n. 186 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 agosto 2013 -

IL GIUDICE DEL LAVORO presso il Tribunale di Orvieto A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2 agosto 2013 ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 55/2013 R.G. tra Abbate Rita, Bravi Manuela, Gazzarri Lorena, Giorgi Gianangela, Greppellino Maria Angela, Innocenzi Stefania, Marceddu Ornella, Nuvolone Simonetta, Pisano Annita, Radicchio Novella, Valentini Francesca, tutte rappresentate e difese dall'Avv. Emilio Festa del Foro di Orvieto, ricorrenti;

e Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, resistente. Oggetto: ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. Premesso che Con ricorso depositato in data 28 marzo 2013, il ricorrente ha chiesto, per mezzo di provvedimenti d'urgenza a norma dell'art. 700 cod. proc. civ., di disapplicare e/o dichiarare privi di effetto, nulli e/o annullabili tutti gli atti impugnati con il ricorso e, in particolare, la procedura di interpello distrettuale di cui alla nota del 17 ottobre 2012 a firma del Presidente della Corte d'appello di Procuratore generale di Perugia finalizzato alla redistribuzione del personale «perdente posto» in funzione della riorganizzazione degli uffici giudiziari di cui alla legge 14 settembre 2011 n. 148, nonche' alla procedura di interpello nazionale del 28 febbraio 2013 per posti vacanti rivolto al personale dell'Organizzazione giudiziaria ai sensi dell'art. 2 Acc. Sind. 27 marzo 2007 e dell'art. 8 Acc. 9 ottobre 2012 con indicazione dei posti disponibili ed adottare ogni altro provvedimento comunque idoneo ad assicurare la tutela del diritto reclamato. La parte resistente, ritualmente costituitasi, ha dedotto l'infondatezza del ricorso. All'udienza del 2 agosto 2013 il ricorrente sollevava questione di legittimita' costituzionale, cosi' come esposta nel verbale dell'udienza. Il Giudice si riservava in merito e la riserva e' sciolta con il presente provvedimento. Il Giudice, nel decidere sulla rimessione degli atti al Giudice costituzionale, e' oggi chiamato a valutare due differenti questioni: la sussistenza del requisito della rilevanza della prospettata questione di legittimita' costituzionale all'interno del procedimento in oggetto e la non manifesta infondatezza della questione stessa. 1. Sul requisito della rilevanza. Tale requisito appare sussistere sotto due differenti profili: 1.1 l'invocata questione di legittimita' costituzionale, qualora accolta, risulterebbe risolutiva della controversia introdotta con il ricorso ex art. 700 c.p.c., in quanto renderebbe inapplicabili le disposizioni inerenti il trasferimento del personale del sopprimendo Tribunale di Orvieto, con cessazione della materia del contendere;

1.2 in ogni caso, dal momento che la controversia in oggetto non appare potersi esaurire entro la data del 13 settembre 2013, questo Giudice non potra' esimersi dall'applicazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 155/2012, che impone di fissare le udienze successive al 13 settembre 2013 innanzi al Tribunale di Terni. La questione investe, infatti, la...

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