n. 181 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 marzo 2015 -

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE Prima Sezione Civile La Corte, riunita in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dr. Pietro Mascagni, Presidente;

dr. Nicola Antonio Dinisi, consigliere rel.;

dr. Adone Orsucci, consigliere;

Nella causa iscritta al n. 104/14 R.V.G. promossa da Serpi Paola (avv. G. Cassi, R. Maviglia, G. Sanzarello, M. Cimino);

Contro Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa (avv. S. Providenti, M.L. Ermetes, R. Vampa, E. Garzia);

Con l'intervento del P.G. Avente ad oggetto: Opposizione ai sensi dell'art. 195 d.lgs. 28 febbraio 1998, n. 58;

trattenuta in decisione all'udienza del 28 novembre 2014, ha emesso la seguente ordinanza. La Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa (Consob) con delibera 18856 del 9 aprile 2014 ha applicato a Paola Serpi, quale componente del Collegio Sindacale della Banca Monte dei Paschi di Siena nel periodo dal 1° settembre 2010 al 30 ottobre 2012, la sanzione amministrativa di €

150.000,00, di cui: 1) €

50.000,00 per violazione, con riferimento alle riscontrate irregolarita' relative alla disciplina dei conflitti di interesse, dell'art. 21, comma 1-bis lett. a) del TUF e degli artt. 23 e 25 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia/Consob del 29 ottobre 2007, che impongono agli intermediari di adottare ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse e di gestirli in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti;

2) €

50.000,00 per violazione, con riferimento alle riscontrate irregolarita' relative alla valutazione di adeguatezza delle operazioni, del combinato disposto dell'art. 21, comma 1, lett. d) del d.lgs. del TUF e dell'art. 15 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia/Consob del 29 ottobre 2007, che impongono agli intermediari di dotarsi di procedure idonee ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nonche' dell'art. 21, comma l, lett. a) del TUF, che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio l'interesse dei clienti, e degli artt. 39 e 40 del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, che disciplinano la profilatura del cliente e la valutazione di adeguatezza;

3) €

50.000,00 per violazione, con riferimento alle irregolarita' relative alle modalita' del pricing del prodotti di propria emissione, del combinato disposto dell'art. 21, comma 1, lett. a) del TUF, che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio l'interesse dei clienti, nonche' l'art. 21, comma 1, lett. d) del TUF e dell'art. 15, comma 1, del Regolamento Congiunto Banca d'Italia/Consob del 29 ottobre 2007, che impongono agli intermediari di dotarsi di procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attivita'. Avverso tale delibera Paola Serpi ha proposto opposizione davanti a questa Corte ex art. 195, comma 4 del d.lgs. n. 58/1998, deducendo, oltre a motivi di merito, motivi attinenti ai connotati del procedimento sanzionatorio dinnanzi alla Consob e alla disciplina dell'opposizione. Al riguardo ha sostenuto l'illegittimita' della delibera 18856 e di tutti gli atti connessi e conseguenti per violazione delle garanzie del «giusto processo». Ha contestato la violazione dei principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Ha rilevato, in particolare, che la Consob, nell'adottare le norme di disciplina del procedimento sanzionatorio (in attuazione delle previsioni di cui all'art. 24, commi 1 e 3, della legge n. 282/2005) ha demandato la fase istruttoria dei procedimenti sanzionatori alle strutture operative della Consob (articolandola in due segmenti, affidati a due diverse strutture organizzative) e ha riservato la fase decisoria alla Commissione. Il procedimento, per come strutturato, ad avviso dell'opponente, contrasta con il principio del contraddittorio, in quanto nella fase filiale della fase istruttoria ed immediatamente precedente la decisione della Commissione l'interessato non e' posto in grado di svolgere le sue difese, non essendo prevista la comunicazione della relazione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative che conclude la fase istruttoria e non potendo la parte chiedere di essere ascoltato dalla Commissione prima della decisione. Tale assetto, secondo l'opponente, si traduce anche in una violazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e decisorie (sancito dalla legge n. 282/05) in quanto la Commissione quale organo decidente «perde la sua autonomia di giudizio» perche' riceve la proposta...

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