n. 18 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 ottobre 2015 -

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NOVARA - Sezione 1 Riunita con l'Intervento dei Signori: Sforza Giorgio - Presidente e Relatore;

Della Rossa Claudio - Giudice;

Mondello Fabio - Giudice, ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 166/2013 spedito il 15 aprile 2013;

Avverso Silenzio - Rifiut. Trib. Locali IMU. Contro: Comune di Miasino proposto dal ricorrente: C. P. E. Ordinanza Collegiale di rimessione alla Corte costituzionale Con ricorso iscritto al NRG n.166/13 il signor P. E. C., premesso di avere presentato istanza di rimborso al Comune di Miasino (NO) di quanto pagato a titolo di IMU per l'anno 2012 deducendo la incostituzionalita' di tale imposizione, di non avere ricevuto riscontro alcuno, impugnava il silenzio-rifiuto, chiedendo che la Commissione Tributaria Provinciale di Novara condannasse l'ente al rimborso o provvedesse a sollevare la questione di costituzionalita' delle norme istitutive della detta imposta. In assenza di controparte, la causa veniva assunta in decisione. La Commissione ritiene che la questione di costituzionalita' prospettata dal contribuente non sia manifestamente infondata e meriti, quindi, di essere esaminata dalla Corte Costituzionale alla quale viene con la presente ordinanza rimessa. Si rileva, in via pregiudiziale, che la detta questione si presenta come rilevante ai fini della decisione nel merito della causa, essendo evidente che il diritto del contribuente di ottenere il rimborso di quanto pagato a titolo di IMU non puo' che dipendere dalla riconosciuta contrarieta' della normativa di riferimento all'ordinamento costituzionale, normativa che, al contrario, manterrebbe definitiva stabilita' nel sistema, determinando la conseguente negazione del diritto al rimborso. Non esistono espliciti precedenti sul punto. Infatti, le decisioni che si citano in proposito come confermative della costituzionalita' della normativa, in realta' non hanno affatto affrontato la questione. Per quanto riguarda la sentenza TAR del Lazio dep. il 20 marzo 2013, n. 02843/2013, il rigetto del ricorso attiene ad aspetti preliminari di inammissibilita'. In essa, il TAR si limitava a negare che l'associazione Codacons avesse una «legittimazione ad agire in giudizio cosi' vasta da ricomprendervi qualsiasi attivita' di tipo pubblicistico che si riverberi economicamente in modo diretto o indiretto sui cittadini» e che tale legittimazione possedessero le persone fisiche che avevano sottoscritto lo stesso ricorso. In tali...

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