n. 18 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 luglio 2012 -

IL CONSIGLIO DI STATO Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 6889 del 2010, proposto da: Lega Toscana delle Autonomie Locali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Morbidelli, con domicilio eletto presso Giuseppe Morbidelli in Roma, alla via G. Carducci 4;

Contro Comune di Lastra a Signa;

e con l'intervento di ad adiuvandum: Lega delle Autonomie Locali (Legautonomie), rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Cintioli, con domicilio eletto presso Fabio Cintioli in Roma, via Salaria, 259;

per la riforma della sentenza del T.A.R. Toscana - Firenze: Sezione II n. 01542/2009, resa tra le parti, concernente diniego distacco dipendente comunale;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2012 il Cons. Francesco Caringella e udito per la parte appellante 1' avvocato Francesco Paoletti su delega dell'avv. Giuseppe Morbidelli;

  1. Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso proposto dalla Lega Toscana delle Autonomie Locali, associazione regionale di enti locali, aderente alla Lega delle Autonomie Locali (Legautonomie), avverso il provvedimento con il quale il Comune di Lastra a Signa ha respinto la richiesta finalizzata ad ottenere il distacco temporaneo di un dipendente comunale presso la sede dell'associazione ai sensi dell'art. 271, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Con il ricorso in epigrafe specificato la Lega contesta gli argomenti posti a fondamenti del decisam. Ha spiegato intervento adesivo la Legautonomie. Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l'ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive. All'udienza del 29 maggio 2012 la causa e' stata trattenuta per la decisione. 2. Con sentenza parziale 3 luglio 2012, n. 3883, questa Sezione ha respinto i primi due motivi di gravame. In particolare, il Collegio ha reputato non meritevole di positiva valutazione il secondo motivo di gravame con cui parte ricorrente aveva sviluppato la tesi secondo la quale l'elenco - contenuto nell'art. 271, comma 2, T,U.E.L. - delle associazioni, in favore delle quali e' consentito il distacco dei dipendenti comunali, non avrebbe carattere tassativo. Si e' osservato che in senso contrario all'assunto svolto dall'appellante e dall'interveniente si pone, sul piano letterale, il riferimento recato dalla...

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