n. 180 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 marzo 2015 -

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE PRIMA SEZIONE CIVILE La Corte riunita in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott. Pietro Mascagni - Presidente, dott. Nicola Antonio Dinisi - consigliere relatore, dott. Adone Orsucci, consigliere, nella causa iscritta al n. 346/14 R.V.G. promossa da Rabizzi Stefano, Borghi Fabio, Pisaneschi Andrea, Costantini Graziano e Monaci Alfredo (avv. S. Menchini, A. Galante, G.L. De Angelis), contro la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (avv. S. Providenti, M.L. Ermetes, R. Vampa, E. Garzia);

con l'intervento del P.G. Avente ad oggetto: opposizione ai sensi dell'art. 195, decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58;

trattenuta in decisione all'udienza del 28 novembre 2014, ha emesso la seguente ordinanza. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) con delibera n. 18856 del 9 aprile 2014 ha applicato a Stefano Rabizzi, Fabio Borghi, Andrea Pisaneschi, Graziano Costantini e Alfredo Monaci, in qualita' di componenti del consiglio di amministrazione della Banca Monte dei Paschi di Siena nel periodo dal 1° settembre 2010 al 27 aprile 2012, la sanzione amministrativa di €

135.000,00 ciascuno, di cui: 1) €

45.000,00 per violazione, con riferimento alle riscontrate irregolarita' relative alla disciplina dei conflitti di interesse, dell'art. 21, comma 1-bis, lettera a) del TUF e degli articoli 23 e 25 del regolamento congiunto Banca d'Italia/CONSOB del 29 ottobre 2007, che impongono agli intermediari di adottare ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse e di gestirli in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti;

2) €

45.000,00 per violazione, con riferimento alle riscontrate irregolarita' relative alla valutazione di adeguatezza delle operazioni, del combinato disposto dell'art. 21, comma 1, lettera d) del decreto legislativo del TUF e dell'art. 15 del regolamento congiunto Banca d'Italia/CONSOB del 29 ottobre 2007, che impongono agli intermediari di dotarsi di procedure idonee ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nonche' dell'art. 21, comma 1, lettera a) del TUF, che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio l'interesse dei clienti, e degli articoli 39 e 40 del regolamento CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007, che disciplinano la profilatura del cliente e la valutazione di adeguatezza;

3) €

45.000,00 per violazione, con riferimento alle irregolarita' relative alle modalita' del pricing del prodotti di propria emissione, del combinato disposto dell'art. 21, comma 1, lettera a) del TUF, che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio l'interesse dei clienti, nonche' l'art. 21, comma 1, lettera d) del TUF e dell'art. 15, comma 1, del regolamento congiunto Banca d'Italia/CONSOB del 29 ottobre 2007, che impongono agli intermediari di dotarsi di procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attivita'. Avverso tale delibera i predetti hanno proposto opposizione davanti a questa Corte ex art. 195, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, deducendo, oltre a motivi di merito, motivi attinenti ai connotati del procedimento sanzionatorio dinnanzi alla CONSOB e alla disciplina dell'opposizione. In via preliminare hanno sollecitato la Corte a sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 195 del decreto legislativo n. 58/1998 sia per contrasto con l'art. 6 della Convenzione dei diritti dell'uomo in relazione all'art. 117 Cost., sia per violazione dell'art. 3 della Costituzione. Sotto il primo profilo hanno evidenziato che, mentre l'art. 6 della Convenzione stabilisce che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente, entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente ed imparziale costituito per legge e che la sentenza debba essere resa pubblicamente (salvo che in circostanze speciali la pubblicita' possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia), l'art. 195, comma 7 del decreto legislativo n. 58/1998 dispone che la Corte di appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato. Di conseguenza, non essendovi dubbio che il procedimento camerale si svolge in camera di consiglio e non in pubblica udienza ne deriva, secondo gli opponenti, che l'art. 195, comma 7 deve ritenersi incostituzionale per violazione dell'art. 6 della Convenzione in relazione all'art. 117 Cost., nella parte in cui non prevede che il procedimento di opposizione si svolga in pubblica udienza. Al riguardo hanno segnalato che elementi a conforto di tale assunto possano trarsi dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in data 4 marzo 2014 (Grande Stevens/Italia ricorso n. 18640/10) con la quale si e' affermato che: a) in conformita' ad un orientamento da tempo affermatosi nella giurisprudenza della Corte anche le sanzioni amministrative irrogate dalla CONSOB si configurano come sanzioni di natura sostanzialmente criminale, con conseguente applicabilita' delle garanzie del giusto processo enunciate dall'art. 6 della Convenzione dei diritti dell'uomo ed, in particolare, del principio di parita' di trattamento fra accusa e difesa, imparzialita' dell'organo giudicante, presunzione di innocenza, diritto di informazione sulla natura e i motivi dell'accusa, ecc.;

  1. in riferimento al difetto di contraddittorio sulle conclusioni che l'organo istruttorio trasmette alla Commissione, le procedure previste dalla CONSOB non soddisfano appieno le previsioni...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT