n. 186 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 giugno 2017 -

TRIBUNALE DI GENOVA ufficio del giudice per le indagini preliminari Il giudice dell'udienza preliminare, Alessia Solombrino, nel procedimento contro G. L. nata a Genova il , elettivamente domiciliata ex art. 161 codice di procedura penale in Genova, presso lo studio dell'avv. Alessandro Vaccaro;

- difesa di fiducia dall'avv. Alessandro Vaccaro del foro di Genova;

M. R., nato a Genova il , elettivamente domiciliata ex art. 161 codice di procedura penale in Genova, presso lo studio dell'avv. Emanuele Lamberti;

- difeso di fiducia dall'avv. Emanuele Lamberti del foro di Genova;

V. R., nato a Genova il elettivamente domiciliato ex art. 161 codice di procedura penale in Genova, presso lo studio dell'avv. Luca Ciurlo;

- difeso di fiducia dall'avv. Luca Ciurlo del foro di Genova;

Imputati per il delitto di cui agli artt. 110 CP. e 55-quinquies decreto legislativo n. 165/2001, perche', in concorso tra loro giustificavano l'assenza dal servizio di L. G. insegnante presso il liceo statale di Genova, che si trovava in vacanza con il marito R. M. alle Isole Maldive, mediante una certificazione medica redatta dal dott. R. V., falsamente attestante uno stato di malattia della G., verificatosi a Londra (ove V. svolge la professione medica), che le avrebbe impedito di svolgere servizio a scuola nei giorni 7-8-9 gennaio 2015;

in particolare, M. richiedeva a V. di redigere il certificato - poi prodotto in sede di procedimento disciplinare - e V. attestava falsamente di avere visitato la G. a Londra in data 7 gennaio 2015, trovandola affetta da «sindrome intestinale di probabile eziologia virale». In Genova, il 18 febbraio 2015. Recidiva specifica ed infraquinquennale per G. Sentite le parti, all'odierna udienza del 28 giugno 2017, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato mediante lettura in udienza la seguente ordinanza sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 55-quinquies decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella parte in cui non prevede un'ipotesi attenuata per i casi di minore gravita', per contrasto con gli artt. 3 e 27 Costituzione. Rilevato: che la vicenda processuale sottoposta all'esame puo' essere agevolmente ricostruita sulla scorta delle risultanze istruttorie allegate a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio, nei termini di seguito esposti: - l'imputata G L , docente a tempo determinato per il Liceo Statale « » di Genova, con contratto decorrente dal 6 ottobre 2014, prorogato fino al 25 gennaio 2015 -, poco prima delle festivita' natalizie dell'anno 2014, esponeva al dirigente scolastico l'esigenza di assentarsi dal servizio dopo cinque giorni dalla data del 7 gennaio 2015, prevista per il congedo ordinario, avendo programmato un viaggio all'estero con il marito fino al 12 gennaio 2015, e apprendeva che l'istanza formulata non sarebbe stata accolta per esigenze di servizio;

- il successivo 7 gennaio 2015, la predetta ometteva tuttavia di presentarsi presso l'istituto scolastico per riprendere l'attivita' e comunicava telefonicamente alla segreteria del personale un'assenza di due giorni per malattia, risultando altresi' assente in occasione della visita fiscale disposta per le ore 12,10 dello stesso giorno;

in tali occasioni, la G. presentava due certificati del proprio medico curante, dott. M. I., che attestava quanto dichiarato dalla paziente circa uno stato di malattia diagnosticato in termini di «enterocolite» e protrattosi fino al 12 gennaio 2015, evidenziando di non avere visitato la donna;

- veniva pertanto avviato un procedimento disciplinare, nel corso del quale, in occasione dell'audizione del 18 febbraio 2015, la G. produceva un ulteriore certificato, recante la data del 7 gennaio 2015 e la sottoscrizione del dott. R. V., medico operante in Londra, il quale attestava di avere visitato la donna e di averle diagnosticato una «sindrome intestinale di probabile eziologia virale»;

- dalle dichiarazioni successivamente acquisite e dalla piena confessione resa nella fase delle indagini dalla stessa G., emergeva che il dott. V. non aveva mai visitato la G. e si era prestato a redigere e inoltrare il falso certificato su richiesta del coniuge della donna, M. R., dal quale era stato contattato per il tramite di un amico comune soltanto successivamente all'avvio del procedimento disciplinare da parte del dirigente scolastico;

che all'odierna udienza gli imputati G. e M. hanno manifestato l'intenzione di accedere all'istituto della messa alla prova, previa riqualificazione dei fatti rispettivamente contestati nell'ipotesi di cui all'art. 481 codice penale, in ragione del limite oggettivo di accesso alla sospensione imposto dal primo comma dell'art. 168-bis codice penale e della forbice edittale prevista dall'art. 55-quinquies decreto legislativo n. 165/2011, che prevede una pena superiore nel massimo a quattro anni;

che, avuto riguardo alle risultanze istruttorie dianzi richiamate - in ordine alla dinamica della condotta ascritta agli odierni prevenuti -, deve escludersi che sia ipotizzabile una pronuncia di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti degli imputati ovvero che siano utilmente esperibili mezzi di prova ulteriori rispetto a quelli gia' assunti in sede di udienza...

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