n. 186 ORDINANZA 21 giugno - 13 luglio 2017 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi da 431 a 434, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2015)», promosso dalla Regione Veneto, con ricorso notificato il 25 febbraio 2015, depositato in cancelleria il 4 marzo 2015 ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 2015. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2017 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera. Ritenuto che, con ricorso notificato il 25 febbraio 2015 e depositato in cancelleria il 4 marzo 2015, la Regione Veneto ha impugnato, fra gli altri, i commi 431, 432, 433 e 434 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2015)», in riferimento agli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione;

che con le disposizioni impugnate si prevede la predisposizione e si disciplinano i meccanismi di funzionamento e finanziamento di un piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate;

che ad avviso della ricorrente, la predisposizione del piano non prevede alcuna forma di intesa preventiva con le Regioni, presupposto indefettibile, in casi, quale quello di specie, di funzioni amministrative attratte in sussidiarieta' dall'amministrazione centrale legate a competenze legislative diverse, concorrenti o residuali, con conseguente violazione del principio di leale collaborazione;

che, sotto altro profilo, il fondo previsto dal comma 434 dell'impugnato art. 1 della legge n. 190 del 2014 da' corpo ad un trasferimento finanziario a destinazione vincolata in materie di competenza concorrente e residuale delle Regioni senza che ricorrano i presupposti legittimanti sanciti dal quinto comma dell'art. 119 Cost. e, in ogni caso, senza prevedere il coinvolgimento delle Regioni in sede di programmazione e riparto dei relativi fondi da erogare;

che si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, adducendo l'infondatezza delle censure e concludendo per la reiezione del ricorso;

che successivamente alla proposizione del ricorso, con l'art. 9, comma 7, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni...

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