n. 186 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 gennaio 2016 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Terza Ter) ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 208 del 2015, proposto da: Officine Solari Kaggio Srl e Officine Solari Aquila Srl rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Cavasola, Danilo Festeggiato, Marco Iannacci, con domicilio eletto presso Pietro Cavasola in Roma, Via A. Depretis, 86;

rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Cavasola, Marco Iannacci, Danilo Festeggiato, con domicilio eletto presso Pietro Cavasola in Roma, Via A. Depretis n. 86;

Contro Soc Gestore dei Servizi Energetici Gse Spa;

Ministero dello sviluppo economico, Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorita' Garante per l'Energia Elettrica e per il Gas rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura di Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento, previa sospensiva: del decreto del MISE del 16 ottobre 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 in data 24 ottobre 2014) recante «Approvazione delle modalita' operative per l'erogazione da parte del Gestore Servizi Energetici S.p.A. delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell'art. 26, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazione, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»;

del decreto del MISE del 17 ottobre 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 in data 24 ottobre 2014), recante «Modalita' per la rimodulazione delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti foto-voltaici, in attuazione dell'art. 26, comma 3, lettera b) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»;

risarcimento danni;

in subordine: previa rimessione alla Corte di Giustizia o alla Corte costituzionale del giudizio di legittimita' dell'art. 26 commi 2 e 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazione, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dello sviluppo economico, Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'economia e delle finanze, Autorita' garante per l'energia elettrica e per il gas;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2015 la dott.ssa Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con ricorso notificato il 23 dicembre 2014 (dep. il 7 gennaio 2015), le ricorrenti, deducendo di essere titolari di impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore a 200 kW, ammessi a fruire delle tariffe incentivanti riconosciute in parte (Officine Solari Kaggio) in base all'art. 7 decreto legislativo n. 387/2003 e decreto ministeriale 5 maggio 2011, e in parte (Officine Solari Aquila) in base all'art. 25 decreto legislativo n. 28/2011 e decreto ministeriale 5 luglio 2012, con i termini e le modalita' stabilite in apposite convenzioni stipulate con il GSE, per un periodo di venti anni dalla data di entrata in esercizio degli impianti stessi, hanno avanzato le domande riportate in epigrafe. Si sono costituiti in resistenza il Ministero dello sviluppo economico, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Autorita' garante per l'energia elettrica e per il gas con memoria difensiva. La ricorrente ha replicato depositando memorie. All'udienza pubblica del 25 giugno 2015 il ricorso e' stato trattenuto in decisione. Premesso in fatto Premesso che: le ricorrenti sono titolari di impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore a 200 kW, ammessi a fruire delle tariffe incentivanti riconosciute in parte (Officine Solari Kaggio) in base all'art. 7 decreto legislativo n. 387/2003 e decreto ministeriale 5 maggio 2011, e in parte (Officine Solari Aquila) in base all'art. 25 decreto legislativo n. 28/2011 e decreto ministeriale 5 luglio 2012, con i termini e le modalita' stabilite in apposite convenzioni stipulate con il GSE, per un periodo di venti anni dalla data di entrata in esercizio degli impianti stessi;

la normativa vigente al tempo della concessione dell'incentivo era la seguente: 1) Carta europea dell'energia, stipulato a Lisbona il 17 dicembre 1994 e ratificato in Italia con legge 10 novembre 1997, n. 415;

2) il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di «attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'», nel quale, tra l'altro, all'art. 1, viene espressa la finalita' di promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricita' nel relativo mercato italiano e comunitario nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, nonche' nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'art. 43 della legge 1° marzo 2002, n. 39;

all'art. 7 (comma 2 lettera d), viene stabilito che l'entita' dell'incentivazione sia tale da garantire equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;

3) l'art. 6 decreto ministeriale 19 febbraio 2007 che precisa come il valore della tariffa sia «costante in moneta corrente» per tutto il periodo ventennale;

4) il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 recante «Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» che contiene principi di: stabilita' nel tempo dei sistemi di incentivazione (art. 23 comma 1 decreto legislativo n. 28/2011);

gradualita' di intervento a salvaguardia degli investimenti attuati e proporzionalita' agli obiettivi (art. 23 comma 2 decreto legislativo n. 28/2011);

garanzia di incentivazione con meccanismi vigenti alla data di entrata in esercizio dell'impianto (art. 25 comma 1 decreto legislativo n. 28/2011);

necessita' di tener conto del principio di equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio (art. 25 comma 10 decreto legislativo 28/2011 e art. 7 decreto legislativo n. 387/2003);

salvezza dei diritti acquisiti e degli effetti prodotti dalle norme abrogate (art. 25 comma 11 decreto legislativo n. 28/2011);

5) il decreto ministeriale 5 maggio 2011 «Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici» e, in particolare: l'art. 6, comma 4 secondo cui «4. In tutti i casi la tariffa incentivante spettante e' quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto»;

l'art. 10, comma 3 ove e' previsto che «Il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del presente decreto, determina e assicura al soggetto responsabile l'erogazione della tariffa spettante entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della medesima richiesta, al netto dei tempi imputabili al soggetto responsabile»;

l'art. 12, ove e' previsto che «1. Per l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo, il soggetto responsabile ha diritto a una tariffa individuata sulla base di quanto disposto dall'allegato 5. 2. La tariffa incentivante e' riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed e' costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione.»;

6) analogamente il decreto ministeriale 5 luglio 2012. Considerato che: il decreto-legge n. 91/2014 all'art. 26 impone a ciascun operatore, titolare di impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW, di comunicare al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. («GSE») entro il 30 novembre 2014 l'opzione scelta tra quelle delle tre alternative indicate alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 3, le quali - con modalita' diverse - operano una riduzione di una quota percentuale dell'incentivo gia' assegnato e oggetto di convenzione stipulata con il GSE. In particolare, al 30 novembre 2014, l'operatore deve scegliere tra le seguenti tre (3) alternative, tutte con decorrenza dal 1° gennaio 2015: a) prima opzione: il periodo di incentivazione viene allungato da 20 anni a 24 anni dalla data di entrata in esercizio e l'incentivo viene ridotto delle seguenti percentuali: periodo di Incentivazione residuale (anni) percentuale di riduzione dell'incentivo 12 25%, 13 24%, 14 22%, 15 21%, 16 20% , 17 19%, 18 18%, Oltre 19 17%;

b) seconda opzione: l'attuale periodo di incentivazione di 20 anni rimane inalterato, ma la tariffa incentivante verra' ridotta di una percentuale in una fase e aumentata in egual misura nel periodo successivo. Il Ministero dello sviluppo economico ha reso note, con decreto ministeriale del 17 ottobre 2014, qui contestato, le modalita' di rimodulazione delle tariffe incentivanti;

c) terza opzione: l'attuale periodo di incentivazione di 20 anni resta inalterato, ma la tariffa incentivante viene ridotta delle seguenti percentuali: (i) 6% per gli impianti con una potenza nominale da 200 kW a 500 kW, (ii) 7% per gli impianti con una potenza nominale superiore a 500 kW fino a 900 kW, e (iii) 8% per impianti con una maggiore potenza nominale. La medesima disposizione normativa prevede che, assenza di comunicazione da parte dell'operatore, il GSE applica l'opzione di cui alla lettera c). L'art. 26, comma 4 prevede che, per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto ministeriale 5 maggio 2011 o del decreto ministeriale 5 luglio 2012, le riduzioni di cui all'allegato 2 al presente decreto si applicano alla sola componente incentivante, calcolata secondo le modalita' di cui all'art. 5, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto 5 luglio 2012. L'art. 26, comma 5, riconoscendo implicitamente che tutte le opzioni di cui al comma 3 impongono una significativa riduzione delle tariffe incentivanti, ha previsto la facolta' dei beneficiari della tariffa incentivante (che hanno optato per una delle suddette...

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