n. 184 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 luglio 2017 -

LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE Collegio di Lavoro Composta dai signori Magistrati dott. Mario Pellegrini, Presidente dott. Lucio Benvegnu' consigliere avv. Andrea Doardo giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento in grado di appello iscritto al n. di R.G. 85/2015, promosso con ricorso depositato il 19 marzo 2015 da Istituto nazionale previdenza sociale - INPS, in persona del Presidente in carica, con gli avv.ti Giovanni Maria Maggio e Franco Maria Foramiti, contro il sig. Luciano Tassetto con l'avv. Marco Marchi. Con ricorso depositato il 4 settembre 2013 Luciano Tassetto si rivolgeva al Tribunale di Pordenone esponendo di essere titolare di pensione di vecchiaia avente decorso dal 1° luglio 2010 (avendo utilizzato il sig. Tassetto la «finestra» del 1° luglio dell'anno successivo al compimento del 59 anno di eta') e ottenuta, con il cumulo della contribuzione versata, prima come lavoratore dipendente (n. 112 settimane dal 17 gennaio 1970 al 30 settembre 1972) e poi, come lavoratore autonomo - commerciante (n. 1842 settimane dal 1° ottobre 1975 al 30 giugno 2010), il tutto per una retribuzione pensionabile di €

1.275,89 mensili. Rilevava e documentava quindi nel corso del giudizio di primo grado il sig. Tassetto, come egli tuttavia, gia' alla data del 31 dicembre 2007, in forza del dettato della legge n. 247/2007, avesse maturato il requisito contributivo minimo (n. 1824 settimane) e in base ai calcoli effettuati dal Patronato ACLI versati in atti e non contestati, qualora la pensione di vecchiaia gli fosse stata allora liquidata, contestualmente al raggiungimento del requisito minimo contributivo, utilizzando pertanto solo i contributi versati sino ad allora, egli avrebbe percepito un trattamento pensionistico piu' favorevole (€

1.618,40 mensili), rispetto a quello che invece gli e' stato riconosciuto e pagato a partire dal 1° luglio 2010. Chiedeva quindi il ricorrente all'INPS di ricalcolare la pensione, escludendo dal computo la contribuzione versata dopo il 31 dicembre 2007 e cio' in applicazione del principio piu' volte affermato dalla Corte costituzionale secondo il quale «dopo il perfezionamento del requisito minimo contributivo, l'ulteriore contribuzione (obbligatoria, volontaria o figurativa), mentre vale ad incrementare il livello di pensione gia' consolidato, non deve comunque compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata sino a quel momento: effetto, quest'ultimo, che sarebbe, infatti, palesemente contrastante con gli articoli 3 e 38 della Costituzione». (1) La domanda di Luciano Tassetto gia' respinta dall'INPS in sede amministrativa, stata avversata dall'Istituto anche in sede giudiziale, sulla base di una lettura rigorosa dell'art. 5 comma 1 della legge n. 233/90 e dell'art. 1 comma 18 della legge n. 335/95 e della ulteriore...

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