n. 182 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 aprile 2015 -

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE La Corte d'Appello di Firenze, Sezione I Civile, nella persona dei magistrati: dr. Giulio De Simone - Presidente;

dr. Andrea Riccucci - Consigliere;

dr. Domenico Paparo - Consigliere relatore, Ha pronunciato la seguente Ordinanza nel procedimento iscritto n. 381/14 VG, promosso da (Pizzichi Leonardo (avv. Giampiero Cassi e Gaia Sanzaniello);

Contro Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa (avv. Salvatore Providenti, Gianfranco Randisi e Maria Gioconda De Gaetano Polverosi);

Con intervento del P.G. (e in quelle, ad essa riunite, iscritta al n. 382/14 VG e n. 383/14 VG, promosse, rispettivamente, da Fabretti Pietro (avv. Giampiero Cassi e Gaia Sanzaniello) e Di Tanno Tommaso (avv. Giampiero Cassi e Gaia Sanzaniello) entrambe contro (Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa (avv. Salvatore Providenti, Gianfranco Randisi e Maria Gioconda De Gaetano Polverosi), con intervento del P.G. La Corte letti gli atti del procedimento, osserva quanto segue: la Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa (d'ora in avanti, anche solo Consob) con delibera n. 18855 in data 17 aprile 2014 ha applicato a Pizzichi Leonardo, Fabretti Pietro e Di Tanno Tommaso (unitamente ad altri esponenti della Banca Monte dei Paschi di Siena variamente sanzionati - obbligata in solido la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.) la sanzione pecuniaria amministrativa di €

25.000,00 ciascuno contestando loro la violazione (ascritta loro quali sindaci) «In relazione alla... omissione nel prospetto 2008» (prospetto informativo relativo all'offerta al pubblico di sottoscrizione e di ammissione alle negoziazioni di azioni della Banca rivenienti dall'aumento di capitale deliberato dall'assemblea dei soci del 6 marzo 2008) «di informazioni concernenti i TROR ai sensi degli artt. 191 e 195 decreto legislativo n. 58/98... degli artt. 94 commi 2 e 3 e 113, comma 1, del medesimo decreto»;

avverso tale delibera hanno proposto opposizione a questa Corte, ex art. 19.5 comma 4 del decreto legislativo n. 58/98, con atti uguali, Pizzichi Leonardo, Fabretti Pietro e Di Tanno Tommaso, deducendo, oltre a motivi di merito, motivi attinenti ai connotati del procedimento sanzionatorio dinanzi alla Consob e alla disciplina dell'opposizione dinanzi alla corte d'appello;

in sintesi, gli opponenti hanno sostenuto che la delibera sanzionatoria deve ritenersi illegittima per essere stati violati i principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, del giusto processo e della distinzione fra funzioni istruttorie e funzioni decisorie posti dall'art. 195 comma 2 del TUF, e quelli posti dall'art. 24 comma 1 della L. 262/2005, e cio' in quanto: - la Consob allo scopo della disciplina al suo interno del procedimento sanzionatorio aveva adottato la delibera n. 15086 del 21 giugno 2005 (relativa agli aspetti funzionali);

- per effetto di quanto sopra gli interessati hanno la possibilita' di presentare deduzioni all'Ufficio Sanzioni Amministrative (cui in precedenza la Divisione operativa ha trasmesso gli atti del procedimento e le sue valutazioni), e questo, considerate le valutazioni della Divisione operativa e le deduzioni dell'interessato, formula le sue conclusioni in ordine alla sussistenza o meno della violazione ed alla misura della sanzione da applicare, conclusioni delle quali e' destinataria la Commissione che, in composizione collegiale, deve poi stabilire se accogliere o meno la proposta dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

- tale procedimento contrasta con il principio del contraddittorio in quanto nella fase finale del procedimento ed immediatamente precedente la decisione della Commissione il soggetto interessato non e' posto in grado di svolgere le sue difese;

cio' in quanto l'interessato non puo' interloquire con la Commissione;

- e' esclusa la distinzione tra funzioni istruttorie e decisorie in quanto, nonostante vi sia una distinzione di ruoli fra gli Uffici, la Commissione, ricevendo la proposta dell'Ufficio Sanzioni Amministrative «perde la propria autonomia di giudizio» in quanto alla proposta non si contrappone un'attivita' difensiva dell'interessato e la Commissione non ha poteri di indagine ed approfondimento cosicche', di fatto, l'attivita' decisoria che dovrebbe essere demandata alla Commissione e' rimessa all'Ufficio Sanzioni Amministrative preposto ad attivita' istruttoria;

-elementi a conforto della tesi della...

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