n. 18 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 febbraio 2017 -

Ricorso della Regione autonoma Valle d'Aosta, con sede in Aosta, P.zza Deffeyes, n. 1, c.f. 80002270074, in persona del presidente pro tempore, Augusto Rollandin, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del presente atto ed in virtu' della deliberazione della giunta regionale n. 152 del 10 febbraio 2017, dal prof. avv. Francesco Saverio Marini (c.f. MRNFNC73D28H501U;

PEC francescosaveriomarini@ordineavvocatiroma.org;

fax: 06.36001570), presso il cui studio in Roma, via di Villa Sacchetti, 9, ha eletto domicilio;

ricorrente;

Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, con sede in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna, 370, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12, resistente;

per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», pubblicata nel s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, limitatamente all'art. 1, commi 392 e 394. Fatto 1. La legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nel supplemento ordinario n. 57 alla Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2016, n. 297, reca «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019». 2. Fra le numerose disposizioni contenute nell'atto normativo de quo, figurano in particolare i commi 392 e 394 dell'art. 1, che stabiliscono, al contempo, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e le modalita' attraverso cui le regioni e le province autonome concorrono al medesimo per le quote di loro spettanza, in vista del raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Piu' in dettaglio, l'art. 1, comma 392, dispone che: «per gli anni 2017 e 2018, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, indicato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'11 febbraio 2016 (Rep. Atti n. 21/CSR), in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' rideterminato rispettivamente in 113.000 milioni di euro e in 114.000 milioni di euro. Per l'anno 2019 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' stabilito in 115.000 milioni di euro. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano gli effetti finanziari previsti dal presente comma, mediante la sottoscrizione di singoli accordi con lo Stato, da stipulare entro il 31 gennaio 2017. Per la Regione Trentino-Alto Adige e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione del presente comma avviene nel rispetto dell'accordo sottoscritto tra il Governo e i predetti enti in data 15 ottobre 2014 e recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il concorso agli obiettivi di finanza pubblica previsto dai commi da 406 a 413 dell'articolo 1 della medesima legge». Ai sensi del successivo art. 1, comma 394, «con i medesimi accordi di cui al comma 392 le regioni a statuto speciale assicurano il contributo a loro carico previsto dall'intesa dell'11 febbraio 2016;

decorso il termine del 31 gennaio 2017, all'esito degli accordi sottoscritti, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, entro i successivi trenta giorni, con proprio decreto attua quanto previsto per gli anni 2017 e successivi dalla citata intesa dell'11 febbraio 2016, al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo programmano di finanza pubblica per il settore sanitario». 3. Si rappresenta, per completezza, che l'intesa dell'11 febbraio 2016 - menzionata da entrambe le disposizioni - e' stata adottata in attuazione dell'art. 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016), a tenore del quale, fra l'altro: «le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica di cui alla presente legge e a valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480 milioni di curo per ciascuno...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT