n. 179 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 febbraio 2017 -

TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Penale In sede di appello ex art. 322-bis del codice di procedura penale;

Il Tribunale di Siracusa, Sezione Penale, composto dai magistrati: dott.ssa Giuseppina Storaci, Presidente;

dott.ssa Venera Condorelli, Giudice estensore;

dott. Mario Santoro, Giudice on.;

Esaminato l'atto di appello proposto dal pubblico ministero presso il Tribunale di Siracusa avverso l'ordinanza emessa il 27 febbraio 2015 con cui il Tribunale di Siracusa ha disposto la revoca, limitatamente a Ferraro Alessandro, del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Siracusa in data 8 marzo 2012, nonche' del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Siracusa in data 4 giugno 2012 nei confronti di Bona Sebastiana e Amara Pietro;

Letti gli atti del procedimento penale iscritto ai numeri 27/2016 T.L. Seq. e 10158/2010 R.G.N.R. a carico di: Caruso Angelo, nato a Pachino (SR) il 14 novembre 1946;

Ferraro Alessandro, nato a Napoli il 10 aprile 1971;

Bona Sebastiana, nata ad Augusta 22 agosto 1970;

Amara Piero, nato ad Augusta il 24 aprile 1969;

Imputati: Bona Sebastiana e Amara Piero. 1) Per il delitto previsto dagli articoli 110 codice penale, 2 del decreto legislativo 74/00 perche' - in concorso tra di loro, nella qualita' di amministratore di diritto (Bona) e di fatto (Amara) della GI.DA S.r.l. ed al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto - indicavano nel modello unico 2007 della stessa GI.DA S.r.l. elementi passivi fittizi utilizzando fatture per operazioni inesistenti provenienti dalla Comin S.r.l. e dalla Pegaso S.r.l. (per un imponibile complessivo di euro 400.000 con imposta evasa pari euro 212.000 oltre sanzioni. Nello specifico, utilizzavano le fatture: numeri 21 del 5 aprile 2007 (imponibile 40.000 oltre IVA), 29 del 3 maggio 2007 (imponibile 40.000 oltre IVA), 33 del 1° giugno 2007 (imponibile 40.000 oltre IVA), 41 del 2 luglio 2007 (imponibile oltre IVA), 48 del 6 agosto 2007 (imponibile 40.000 oltre IVA) emesse dalla Pegaso S.r.l.;

numeri 13 del 17 aprile 2007 (imponibile 40.000 oltre IVA), 19 del 30 maggio 2007 (imponibile 40.000 oltre IVA), 28 del 28 giugno 2007 (imponibile oltre IVA), 35 del 27 luglio 2007 (imponibile 40.000 oltre IVA), 40 del 27 agosto 2007 (imponibile 40.000 oltre IVA), emesse dalla Comin S.r.l.;

fatture aventi ad oggetto acconti e saldo per la «progettazione esecutiva e analisi e indicazione in concreto dei costi dl realizzazione di n. 2 impianti fotovoltaici denominati GI.DA1 e GI.DA2» tutte emesse e saldate nel 2007 a fronte di una progettazione che veniva in realta' depositata parzialmente soltanto alla fine del 2008 e da soggetto diverso dalla Comin S.r.l. e dalla Pegaso S.r.l. (ing. Navanteri Marcello) al quale veniva, peraltro corrisposta dalla GI.DA. S.r.l. (e per l'intera progettazione) la complessiva somma di euro 30.720 tra il maggio ed il luglio del 2009. In Siracusa, nella dichiarazione dei redditi 2007 (presentata il 29 settembre 2008). Ferraro Alessandro e Caruso Angelo. 2) Per il delitto previsto dagli articoli 81, 110 c.p. e 8 del decreto legislativo 74/00 perche' - con piu' azioni esecutiva di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra di loro nella qualita': Ferraro Alessandro di amministratore di fatto della Comin S.r.l. e della Pegaso S.r.l.;

Caruso Angelo di amministratore di diritto, della Comin S.r.l. e della Pegaso S.r.l.;

ed al fine di consentire l'evasione delle imposte sui redditi (IRES e IRAP) e sul valore aggiunto. (IVA) alla GI.DA - emettevano e rilasciavano le fatture per operazioni inesistenti descritte nel capo di imputazione. che precede (per imponibile complessivo di euro 400.000). Con la recidiva reiterata, specifica per Caruso. Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale per Ferraro. In Siracusa, dal 17 aprile 2007 (data della prima fattura emessa in favore della GI.DA S.r.l.) al 27 agosto 2007 (data dell'ultima fattura emessa in favore GI.DA S.r.l.). 3) Per il delitto previsto dagli articoli 110 codice penale e 4 del decreto legislativo 74/00 perche' - in concorso tra di loro nella qualita' di amministratore di fatto (Ferraro Alessandro) e di diritto (Caruso Angelo) della Comin S.r.l. al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto - indicavano nella dichiarazione dei redditi riferita all'anno 2007 elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo e segnatamente omettevano di dichiarare ricavi per complessivi euro 1.478.091,39 (con IVA evasa pari ad euro 281.195,20) realizzando un'evasione d'imposta sul reddito di euro 342.067,16. In Siracusa, nel settembre del 2008. 4) Per il delitto previsto dagli articoli 81, 110 codice penale e 5 del decreto legislativo 74/00 perche' - con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra di loro nella qualita' di amministratore di fatto (Ferraro Alessandro) e di diritto (Caruso Angelo) della Comin S.r.l., al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto - omettevano di presentare: qualunque dichiarazione per l'anno 2008 nonostante la realizzazione di ricavi per complessivi euro 2.990.018,56 (Imposta evasa con aliquota IRES al 27,30 ed al netto dei costi accertati euro 699.599,36;

IVA evasa al netto delle operazioni passive pari ad euro 597.161,29);

qualunque dichiarazione per l'anno 2009 nonostante la realizzazione di ricavi per complessivi euro 441.665,82 (Imposta evasa con aliquota IRES al 27,50 ed al netto dei costi accertati euro 121.458,10;

IVA evasa al netto delle operazioni passive pari ad euro 88.333,16). In Siracusa, nel settembre 2009 e 2010. Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13 ottobre 2016, ha emesso la seguente ordinanza (ex art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87). 1. Bona Sebastiana e Amara Pietro, nelle rispettive qualita' di amministratore di diritto e di fatto della GI.DA S.r.l. sono chiamati a rispondere davanti al Tribunale di Siracusa del delitto di cui agli articoli 110 del codice penale, 2 del decreto legislativo n. 74/2000, come descritto al capo 1 della rubrica;

nell'ambito dello stesso procedimento Ferraro Alessandro e Caruso Angelo sono chiamati a rispondere, nelle rispettive qualita' di amministratore di fatto e di diritto della Comin S.r.l. e della Pegaso S.r.l., del delitto di cui agli articoli 81, 110 del codice penale e 8 del decreto legislativo 74/2000 (capo n. 2 della rubrica);

del delitto di cui agli articoli 110 del codice penale, 4 del decreto legislativo n. 74/2000 (capo n. 3 della rubrica);

del delitto di cui agli articoli 8.1, 110 del codice penale, 5 del decreto legislativo n. 74/2000 (capo n. 4 della rubrica). Con provvedimento del 27 febbraio 2015 il Giudice procedente disponeva la revoca (limitatamente a Ferraro Alessandro) del decreto di sequestro preventivo (anche per equivalente) disposto dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Siracusa in data 8 marzo 2012, avente ad oggetto la somma di euro 2.129.814,26, nonche' del decreto di sequestro preventivo (anche per equivalente) emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Siracusa il 4 giugno 2016 nei confronti di Bona Sebastiana e Amara Pietro, avente ad oggetto la somma di euro 240.000 (poi ridotta ad euro 106.000). Detto provvedimento si fonda sugli esiti di una consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero in data 14 novembre 2014, ai sensi degli articoli 359 e 430 del codice di procedura penale. Con atto di appello proposto il 10 marzo 2015 il pubblico ministero impugnava la predetta ordinanza chiedendo il ripristino della misura cautelare del sequestro preventivo gia' disposta in forza dei decreti del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Siracusa dell' 8 marzo 2012 e del 4 giugno 2012. Il difensore di Ferraro Alessandro insisteva nella declaratoria di inammissibilita' dell'appello. Con ordinanza del 28 aprile 2015 il Tribunale dichiarava inammissibile l'appello, ritenendolo tardivo. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa proponeva ricorso per Cassazione avverso la citata ordinanza;

la Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, annullava il provvedimento, con rinvio al Tribunale di Siracusa affinche' esaminasse il merito il ricorso. All'udienza del 26 maggio 2016, il pubblico ministero rilevava l'avvenuta maturazione del termine di prescrizione con riferimento ai reati di cui ai capi n. 1 della rubrica limitatamente alle violazioni concernenti l'IRAP e l'IRES;

relativamente alle violazioni concernenti l'IVA, chiedeva al collegio di disapplicare gli articoli 160 ultimo comma e 161, ultimo comma del codice penale nella parte in cui prevedono che il verificarsi di atti interruttivi della prescrizione non possa comportare l'aumento di piu' di un terzo del tempo necessario a prescrivere, per contrasto con agli articoli 4, par. 3 T.U.E. e 325 par. 1 e 2 T.F.U.E. (cfr. sent. C - 105/14 della CGUE, ric. Taricco dell'8 settembre 2015);

in subordine, qualora il collegio ritenesse di non poter procedere alla disapplicazione per contrasto della disciplina eurounitaria con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, chiedevo di sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, legge n. 130/2008 (questione gia' sollevata nel procedimento di merito, pendente innanzi al Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica). Il pubblico ministero chiedeva altresi' la correzione del capitolo 3 della rubrica laddove, diversamente dal capo 2, non risultava contestata la recidiva agli imputi Ferraro e Caruso, ritenendo tale omissione frutto di errore materiale;

in subordine procedeva a formale contestazione della recidiva. Il Tribunale riteneva priva di effetti la contestazione della recidiva operata per la prima volta in sede di appello cautelare, dopo lo spirare del termine di prescrizione del reato contestato, non ritenendo che l'omessa indicazione dell'aggravante in seno alla richiesta di rinvio a giudizio possa configurare...

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