n. 18 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 gennaio 2015 -

Ricorso n. 18 depositato il 29 gennaio 2015 del Presidente del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (CF 80224030587 per il ricevimento degli atti, FAX 06/96514000 e PEC ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Abruzzo (CF 80003170661) in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, P.zza S. Giusta Palazzo Centi - L'Aquila - cap 67100 Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale della Legge della Regione Abruzzo n. 40 del 12 novembre 2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 47 del 26-11-2014, recante "Modifiche ed integrazioni all'art. 2 della L.R. 28 aprile 2014, n. 16, all'articolo 14 della L.R. 25 ottobre 1996, 96, alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica", ed in particolare, gli artt. 3 e 4 della legge, come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 2015. Fatto La legge della Regione Abruzzo n. 40 del 12 novembre 2014 presenta profili di illegittimita' costituzionale con riferimento agli articoli 3 e 4, per i motivi di seguito specificati, e deve pertanto essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione. 1) L'articolo 3 presenta profili di illegittimita' costituzionale per contrasto con l'articolo 81, comma 3, della Costituzione. La disposizione dispone una riduzione dei canoni delle locazioni relative al patrimonio di edilizia residenziale pubblica in regime di canone concordato con contratto non ancora stipulato alla data del 30 settembre 2014. In particolare, per i canoni superiori a 250 euro, e' prevista una riduzione percentuale pari al cinquanta per cento sull'importo eccedente detto limite. Tale previsione, determinando una riduzione delle entrate delle ATER, comporta minori entrate a carico del bilancio regionale, non quantificate e a fronte delle quali non e' indicata la relativa fonte di finanziamento, con conseguente violazione dell'art. 81, comma 3, Cost. 2) L'articolo 4 presenta profili di illegittimita' costituzionale per contrasto con l'articolo 117, comma 3, della Costituzione (con riferimento alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»), con l'art. 118, comma 1 della Costituzione, e con l'articolo 97 della Costituzione, per i motivi di seguito specificati. La disposizione impugnata introduce l'articolo 1.1 alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 2 (recante "Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale"), prevedendo che "sulle opere per le quali e' stata negata l'intesa, la soluzione per la quale e' stata...

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