n. 183 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 giugno 2014 -

IL TRIBUNALE DI VERBANIA Sezione Lavoro Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Serena Riccobono, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27 giugno 2014 nel procedimento iscritto al n. 72/2014 RG promosso da S. C. P. on avv. Bertaggia Lorenzo e avv. Birga Paolo nei confronti di Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali (C.N.P.R.) con avv. Persiani Mattia, avv. Beretta Giovanni, avv. Persiani Camilla e avv. Russo Giuseppe, ha pronunciato la seguente ordinanza;

In Fatto Con ricorso depositato in data 25 febbraio 2014 la dott.ssa S. C. P. ha dedotto di essere iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del V.C.O. (VB) ed iscritta dal 3 febbraio 2006 alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali e di essere stata, unitamente al proprio coniuge P. S., affidataria e adottante del minore D., nato il 14 luglio 2005, e che con Dichiarazione n. 92/07 MDDA del 31 marzo 2010 quest'ultimo era stato affidato ai predetti coniugi in vista di una futura adozione, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 184/83 (come modificata dalla legge n. 149/01). Ha puntualizzato la ricorrente che con Decreto n. 93/13 del 15-18 maggio 2013 il Tribunale dei Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta aveva disposto in loro favore l'affidamento preadottivo del minore con decorrenza dal 28 febbraio 2013 data della definitiva statuizione di adottabilita' di quest'ultimo. Ha precisato ulteriormente di avere inoltrato in data 24 luglio 2013 la domanda di indennita' di maternita' alla Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri e Periti Commerciali (C.N.P.R.) ma che peraltro, nella seduta del 12 settembre 2013, la Giunta esecutiva della CNPR aveva deliberato di respingere la domanda di indennita' di maternita' presentata «in quanto il minore ha compiuto il sesto anno di eta' all'atto di ingresso nel nucleo familiare» e che il Consiglio di Amministrazione della C.N.P.R. con delibera del 29 novembre 2013 aveva respinto il ricorso da essa esponente presentato avverso il provvedimento n. 733/2013 del 12 settembre 2013 della Giunta Esecutiva dell'Ente in quanto assunta legittimamente ai sensi della normativa vigente. Tanto premesso, ritenendo il Provvedimento di diniego emesso dalla Giunta esecutiva del CNPR in data 12 settembre 2013 e la delibera del C.d.A. del 29 novembre 2013 discriminatori e in conseguenza illegittimi, ha adito il Tribunale di Verbania in funzione di giudice del lavoro per ottenerne l'annullamento con conseguente affermazione del proprio diritto all'indennita' di maternita'. Si e' costituita in giudizio la Cassa convenuta che ha eccepito la tardivita' della domanda amministrativa presentata dalla ricorrente il 24 luglio 2013 oltre il termine perentorio di 180 giorni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare affidatario - avvenuto in data 31 marzo 2010 - previsto dall'art. 72, comma 2, decreto legislativo...

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