n. 181 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 giugno 2016 -

CORTE DI APPELLO DI TORINO (Sezione Seconda Penale) La Corte d'Appello di Torino riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: Dott. Simonetta Rossotti - Presidente;

Dott. Irene Strata - consigliere;

Dott. Roberta Bonaudi - consigliere;

sull'istanza depositata dal difensore di C.F., nato a S. (VV) il..., attualmente detenuto in custodia cautelare presso la Casa Circondariale di Voghera. Premesso: che con istanza depositata in data 13 giugno 2016 il difensore di C. F., sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416-bis codice penale per il quale e' stato condannato da questa Corte d'Appello con sentenza in data 22 febbraio 2016, ha chiesto la sostituzione della attuale misura con quella degli arresti domiciliari, eventualmente assistita dal divieto di comunicare con persone diverse dai familiari conviventi e con applicazione di mezzi elettronici di controllo cui l'istante ha prestato il consenso;

che il difensore, esposte le ragioni per cui ritiene che le esigenze cautelari a carico del C. siano diminuite e siano attualmente fronteggiabili con la misura chiesta in sostituzione, rileva che a tale sostituzione e' di ostacolo la previsione di cui all'art. 275, comma 3, secondo periodo codice di procedura penale e ritiene che tale norma si ponga in patente violazione degli articoli 3, 13 comma 1 e 27, comma 2 Cost. nella parte in cui nel prevedere che quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis codice di procedura penale e' applicata la misura della custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, non fa salva, altresi', l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelali possono essere soddisfatte con altre misure;

che in relazione all'indicata violazione delle norme costituzionali chiede sia sollevata questione di legittimita' costituzionale del citato art. 275, comma 3 codice di procedura penale con riferimento al delitto di cui all'art. 416-bis codice penale, sospendendo il giudizio cautelare sull'istanza presentata;

che il P.G. ha espresso parere sfavorevole sull'istanza di sostituzione della misura, ritenendo che debbano anche essere disattese le prospettazioni in punto illegittimita' costituzionale;

Osserva Sulla non manifesta infondatezza L'art. 275, comma 3 codice di procedura penale nella nuova formulazione di cui la legge n. 47 del 2015 pone una presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcere allorquando sussistano gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui - per quanto qui interessa - all'art. 416-bis codice penale e qualora, ponendo questa volta una presunzione relativa di pericolosita', non siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Tale nuova formulazione, che ha ridotto il numero dei reati sottoposti alla presunzione assoluta i quelli previsti dagli articoli 270, 270-bis e 416-bis codice penale, risponde all'esigenza di adeguare il dettato normativo all'opera della Corte costituzionale che e' intervenuta piu' volte eliminando, per la maggior parte delle fattispecie di reato previste nella precedente enunciazione, la previsione assoluta di adeguatezza della sola misura carceraria trasformandola in presunzione relativa superabile allorche' siano acquisiti elementi specifici da cui risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Le suddette pronunce della Corte sono ispirate al principio cardine insito nella nostra carta costituzionale della massima tutela dei diritti a cui fa da contraltare il principio del minimo sacrificio possibile dei diritti fondamentali e, per cio' che riguarda la liberta' del soggetto in sede cautelare, del minor sacrificio necessario. Invero, la Consulta ha affermato piu' volte che le presunzioni assolute vanno ritenute incostituzionali per contrarieta' al principio di uguaglianza quando limitano diritti fondamentali in modo arbitrario e irrazionale e cioe' "se non rispondono a dati di' esperienza generalizzati". La stessa legge n. 47 del 2015 si e' posta in un'ottica di contrazione del ricorso alla misura carceraria delineandola, anche in ossequio alle spinte provenienti dalla CFDU (sebbene per rispondere ad altre esigenze), quale estrema ratio per la limitazione della liberta', dando nuova forza e pregnanza al principio...

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