n. 18 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 novembre 2017 -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Seconda sezione civile composta dagli ill.mi signori magistrati: dott. Stefano Petitti - Presidente;

dott. Felice Manna - consigliere;

dott. Vincenzo Correnti - consigliere;

dott. Ubaldo Bellini - consigliere;

dott. Luca Varrone - relatore consigliere, ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso 6078-2015 proposto da: Bozzi Raffaele (codice fiscale BZZRFL50A17A783X), elettivamente domiciliato in Roma, via Valadier 43, presso lo studio dell'avvocato Giovanni Romano, che lo rappresenta e difende;

ricorrenti;

nonche' contro Ministero dell'economia e delle finanze 80415740580;

intimati;

avverso il decreto della Corte d'appello di Roma, depositato il 30 gennaio 2015;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 ottobre 2017 dal consigliere dott. Luca Varrone;

Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. Corrado Mistri che ha concluso per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

Udito l'avvocato Giovanni Romano;

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso depositato presso la Corte d'appello di Roma in data 7 marzo 2011 Bozzi Raffaele proponeva domanda di accertamento della violazione del termine di ragionevole durata del processo di cui all'art. 6, paragrafo l, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali con contestuale richiesta di condanna del Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento in suo favore dell'equa riparazione ex legge n. 89 del 2001. Il Giudizio presupposto aveva ad oggetto un ricorso (proposto insieme con altri) innanzi al tribunale amministrativo regionale Campania, notificato il 24 giugno 1993, e depositato il 6 luglio 1993 unitamente all'istanza di fissazione dell'udienza. L'amministrazione intimata si costituiva in giudizio con memoria depositata il 30 luglio 1993. 2. - Il Tribunale amministrativo regionale Campania, tuttavia, non provvedeva a fissare l'udienza per la trattazione del ricorso e, in data 22 ottobre 2010, stante la sopravvenuta mancanza di interesse del ricorrente, depositava in cancelleria decreto decisorio di avvenuta perenzione del ricorso. 3. - Il ricorrente, nei 60 giorni di cui all'art. 26 della legge n. 1034 del 1971, non proponeva opposizione avverso il suddetto decreto di perenzione, sicche', il termine di sei mesi per proporre la domanda di equa riparazione, nella specie decorreva dal 21 dicembre 2010, data in cui il provvedimento diveniva definitivo. 4. - Nella domanda di equa riparazione il ricorrente affermava che il venir meno del suo interesse alla prosecuzione del giudizio doveva ascriversi al notevole lasso di tempo trascorso dalla proposizione del ricorso introduttivo presso il Tribunale amministrativo regionale Campania, non avendo l'Ufficio, in un tempo ragionevole, provveduto a fissare l'udienza per la trattazione nel merito, in palese violazione dell'obbligo di organizzare il sistema giudiziario in maniera che la giurisdizione possa assolvere all'obbligo di garantire ad ognuno il diritto di ottenere entro un termine ragionevole una decisione definitiva. 5. - Con decreto del 30 gennaio 2015 la Corte d'appello rigettava la domanda e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte d'appello preso atto che il ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale Campania era stato notificato il 24 giugno del 1993 e che non era stata presentata alcuna istanza di prelievo e che, dunque, il processo era stato dichiarato perento per inattivita' della parte, visto l'art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008 riteneva la domanda non proponibile. Ai sensi della suddetta norma, infatti, la presentazione dell'istanza di prelievo condiziona la proponibilita' della domanda di equa riparazione anche per il periodo precedente la presentazione dell'istanza. 6. - Per la cassazione di tale decreto Raffaele Bozzi propone ricorso sulla base di due motivi. 7. - In prossimita' dell'udienza il ricorrente ha depositato memoria illustrativa con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso e chiede sollevarsi questione di costituzionalita' dell'art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008 in relazione all'art. 117, primo comma, Cost. e all'art. 6 della Corte europea dei diritti dell'uomo. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 6 e 13, Corte europea dei diritti dell'uomo, dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, erronea applicazione dell'art. 54, comma 2, della legge n. 133 del 2008, in relazione al disposto di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, codice procedura civile. 1.2 - Il ricorrente premette che non intende affrontare la questione della successione di norme nell'ambito della complessa materia delle condizioni di proponibilita' del ricorso per equa riparazione, quanto piuttosto evidenziare, alla luce delle peculiarita' del processo amministrativo, la violazione del disposto dell'art. 6, paragrafo 1, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, in conseguenza della dichiarazione di non procedibilita' del ricorso di cui al decreto impugnato. 1.3 - Il ricorrente, inoltre, sottolinea che il problema della presentazione o meno delle istanza di prelievo, nel caso di specie, non riveste alcun ruolo come risulta confermato dalla scansione temporale del giudizio amministrativo presupposto. In particolare, il decreto di perenzione quinquennale, con cui e' stato dichiarato estinto detto processo, e' datato 22 ottobre 2010, sicche' la vicenda in esame si era gia' esaurita prima dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo con cui e' stata individuata l'istanza di prelievo quale condizione di proponibilita' del ricorso anche con riferimento al periodo antecedente. Infatti, la perenzione quinquennale opera quando, decorsi cinque anni dalla data di deposito del ricorso, il ricorrente non abbia presentato nuova istanza di fissazione dell'udienza entro sei mesi dalla notifica dell'avviso comunicato a cura degli uffici di segreteria. Dunque la spinta propulsiva del ricorrente, ovvero il suo interesse alla coltivazione del processo, si era esaurita prima dell'introduzione dell'istanza di prelievo, quale condizione di accesso al giudizio di equa riparazione anche per il periodo anteriore alla presentazione. 1.4 - In altri termini il ricorrente vuole concentrare l'attenzione non sulla circostanza della presentazione o meno dell'istanza di prelievo, bensi' sull'intervenuta perenzione del giudizio amministrativo a monte, e sulle relative cause e sul ruolo da essa rivestito nell'ottica del riconoscimento dell'equo indennizzo. A tal fine rimarca di aver sostenuto la medesima tesi anche nel giudizio dinanzi la Corte d'appello del quale in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso riporta alcuni passi. Dunque oggetto del motivo e' il diniego di tutela riparatoria perpetrato dalla Corte d'appello di Roma che si e' limitata a dichiarare non proponibile il ricorso per mancanza dell'istanza di prelievo nel giudizio a monte, omettendo di compiere la doverosa analisi in ordine alle ragioni della dichiarazione di perenzione e la conseguente valutazione di tali ragioni nell'ottica del riconoscimento dell'equo indennizzo. In sostanza ritiene il ricorrente di aver agito dinanzi al giudice amministrativo per ottenere la tutela del proprio diritto di lavoratore, di aver prontamente presentato l'apposita istanza di fissazione dell'udienza di trattazione e che solo l'inerzia del giudice ha fatto progressivamente venir meno il suo interesse alla coltivazione del giudizio fino a culminare nella dichiarazione di perenzione. 1.5 - A questo proposito il ricorrente richiama numerose norme del processo amministrativo dalle quali a...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT