n. 183 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 aprile 2015 -

LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Sezione I civile Composta da: Giulio De Simone - Presidente;

Andrea Riccucci - Consigliere rel. Domenico Paparo - Consigliere. Nel procedimento n. 363/14 V.G. promosso da Lorenzo Gorgoni domiciliato in Firenze, via Sant'Egidio n.16 presso l'avv. Nicola Pabis Ticci che io rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso unitamente agli avv. Francesco Carbonetti, Emanuele Marrocco e Roberto della Vecchia di Roma, opponente;

Contro CONSOB domiciliata in Firenze, via P. Villari n. 39 presso l'avv. Andrea Vannini e rappresentata e difesa dagli avv. Salvatore Providenti, Gianfranco Randisi e Elisabetta Cappariello che la rappresentano e difendono come da procura a margine della comparsa di costituzione, opposta;

P.G. - intervenuto;

Cui e' riunito - Il procedimento n. 364/14 V.G. promosso da Querci Carlo domiciliato in Firenze, via Sant'Egidio n. 16 presso l'avv. Nicola Pabis Ticci che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso unitamente agli avv. Francesco Carbonetti, Emanuele Marrocco e Roberto della Vecchia di Roma - opponente;

Contro CONSOB domiciliata in Firenze, via P. Villari n. 39 presso l'avv. Andrea Vannini e rappresentata e difesa dagli avv., Salvatore Providenti, Gianfranco Randisi e Elisabetta Cappariello che la rappresentano e difendono come da procura a margine della comparsa di costituzione opposta;

P.G. - intervenuto;

Cui e' riunito - Il procedimento n. 365/14 V.G., promosso da Campaini Turiddo domiciliato in Firenze, via Sant'Egidio n. 16 presso l'avv. Nicola Pabis Ticci che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso unitamente agli avv. Francesco Carbonetti, Emanuele Marrocco e Roberto della Vecchia di Roma, - opponente;

Contro CONSOB domiciliata in Firenze, via P. Villari n. 39 presso l'avv. Andrea Vannini e rappresentata e difesa dagli avv. Salvatore Providenti, Gianfranco Randisi e Elisabetta Cappariello che la rappresentano e difendono come da procura a margine della comparsa di costituzione - opposta;

P.G. - intervenuto. Ha emesso il seguente decreto. 1. Con ricorso ritualmente notificato alla controparte Lorenzo Gorgoni, Querci Carlo e Campaini Turiddo hanno proposto opposizione ex art. 195 comma 4 del decreto legislativo n. 58/98 avverso la delibera n. 18885 del 17 aprile 2014 di applicazione ex art. 196 comma 2 del medesimo TUIF nei confronti dei predetti della sanzione ammnistrativa pecuniaria di €

25.000,00= ai sensi dell'art. 191 comma 2 e per violazione degli artt. 94 commi 2 e 3 e 113 comma 1 dei TUIF con riferimento alla mancata «disclosure», ovvero segnalazione, nel prospetto informativo relativo all'offerta al pubblico di sottoscrizione e di ammissione alla negoziazione di azione della Banca rinvenienti dall'aumento di capitale deliberato dall'assemblea dei soci del 6 marzo 2008 nel contesto del piano di finanziamento relativo all'acquisto dal Banco Santander S.A. del 100% delle azioni di Banca Antonveneta S.p.A., degli strumenti derivati (aventi come sottostante gli strumenti finanziari convertibili in azioni MPS denominati Fresh 2008 emessi nel contesto della sottoscrizione dell'aumento di capitale della Banca da J.P. Morgan Chase a mezzo del veicolo The Bank of New York S.A. in qualita' di fiduciaria) denominati in sigla TROR, sottoscritti dalla Fondazione MPS. 2. tutti gli incolpati hanno esposto a fondamento del reclamo i seguenti motivi: a) l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 28 della legge numero 689/81 del diritto a riscuotere la sanzione essendo decorsi oltre cinque anni dalla data di pubblicazione del prospetto a quella di notifica della violazione;

inapplicabile essendo al riguardo il termine del 30 maggio 2008, quale termine di chiusura dell'offerta e di inizio della negoziazione del titolo, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale, dato che nessuna modifica si era resa necessaria rispetto alla approvazione del prospetto in data 23 aprile 2008 ai sensi degli artt.94 comma 7 e 103 comma 2 TUIF;

ed egualmente essendo nella specie inapplicabile il criterio di riferimento della notifica alla data della consegna del plico dall'ufficiale giudiziario, dato che in materia di prescrizione l'atto introduttivo produce effetto dal momento in cui esso viene a conoscenza del destinatario della notifica;

e dovendosi ritenere l'illecito consumato ai piu' alla data di approvazione del prospetto da parte della CONSOB, ovvero alla data del 23 aprile 2008, e non certo al momento di chiusura dell'offerta ovvero al 30 maggio 2008;

tenuto conto comunque che la mancata precisazione delle informazioni di cui agli artt. 94 comma 7 e 103 comma 2 costituiscono autonome ipotesi di violazione;

  1. previa disapplicazione dei relativi regolamenti, si chiede declaratoria di illegittimita' della procedura per violazione dei principi indicati al comma 2 dell'art. 195 TUIF;

    in particolare: violazione del contraddittorio per mancata audizione dell'incolpato da parte del collegio decidente, che decide sulla base della relazione dell'ufficio sanzioni amministrative ;

    violazione del principio di conoscenza degli atti istruttori in quanto la relazione dell'ufficio sanzioni amministrative non e' portata a conoscenza del soggetto incolpato;

    violazione del principio della distinzione fra funzioni istruttorie e decisorie, dato che la commissione decide sulla base della relazione dell'ufficio sanzioni amministrative senza potere svolgere alcuna attivita' di controllo e semplicemente recependo le indicazioni fornite dal suddetto ufficio. L'opponente pur consapevole della affermata legittimita' di questa procedura secondo ormai consolidato indirizzo anche di legittimita', deduce peraltro una recente decisione della corte europea dei diritti dell'uomo in data 4 marzo 2014, che avrebbe affermato la violazione dei principi del contraddittorio con riferimento a procedura analoga a quella per cui e' causa. c) la natura discriminatoria del provvedimento, che avrebbe colpito l'opponente nonostante la sua palese ignoranza dei fatti oggetto di contestazione, mentre sarebbe stato tenuto fuori delle incriminazioni il direttore generale VIGNI, che invece aveva personalmente dato luogo alla predisposizione del prospetto informativo;

  2. illegittimo il provvedimento in quanto contraddittorio dato che la autorita' di vigilanza aveva approvato il prospetto informativo senza chiedere ulteriori precisazioni con riferimento al finanziamento effettuato dalla J.P. Morgan a mezzo dei proventi ottenuti dalla collocazione dei FRESH 2008, come riferito dalla Banca a seguito della richiesta di' chiarimenti della CONSOB: in particolare l'autorita' di controllo non aveva ritenuto necessario approfondire i fossero soggetti sottoscrittori, anche...

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