n. 186 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 giugno 2014 -

Ordinanza ex art. 819-bis C.P.C. IL COLLEGIO ARBITRALE Composto da: prof. avv. Alberto Zito, Presidente prof. avv. Angelo Clarizia, Arbitro prof. avv. Angelo Tuzza, Arbitro costituito per la risoluzione della controversia insorta TRA Seriana 2000 Societa' Cooperativa Sociale Onlus, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. sig. Giancarlo Opizzi, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Mazzini;

E AUSL Roma E, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Francesco Castiello in dipendenza della controversia insorta in ordine ai due contratti d'appalto del 27 marzo 2007, con i quali l'AUSL Roma E affidava a Seriana 2000 l'espletamento dei servizi di assistenza ai disabili adulti, ad integrazione del personale dipendente, necessari alla realizzazione di centri sperimentali di riabilitazione integrata a carattere semiresidenziale, a favore di utenti disabili e affetti da disabilita' stabilizzata a patologia complessa per soggetti residenti nel territorio della AUSL Roma E FATTO Nel corso dell'esecuzione dei contratti d'appalto tra Seriana 2000 Societa' Cooperativa Onlus e l'AUSL Roma E, sorgeva controversia tra le parti. La Seriana 2000, con atto del 13 maggio 2013, proponeva domanda di arbitrato, dichiarando di volersi avvalere della clausola arbitrale prevista dall'art. 37 del Capitolato d'Oneri per il lotto 1, di cui riportava nel predetto atto il contenuto: «La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere nell'applicazione della convenzione sara' demandata ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante per ciascuna delle parti e da un rappresentante scelto di comune accordo». Nella domanda di arbitrato Seriana 2000 formulava i seguenti quesiti: «1) accertare e dichiarare il diritto di Seriana 2000 Soc. Coop. Sociale Onlus, per i titoli giuridici - compresi quelli legali, contrattuali ed extracontrattuali dedotti in premessa - al pagamento da parte di AUSL Roma E, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in suo favore dell'importo di €

1.105.634,95, oltre ad interessi legali ovvero commerciali ex decreto legislativo n. 231/2002 qualora piu' favorevoli, a titolo di adeguamenti ISTAT e rinnovi del CCNL cooperative sociali incidenti sui prezzi determinati nei rapporti obbligatori di cui in premessa intercorsi tra la predetta e l'AUSL Roma E, ovvero a quel diverso importo e titolo che risulteranno dovuti, compresa la perdita di chance, e, conseguentemente;

2) condannare l'AUSL Roma E, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore di Seriana 2000 Soc. Coop. Soc. Onlus dell'importo di €

1.105.634,95, oltre ad interessi legali ovvero commerciali ex decreto legislativo n. 231/2002 qualora piu' favorevoli, a titolo di adeguamenti ISTAT e rinnovi del CCNL cooperative sociali incidenti sui prezzi determinati nei rapporti obbligatori di cui in premessa intercorsi tra la predetta e l'AUSL Roma E, ovvero a quei diversi importi e per quei diversi titoli - compresi quelli legali, contrattuali ed extracontrattuali dedotti in premessa, compresa la perdita di chance - che risulteranno dovuti;

3) con vittoria di spese e compensi professionali oltre IVA e CPA come per legge». Nella domanda di arbitrato Seriana 2000 provvedeva a nominare quale arbitro il prof. avv. Daniele Senzani. L'AUSL Roma E, con Deliberazione del Direttore Generale dell'11 giugno 2013, prot. n. 293, nominava quale arbitro il prof. avv. Angelo Tuzza. Successivamente i due arbitri designavano, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il prof. avv. Alberto Zito. Il difensore di Seriana, avv. Giuseppe Mazzini, in data 23 gennaio 2014 comunicava che con lettera A/R del 20 dicembre 2013, era intervenuta la revoca dell'arbitro Prof. Daniele Senzani. Nella stessa nota comunicava altresi' che, in data 14 gennaio 2014, il prof. avv. Angelo Clarizia era stato designato quale nuovo arbitro. In data 10 marzo 2014, pertanto si e' riunito il Collegio Arbitrale per la definizione della procedura arbitrale attivata da Seriana 2000. Nella stessa seduta il Collegio arbitrale ha ritenuto necessario acquisire motivata conferma dell'autorizzazione al ricorso all'arbitrato da parte dell'AUSL Roma E. Con nota del 18 marzo 2014, l'AUSL Roma E comunicava di non ritenere di aderire all'arbitrato nell'ottica del contenimento dei costi derivante da tale tipologia di contenzioso. Alla successiva udienza del 19 marzo 2014, veniva richiesta, da parte di Seriana 2000, la concessione di un termine per produrre memoria in relazione alla nota dell'AUSL Roma E. E' stato percio' concesso un termine alle parti al fine di produrre scritti difensivi. Con la presentazione della memoria nel termine assegnato, la parte attrice ha quindi insistito affinche' il giudizio proseguisse ugualmente, eccependo l'incostituzionalita' sotto molteplici profili dell'art. 241, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006, come modificato a seguito della legge 6 novembre 2012 n. 190 (c.d. legge anticorruzione). Vista la domanda di arbitrato;

Viste le memorie difensive;

Visti...

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