n. 184 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 ottobre 2013 -

TRIBUNALE DI TIVOLI Ufficio Periferico di Castelnuovo di Porto Ordinanza relativa al procedimento R.G. 201023/2012 (Amadio Maura/Pariante Alessandro). Il Giudice letti gli atti ed esaminata la documentazione;

rilevato: che con atto di intimazione di sfratto per morosita' e contestuale citazione inoltrato per la notifica in data 28 ottobre 2011, Amadio Maura, proprietaria dell'immobile sito in Formello, via della Ficoraccia n. 17, ha richiesto la convalida dello sfratto per morosita' - per una somma allora indicata in €

6.000,00 - relativamente all'immobile predetto locato ad uso abitativo a Pariante Alessandro, con contratto stipulato il 1° gennaio 2010, e registrato in data 13 ottobre 2011 presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 3, al n. 17725, serie 3;

che si costituiva in giudizio, con propria memoria, Pariante Alessandro, il quale, nel contestare l'avversa domanda, eccepiva, ai sensi dell'art. 1, comma 346, legge n. 311/2004, la nullita' del contratto non registrato, e chiedeva, ai sensi dell'art. 3, comma 8, lettere A e C del d.lgs n. 23/2011, l'accertamento della decorrenza del rapporto dalla data dell'avvenuta registrazione e l'applicazione del canone pari al triplo della rendita catastale dell'immobile;

che, negata l'ordinanza di rilascio e disposto il mutamento del rito, le parti depositavano le loro memorie integrative ex art. 426 c.p.c. con le quali, sostanzialmente, ribadivano le loro posizioni, ulteriormente precisandole;

che in particolare la parte intimante insisteva nelle sue richieste ipotizzando la stessa illegittimita' costituzionale della norma introdotta con l'articolo sopracitato del d.lgs n. 23/2011;

Ritenuto altresi': che l'azione di risoluzione contrattuale proposta, ha ad oggetto un contratto di locazione ad uso abitativo da ritenersi concluso, ex art. 3, comma 8, lettera A, d.lgs n. 23/2011, perche' tardivamente registrato dalla locatrice, successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto;

che l'intimato si e' opposto alla convalida e, sulla base del citato art. 3, commi 8, lettere A e C d.lgs n. 23/2011, ha dedotto l'insussistenza della morosita';

che, a fronte dell'opposizione, l'intimante ha eccepito l'incostituzionalita' del predetto art. 3 comma 8 d.lgs n. 23/2011 per il dedotto contrasto con gli artt. 3, comma 1 e 2, 24, 41, 42, e 76 della Costituzione;

che la questione sollevata appare rilevante, incidendo sul processo pendente, oltre che per le domande, proposte dalla parte intimata/opponente, di...

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