n. 185 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 giugno 2014 -

Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso Ordinanza La Commissione ha emesso la seguente Ordinanza sul ricorso n. 617/13 proposto da Motors Giemme s.r.l. contro Agenzia delle entrate, Dir. Prov. Uff. Controlli di Campobasso, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 20 maggio 2014, Fatto La Motors Giemme s.r.l., corrente in Campobasso, impugnava il provvedimento di revoca dell'autorizzazione a effettuare operazioni intracomunitarie e di contestuale esclusione dall'archivio VIES dell'agenzia delle entrate di Campobasso, deducendo: 1) 1'annullabilita'/revocabilita' del provvedimento impugnato per difetto dei presupposti di legge;

2) il difetto dei presupposti per la revoca dell'autorizzazione a effettuare operazioni intracomunitarie e dell'esclusione dall'archivio VIES;

3) la nullita' del provvedimento per contrarieta' al diritto comunitario;

4) la nullita' del provvedimento impugnato per mancata allegazione di provvedimenti presupposti;

5) la nullita' del provvedimento di revoca per difetto dei presupposti di legge di cui all'art. 7 dello Statuto del contribuente. Chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento di revoca, previa sospensione dello stesso. La ricorrente sollevava altresi' questione di legittimita' costituzionale degli artt. 47 e 68 del decreto legislativo n. 546/92 nella parte in cui prevedono che il potere di sospensione della CTP cessi con la sentenza di primo grado e la sentenza di primo grado, pronunciata in merito agli atti di diniego, non sia provvisoriamente esecutiva. Lamentava, infatti, la ricorrente che la mancanza del VIES (Vat Information Exchange System), sistema di scambi automatici tra le amministrazioni finanziarie degli Stati membri dell'Unione europea, la cui base giuridica e' il Regolamento UE 904/2010 - pdf., che ha sostituito in data 7-10-2010 il Regolamento CE 1798/2003- pdf., impedisce di fatto alla societa' di compiere scambi commerciali in ambito comunitario, poiche' le societa' venditrici, mediante un semplice controllo sul sito dell'agenzia delle entrate, possono verificare che la partita IVA della societa' non e' abilitata agli scambi nell'ambito del mercato comunitario. La contribuente faceva rilevare, pertanto, che, come sostenuto dall'amministrazione, in base all'art. 47, decreto legislativo n. 546/92, con la sentenza di primo grado, favorevole o sfavorevole che sia alla societa' ricorrente, venivano a cessare gli effetti della sospensione, limitati alla sentenza di primo grado, che non deve essere considerata esecutiva ai sensi dell'art. 68, decreto legislativo n. 546/92, il quale prevede che sono provvisoriamente esecutive le sole sentenze favorevoli all'ufficio, e/o quelle che sanciscono l'annullamento di un atto impositivo di un tributo. Evidenziava inoltre la Motors Giemme s.r.l. l'illegittimita' dell'art. 68 citato nella misura in cui crea un'inaccettabile lacuna di tutela cautelare, che impedisce alla societa' ricorrente, pur in presenza di un'eventuale pronuncia favorevole, di continuare a effettuare scambi commerciali in ambito comunitario. In quanto all'illegittimita' dell'art. 47, decreto legislativo n. 546/92, sosteneva che la ratio della tutela cautelare e' quella di garantire l'esigenza di evitare che la durata del processo vada a danno dell'atto e/o del soggetto che ha ragione e che, durante il tempo necessario all'accertamento in via ordinaria del suo diritto, e' esposto al rischio di subire un danno irreparabile. La previsione di un potere di sospensione dell'atto impugnato, limitata allo sbarramento temporale della sentenza di primo grado, rende illegittima la previsione processuale nella misura in cui, per tutti quegli atti non impositivi, e in particolare per gli atti di diniego, pur in presenza di una pronuncia favorevole alla ricorrente, sarebbe preclusa la possibilita' di sospendere in via cautelare gli effetti pregiudizievoli di un provvedimento illegittimo. Faceva rilevare quindi che tale previsione si appalesa in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella misura in cui appare irragionevole, irrispettosa del principio della ragionevole durata del processo e del diritto di difesa nella sua accezione piu' sostanziale. A sostegno dell'illegittimita' dell'art. 68, decreto legislativo n. 546/92, eccepiva che questo non prevede che nell'ipotesi di accoglimento del ricorso per atti di diniego il provvedimento venga caducato nei suoi effetti. Tale mancata previsione comporta un'assoluta illegittimita' costituzionale della disposizione normativa nella misura in cui, pur in presenza di un giudicato favorevole al ricorrente, continuano comunque a prodursi gli effetti sfavorevoli dell'atto di revoca. Anche detta previsione normativa, secondo la ricorrente, si appalesa in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione nella misura in cui, da un lato, prevede un trattamento giuridico illegittimamente e ingiustificatamente favorevole all'amministrazione finanziaria, la quale per l'ipotesi in cui risulti vittoriosa nel giudizio, puo' addirittura iscrivere a ruolo quote progressivamente crescenti di tributo, all'esito dei diversi gradi di giudizio;

dall'altro lato, priva di fatto il contribuente della possibilita' di avvalersi degli effetti favorevoli della pronuncia di primo grado, per tutti quegli atti non imponitivi, tra i quali i provvedimenti di diniego, per i quali l'art. 68, decreto legislativo n. 546/92 non contempla espressamente una provvisoria esecutivita' della pronuncia di primo grado. E del tutto evidente, conclude la ricorrente, la violazione del diritto di difesa sostanziale costituzionalmente garantito dall'art. 24 della Costituzione e la violazione delle regole del giusto processo ex art. 111 della Costituzione, nella sua accezione piu' lata, ossia di garantire un processo giusto e di ragionevole durata, evitando, mediante il ricorso alla tutela cautelare, che le lungaggini processuali possano anecare pregiudizio alla parte poi eventualmente vittoriosa nel giudizio di merito. Chiedeva, pertanto...

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