n. 183 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 luglio 2017 -

TRIBUNALE DI PISTOIA Nella persona del giudice penale Jacqueline Monica Magi ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 1643/16 R. DIB., n. 308/14 R.G.N.R., contro P. F. e V. A., difesi di fiducia dall'avv. C. Del Rosso del Foro di Pistoia;

Per la dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 per contrasto con gli articoli 3, 25 e 70 della Costituzione. Sulla rilevanza. Nel caso in specie il pubblico ministero citava a giudizio P. e V., per farli rispondere del reato di cui all'art. 612 codice penale oltre quello di cui all'art. 594 codice penale. Il loro difensore chiedeva che si sollevasse la questione di legittimita' costituzionale di cui sopra poiche' allo stato, mentre il reato di cui all'art. 594 codice penale e' stato depenalizzato non lo e' stato il reato di cui all'art. 612 codice penale e per esso neanche e' stata prevista la possibilita' di una estinzione con il pagamento di meta' della pena pecuniaria, in contrasto in primis con l'art. 3 della Costituzione che prevede trattamenti uguali per casi uguali e diversi per casi diversi. Vi e' contrasto anche con gli articoli 25 e 70 della Costituzione per eccesso di delega come si spieghera' a breve. La questione appare rilevante ai fini della presente decisione e non e' manifestamente infondata. Risulta di tutta evidenza la rilevanza della questione ai fini della decisione di questo Giudice in questo procedimento, atteso che i due imputati sono tratti a giudizio per due reati che hanno subito diversa sorte in sede di varo della legge di depenalizzazione, entrambi puniti con la sola pena pecuniaria ma uno depenalizzato e l'altro no, quindi destinati ad avere soluzioni diverse. Nel caso che la presente questione fosse accolta l'imputato vedrebbe aprirsi davanti a se', prospettive ulteriori oltre quelle previste allo stato attuale, vedrebbe aprirsi davanti a se' possibilita' di estinzione che allo stato non sono state previste in violazione della legge delega. Sulla non manifesta infondatezza. Il Giudice penale ritiene di rimettere il ricorso alla ecc.ma Corte alla stregua delle seguenti osservazioni: l'art. 3 della Costituzione stabilisce il principio generale di uguaglianza dei cittadini di fronte...

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