n. 182 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 maggio 2014 -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Luigi Antonio Rovelli - Primo Pres.te f.f.;

Dott. Roberto Michele Triola - Presidente Sezione;

Dott. Renato Rordorf - Presidente Sezione;

Dott. Luigi Piccialli - Consigliere;

Dott. Salvatore Di Palma - Consigliere;

Ettore Bucciante - Consigliere;

Dott. Sergio Di Amato - Consigliere;

Dott. Aurelio Cappabianca - Consigliere;

Dott. Giuseppe Napoletano - Consigliere. Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso 1430-2014 proposto da: De Paoli Massimo, elettivamente domiciliato in Roma, via Appennini 60, presso lo studio dell'avvocato di Zenzo Carmine, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Iadecola Gianfranco, per delega a margine del ricorso, ricorrente;

Contro Ministero della Giustizia, procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, Intimati;

Avverso la sentenza n. 142/2013 del consiglio superiore della magistratura, depositata il 2 dicembre 2013;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 8 aprile 2014 dal Consigliere Dott. Ettore Bucciante;

Uditi gli avvocati Carmine Di Zenzo, Gianfranco Iadecola;

Udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Umberto Apice, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto che: con la sentenza indicata in epigrafe la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha dichiarato il dott. Massimo De Paoli «responsabile dell'incolpazione di cui all'art. 2 lettera a), decreto legislativo del 23 febbraio 2006, n. 109», lo ha assolto «dall'incolpazione di cui 2 lettera g), decreto legislativo del 23 febbraio 2006, n. 109 per essere rimasto escluso l'addebito» e gli ha inflitto le sanzioni della censura e del trasferimento di sede. Al magistrato era stato contestato l'«illecito disciplinare di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, lett. a) e g) del decreto legislativo n. 109 del 2006, perche', quale magistrato in servizio presso il Tribunale di Forli', con funzioni di giudice, ha gravemente mancato al proprio dovere di diligenza, violando gli artt. 300, comma 3, e 306 c.p.p. In particolare, il dott. Massimo De Paoli, nella qualita' di giudice del Tribunale di Forli', sezione distaccata di Cesena, in relazione al procedimento penale iscritto al n. 109/10 R.G.P.M. (n. 635/10 R.G.DIB.) a carico degli imputati P. M. e C. A. per i reati di cui agli artt. 582, 585, 576 e 337 c.p., definito con sentenza del 25 febbraio 2011...

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