n. 185 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 giugno 2018 -
TRIBUNALE DI UDINE 2ª Sezione civile Il giudice delegato al fallimento «Elettro impianti S.r.l.» (n. 5/2018), dott. Andrea Zuliani, nell'ambito del procedimento per l'esame dello stato passivo e, in particolare, dovendo decidere sulle domande di ammissione dei rispettivi crediti proposte da: ing. Roberto Totis, con studio in Gemona del Friuli, via San Francesco n. 1 (privo di difesa tecnica, come consentito dall'art. 93 della legge fallimentare);
rag. Paolo Tam, consulente del lavoro, con l'avvocato Michele Ferrari;
dott.ssa Michela Marano, commercialista, con gli avvocati Mara Del Bianco e Loris Nadalin, pronuncia la seguente;
Ordinanza Rilevato che tutti e tre i ricorrenti di cui sopra, liberi professionisti, chiedono di essere ammessi al passivo con il privilegio generale sui beni mobili (e sussidiario sugli immobili: art. 2776 del codice civile) di cui all'art. 2751-bis, n. 2, del codice civile, per i crediti rispettivamente vantati nei confronti della societa' fallita a titolo di corrispettivo per la prestazione d'opera, di rivalsa previdenziale e di rivalsa I.V.A., senza distinzioni. Rilevato che il testo dell'art. 2751-bis, n. 2 del codice civile - cosi' come attualmente risultante a seguito della modifica introdotta dall'art. 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - giustifica la pretesa dei ricorrenti, in quanto il privilegio viene riconosciuto, non solo per «le retribuzioni dei professionisti», ma anche per («compresi») «il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto» Dato atto che nulla osta all'accoglimento delle domande, cosi' come proposte, per quanto riguarda la retribuzione dei professionisti e ritenuto che non si pone alcun problema per l'estensione del privilegio al contributo integrativo previdenziale, come gia' da tempo previsto per la sola categoria professionale dei commercialisti (art. 11, comma 1, legge 29 gennaio 1986, n. 11), considerata l'evidente affinita' di causa del credito tra retribuzione del professionista e contribuzione destinata a finanziare le future prestazioni previdenziali e le eventuali erogazioni assistenziali in suo favore. Ritenuto che si pone, invece, una questione di illegittimita' costituzionale, rilevante e tutt'altro che manifestamente infondata, con riferimento all'estensione al credito per rivalsa I.V.A. del privilegio che la legge attribuisce al credito per la retribuzione del...
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