n. 183 ORDINANZA 21 - 30 luglio 2020 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), promosso dal Magistrato di sorveglianza di Lecce nel procedimento di sorveglianza nei confronti di A. S., con ordinanza del 5 aprile 2019, iscritta al n. 200 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 2019. Visto l'atto di costituzione di A. S., nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 luglio 2020 il giudice relatore Francesco Vigano';

uditi gli avvocati Ladislao Massari e Gianfrancesco Castrignano' per A. S. e l'avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 21 luglio 2020. Ritenuto che, con ordinanza del 5 aprile 2019, il Magistrato di sorveglianza di Lecce ha sollevato - in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU) - questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), «cosi' come interpretato nel "diritto vivente"», nella parte in cui esclude che il condannato per il delitto di cui all'art. 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), commesso e giudicato prima dell'entrata in vigore della legge 17 aprile 2015, n. 43 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione), possa fruire del beneficio del permesso premio in assenza della prova di collaborazione con la giustizia;

che il giudice a quo ha altresi' sollevato - in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost. - questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, ordin. penit., nella parte in cui impone ai condannati per il delitto di cui all'art. 12, commi 1 e 3, t.u. immigrazione il divieto di fruire del beneficio del permesso premio in assenza della prova di collaborazione con la giustizia;

che il rimettente e' chiamato a delibare l'istanza di concessione di permesso premio, ex art. 30-ter ordin. penit., avanzata da A. S., detenuto dal 22 giugno 2017 in espiazione della pena di tre anni, nove mesi e diciotto giorni di reclusione, risultante dal cumulo - previa applicazione di tre anni di condono e detrazione di sette mesi e diciotto giorni di custodia cautelare - di tre condanne per il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina;

che, in punto di rilevanza, il Magistrato di sorveglianza osserva che, ove fosse applicabile la disciplina penitenziaria vigente al momento della commissione dei fatti di reato, A. S. potrebbe fruire del permesso premio, avendo gia' scontato (tenuto conto della custodia cautelare gia' subita e della liberazione anticipata maturata) assai piu' del limite minimo di un quarto della pena richiesto dall'art. 30-ter, comma 4, lettera b), ordin. penit., e soddisfacendo gli ulteriori requisiti della regolare condotta e dell'assenza di pericolosita' sociale;

che tuttavia, per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 43 del 2015, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 7 del 2015, il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'art. 12, commi 1 e 3, t.u. immigrazione e' stato incluso nel catalogo di cui all'art. 4-bis, comma 1, ordin. penit., sicche' la concessione dei benefici penitenziari e delle misure alternative alla detenzione e' ora subordinata alla collaborazione del condannato con la...

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