di Reggio Calabria nel procedimento vertente tra l'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria e S. F., con ordinanza del 27 novembre 2015, iscritta al n. 33 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2016. Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2016 il Giudice relatore Aldo Carosi. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 27 novembre 2015, la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 50, comma 4, della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15 - recante «Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)» - in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Il rimettente riferisce che, con ricorso ai sensi dell'art. 414 del codice di procedura civile depositato il 21 ottobre 2010, un medico di medicina generale in rapporto di convenzione a tempo indeterminato con l'Azienda sanitaria provinciale (ASP) di Reggio Calabria e prima ancora con l'Azienda sanitaria locale (ASL) n. 9 di Locri, successivamente confluita nell'ASP, aveva adito il Tribunale ordinario di Locri in funzione di giudice del lavoro, lamentando che nel mese di dicembre del 2009 l'ASP gli aveva richiesto la restituzione di euro 4.111,59 relativi a quote di assistiti deceduti o trasferiti, sottraendogliela dal credito vantato a titolo di arretrati contrattuali per gli anni 2008-2009. Il ricorrente aveva chiesto che fosse dichiarata l'illegittimita' del recupero e comunque della compensazione operata dall'ASP, con condanna di quest'ultima a restituire la somma sopra indicata ed a risarcire i danni ulteriori anche a titolo di perdita di chance. Il Tribunale ordinario di Locri ha accolto parzialmente la domanda, condannando l'ASP a restituire alla controparte le somme trattenute in misura superiore alle dodici quote - cosi' come previsto dall'art. 12, punto 3, dell'Accordo integrativo regionale dei medici di medicina generale (AIR) approvato con delibera di Giunta regionale 8 agosto 2006, n. 580, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria del 16 settembre 2016, che impedisce all'amministrazione, in caso di comunicazione avvenuta oltre l'anno del trasferimento, decesso o duplicazione degli assistiti, di ripetere piu' di dodici quote mensili - e dichiarando inammissibile la domanda risarcitoria. Il rimettente riferisce che contro tale decisione l'ASP ha proposto appello, al quale ha resistito l'originario ricorrente. Tanto premesso, il giudice a quo sostiene che le fonti che vengono in rilievo nella fattispecie al suo esame sono, oltre all'art. 12, punto 3, dell'AIR, l'art. 42 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni (ACN), reso esecutivo con intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e l'art. 50 della legge reg. Calabria n. 15 del 2008, oggetto di censura. L'art. 42, comma 4, dell'ACN del 23 marzo 2005 prevede la revoca d'ufficio della scelta in caso di morte dell'assistito, onerando l'ASP di comunicare la cancellazione entro un anno dall'evento senza applicare alcuna sanzione in caso di superamento del termine. L'art. 50, comma 4, della legge reg. Calabria n. 15 del 2008, stabilendo che «[p]er il recupero delle quote tuttora rimaste insolute inerenti gli assistiti deceduti, trasferiti o irreperibili, trovano applicazione le disposizioni di cui al citato accordo (A.I.R) del 2006. Le relative modalita' per la conseguente applicazione da parte delle Aziende sanitarie provinciali sono definite dal Dipartimento regionale "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie"». Tale norma estenderebbe l'efficacia nel tempo dell'art. 12, punto 3, dell'AIR del 2006, specificando che essa si applica a tutte le quote insolute, senza che rilevi, pertanto, se l'evento morte sia avvenuto prima o dopo l'entrata in vigore dell'ACN e dell'AIR. 1.1.- In punto di rilevanza della questione di legittimita' costituzionale del citato art. 50, il giudice a quo osserva quanto segue. L'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), prevede che il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale (SSN) ed i medici di medicina generale e' disciplinato da convenzioni di durata triennale «conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 [...]»;

norma, quest'ultima, che, a sua volta, nel testo vigente, richiama esplicitamente, fra gli altri, l'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in base al quale (comma 3) la contrattazione collettiva nazionale disciplina anche i limiti di quella integrativa e «[l]e pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate». Il rimettente osserva che le conseguenze derivanti dal ritardo della comunicazione del decesso o del trasferimento dell'assistito non rientrano nell'ambito di quanto 1'ACN del 23 marzo 2005 delega in via generale alla contrattazione decentrata;

e che l'art. 42, comma 5, dello stesso ACN si limita a demandare alla contrattazione regionale «modalita' di tutela dei medici massimalisti dalla indisponibilita' alla acquisizione di nuove scelte dovuta a ritardo nella comunicazione delle cancellazioni per morte di assistiti del proprio elenco». Ad avviso del rimettente, pertanto, il divieto di recupero di quote mensili oltre la dodicesima, previsto dall'art. 12 dell'AIR del 2006, non rientrerebbe nell'ambito della predetta «tutela» demandata alla contrattazione regionale. L'art. 12 dell'AIR del 2006 risulterebbe, infatti, applicabile a tutti i medici convenzionati di medicina generale, a prescindere dal fatto che siano o meno massimalisti, e lo scopo della previsione di cui all'art. 42...

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