n. 185 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 dicembre 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Terza Ter) ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 16373 del 2014, proposto dalla 3B Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Eugenio Tranchino, Elvezio Santarelli, Cristina Martorana, Francesco Maria Di Majo, Tiziana Manenti, Micaela Tinti, Cesare Mainardis, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Watson Farley &

Williams in Roma, piazza Navona, 49;

Contro: Ministero dello sviluppo economico, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Gse - Gestore dei servizi energetici Spa;

Per l'annullamento previa sospensione degli effetti anche previa disapplicazione dell'art. 26 del decreto-legge n. 91 del 2014, come convertito dalla legge n. 116/2014 o, laddove occorra, rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge n. 91 del 2014, come convertito dalla legge n. 116/2014, del decreto Ministero dello sviluppo economico 16 ottobre 2014, recante «Approvazione delle modalita' operative per l'erogazione da parte del Gestore Servizi Energetici s.p.a. delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell'art. 26, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116», del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 ottobre 2014, recante «Modalita' per la rimodulazione delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell'art. 26, comma 3, lettera b) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge n. 116/2014, mediante il quale sono stati individuati i criteri e le percentuali di rimodulazione degli incentivi;

della nota pubblicata dal GSE sul proprio sito istituzionale in data 27 ottobre 2014, con cui sono state rese disponibili le tabelle dei fattori moltiplicativi, da applicare per il calcolo dell'incentivo rimodulato, spettante a partire dal 1° gennaio 2015;

delle istruzioni operative adottate dal Gse, ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3, decreto-legge n. 91/2014, e pubblicate sul sito istituzionale in data 3 novembre 2014;

di ogni altro atto connesso, preordinato e consequenziale a quelli impugnati, tra cui, ove occorra, dell'addendum alla convenzione originaria, generato con le modalita' previste dal paragrafo 3.2 delle istruzioni operative. Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dello sviluppo economico;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2015 la dott.ssa Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

F a t t o Con ricorso, depositato il 23 dicembre 2014, la societa' 3B r.l. ha impugnato i decreti del 16 e del 17 ottobre 2014, la nota del GSE e le Istruzioni operative adottate in attuazione dell'art. 26, commi 2 e 3, decreto-legge n. 91/2014, convertito nella legge n. 116/2014, con il quale sono state rimodulate le tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kw, chiedendone l'annullamento, previo rinvio incidentale alla Corte costituzionale per l'accertamento e la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 26, commi 2 e 3, decreto-legge n. 91/2014 o, in alternativa, previa disapplicazione della suddetta disposizione. Con i primi 5 motivi di gravame la ricorrente articola le doglianze, in via principale, avverso gli atti impugnati, denunciando l'illegittimita' dell'art. 26, della suddetta legge 11 agosto 2014 n. 116 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 9, per violazione: 1) dell'art. 117, comma 1, Cost.;

dei principi e diritti contemplati nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e nella direttiva CE n. 28/2009;

del principio di liberta' d'impresa (art. 16 della Carta dei diritti fondamenti dell'UE);

del legittimo affidamento e della certezza del diritto come elaborati nell'ambito dell'Unione europea;

del diritto di proprieta' ai sensi dell'art. 17 della Carta e dell'art. 1 Prot. add. 1 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali;

del diritto di proporzionalita';

2) dell'art. 77 Cost.;

3) dell'art. 117, comma 1, Cost. per violazione degli articoli 49 e ss. del T.F.U.E.;

dei principi di parita' di trattamento, liberta' di stabilimento e libera prestazione di servizi di tutti gli operatori interessati alla gestione di attivita' di rilevanza economica;

dei principi di trasparenza e non discriminazione, imposti, nel mercato dell'energia elettrica da fonte rinnovabile, dalla direttiva 2009/28/CE, dell'art. 3 Cost. con riferimento alla disciplina introdotta dall'art. 22-bis della legge n. 164/2014;

4) degli articoli 2, 3, 41 e 117 Cost.;

dei principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento come previsti e ricavabili in via interpretativa dalla Costituzione, dal T.F.U.E. e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali;

dell'art. 1 Prot. add. 1 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali;

5) dell'art. 3 Cost. laddove vengono colpiti allo stesso modo i produttori di energia a prescindere dal Conto Energia, piu' o meno favorevole, nel quale ricadono le convenzioni da questi stipulate. Con successivi motivi parte ricorrente impugna, in via subordinata, gli atti impugnati, articolando censure che non coinvolgono la legittimita' dell'art. 26 decreto-legge cit., ma fondano, in molti casi, proprio sulla violazione delle disposizioni ivi contenute, le dedotte violazioni di legge. Con atto formale, depositato il 3 febbraio 2015, l'Avvocatura generale si e' costituita per le intimate amministrazioni. Il 1° aprile ed il 28 aprile 2015 l'Avvocatura ha depositato agli atti del fascicolo due memorie, identificate dal numero di Rg dell'odierno ricorso ma riguardanti diversa parte ricorrente (Demetra Energia srl). Nelle suddette memorie la difesa erariale ha eccepito l'inammissibilita' della domanda di mero accertamento, insistendo sulla legittimita' della disposizione di cui all'art. 26, decreto-legge n. 91/2014, illustrandone le ragioni economiche e valorizzando le misure compensative adottate nel medesimo provvedimento normativo. Con memoria, depositata il successivo 27 aprile 2014, la ricorrente replica e controdeduce nel merito, contestando l'inconferenza dell'eccezione di inammissibilita' della domanda di accertamento atteso che l'atto introduttivo non contiene una tale domanda. All'udienza pubblica del 25 giugno 2015 il ricorso e' stato trattenuto in decisione. D i r i t t o 1. Con separata sentenza parziale, ai sensi dell'art. 33 comma 1, del codice del processo amministrativo, il Tribunale ha definito la questione pregiudiziale relativa alla giurisdizione del giudice amministrativo. Con la presente ordinanza il Tribunale solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, del decreto-legge n. 91/2014, convertito nella legge n. 116/2014, il quale ha previsto, per i soli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW, come quelli di cui e' titolare la ricorrente, la rideterminazione degli incentivi in misura ridotta rispetto a quelli attualmente praticati in base alle convenzioni stipulate dalla ricorrente con il GSE ed ancora in corso, per violazione degli articoli degli articoli 3 e 41 e del principio del legittimo affidamento;

11 e 117, comma 1, Cost. in relazione alle norme e ai principi comunitari ed internazionali;

dell'art. 117, comma 1, Cost. in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali;

dell'art. 77 Cost. Oggetto della domanda proposta con il ricorso e' l'annullamento dei provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 26, commi 2 e 3, decreto-legge n. 91/2014, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' della disposizione citata. L'art. 26 citato, rubricato «Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricita' prodotta da impianti fotovoltaici», ha, infatti, previsto, che: «2. A decorrere dal secondo semestre 2014, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. eroga le tariffe incentivanti di cui al comma 1, con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della producibilita' media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno solare di produzione ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Le modalita' operative sono definite dal GSE entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW e' rimodulata, a scelta dell'operatore, sulla base di una delle seguenti opzioni da comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014: a) la tariffa e' erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti, ed e' conseguentemente ricalcolata secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto;

b) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa e' rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all'attuale e un secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura. Le percentuali di rimodulazione sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro il 1° ottobre 2014 in modo da consentire, nel caso di adesione di tutti gli aventi titolo...

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