n. 179 SENTENZA 7 - 23 luglio 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Marche 10 settembre 2014, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 49 "Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione. Legge finanziaria 2014"), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 7-11 novembre 2014, depositato in cancelleria il 13 novembre 2014 ed iscritto al n. 88 del registro ricorsi 2014. Visto l'atto di costituzione della Regione Marche;

udito nell'udienza pubblica del 7 luglio 2015 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche. Ritenuto in fatto 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 7-11 novembre 2014 e depositato il 13 novembre 2014, iscritto al n. 88 del registro ricorsi 2014, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge Regione Marche 10 settembre 2014, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 49 "Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione. Legge Finanziaria 2014"), in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione ed in relazione agli artt. 107 e 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, fatto a Roma il 25 marzo 1957 (TFUE). Il citato art. 1, comma 2, della legge regionale n. 22 del 2014 dispone che «Nella tabella C della L.R. n. 49/2013, dopo la voce: "42701 - per spese contrattuali per il servizio del trasporto pubblico locale - 2.113.929,51", e' inserita la voce: "42703 - contributo straordinario alla societa' Aerdorica spa per la definizione degli adempimenti fiscali pregressi - 1.100.000,00"». Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che il predetto finanziamento costituirebbe un aiuto di Stato ed, in quanto tale, andrebbe notificato alla Commissione europea ai fini della valutazione della sua compatibilita' con il TFUE. Pertanto l'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 22 del 2014 violerebbe l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 107 e 108, paragrafo 3, del TFUE. Il ricorrente ricorda che gli aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107 del TFUE consisterebbero in agevolazioni di natura pubblica, volte a favorire in qualsiasi forma imprese o produzioni e, come tali, idonee a falsare la concorrenza, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri. La Corte costituzionale avrebbe precisato che la nozione di aiuto di Stato sarebbe di natura complessa e che l'ordinamento comunitario riserverebbe alla competenza esclusiva della Commissione europea la verifica della compatibilita' dell'aiuto con il mercato interno. A tal fine l'art. 108, paragrafo 3, del TFUE dispone che «Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale». In sede nazionale, l'art. 45, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) stabilisce che «Le amministrazioni che notificano alla Commissione europea progetti volti a istituire o a modificare aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, contestualmente alla notifica, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee una scheda sintetica della misura notificata». Alla luce delle richiamate disposizioni, a giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri, sarebbero evidenti i vizi che inficiano la norma censurata. Infatti, la Regione Marche, con l'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 22 del 2014 avrebbe adottato un atto definitivo di concessione di un contributo superiore alla soglia cosiddetta "de minimis", ad una societa' aeroportuale, senza aver preventivamente sottoposto alla Commissione europea il progetto, le modalita' ed il contenuto dell'erogazione stessa. Ne' per altro verso il beneficio parrebbe condizionato alla verifica di compatibilita' da parte della stessa Commissione. Il ricorrente afferma che la Corte costituzionale avrebbe gia' dichiarato nella sentenza n. 299 del 2013 l'illegittimita' costituzionale di un'analoga disposizione legislativa della Regione Abruzzo, con la quale sarebbe stato disposto un identico finanziamento a favore della societa' avente la gestione dell'aeroporto d'Abruzzo. 2.- Con atto depositato il 16 dicembre 2014 si e' costituita in giudizio la Regione Marche, che chiede l'inammissibilita' ovvero l'infondatezza nel merito della questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 22 del 2014 in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. ed in relazione agli artt. 107 e 108, paragrafo 3, del TFUE. La Regione Marche sostiene che la questione sarebbe innanzitutto manifestamente inammissibile per l'assoluta genericita' della prospettazione della censura. A giudizio della resistente, nel ricorso non sarebbero stati allegati quegli elementi necessari - secondo la giurisprudenza costituzionale - al giudice nazionale per valutare se lo stanziamento predisposto dalla norma regionale impugnata integri un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE, per il quale sarebbe operante l'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Verrebbe solamente specificato che l'ammontare sarebbe superiore alla soglia cosiddetta "de minimis". In tal senso si richiama quanto affermato dalla Corte costituzionale (si citano le sentenze n. 18 del 2013 e n. 185 del 2011), in linea con la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea (si cita, ex multis, la sentenza 10 giugno 2010, in causa C-140/09). Nel merito la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri sarebbe infondata, in quanto la previsione contenuta nella disposizione regionale impugnata non sarebbe idonea a falsare, ne' a minacciare di falsare la concorrenza. A giudizio della resistente, l'art. 1, comma 2, della legge reg. Marche n. 22 del 2014 stanzierebbe risorse al solo scopo di ripianare debiti fiscali contratti dalla societa' Aerdorica. La decisione della Commissione europea del 13 maggio 2009, relativa all'aiuto n. 12 del 2009, annovererebbe l'aeroporto di Falconara Marittima nella categoria "piccoli aeroporti regionali" - secondo la classificazione di cui alla comunicazione della Commissione n. 2005/312/01 (Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aree operanti su aeroporti regionali) - i quali non...

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