n. 179 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 aprile 2016 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Second

  1. Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 10911 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Nicolo' Pollari, rappresentato e difeso dal prof. avv. Massimo Luciani, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, lungotevere Raffaello Sanzio, 9;

Contro Segretariato generale della Giustizia amministrativa, Ministero dell'economia e delle finanze, Consiglio di Stato, Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

Per l'annullamento: della nota prot. n. 60 del 30 maggio 2014, a firma del Segretario generale della Giustizia amministrativa, avente il seguente oggetto "art. 1, comma 489, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Determinazioni", con la quale l'Amministrazione convenuta, preso atto della comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri da cui risulta che al Consigliere Pollari «e' corrisposto un trattamento pensionistico», e «tenuto conto anche del tetto indicato dall'art 13, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, pari ad €

240.000,00», ha comunicato al ricorrente che «provvedera' alla verifica del dato trasmesso dall'Ente erogare con quanto relativo al trattamento retributivo corrisposto, apportando a quest'ultimo, ove necessario, le dovute variazioni in diminuzione», disponendo altresi' che «resta fermo, all'esito delle definitive determinazioni, l'obbligo di restituzione delle somme percepite per il periodo dell'anno 2014 antecedente alla eventuale riduzione della retribuzione, laddove in eccesso rispetto al tetto normativamente previsto», nonche' di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche allo stato non conosciuti, con particolare riferimento, ove occorra, alla nota prot. n. 1074 del 14 maggio 2014, a firma del Segretariato generale della Giustizia amministrativa, avente il seguente oggetto "Disposizioni in materia di trattamenti economici art. 13 decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 (limite al trattamento economico del personale pubblico e delle societa' partecipate). Articoli 23-bis, 23-ter, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214;

art. 3, comma 2, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012";

nonche' per l'accertamento del diritto del ricorrente a percepire il trattamento stipendiale unitamente al trattamento pensionistico in essere, senza subire le decurtazioni previste dall'art. 1, comma 489, della legge n. 147/2013;

nonche' ancora per la condanna al versamento e alla restituzione delle somme nelle more illegittimamente trattenute e recuperate;

nonche' per l'annullamento dei seguenti atti impugnati con motivi aggiunti: della nota, a firma del Segretario generale della Giustizia amministrativa in data 28 luglio 2014, prot. n. 88, avente ad oggetto "art. 1, comma 489, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Determinazioni", con cui l'Amministrazione convenuta, facendo seguito alla precedente nota del 30 maggio 2014, prot. n. 60, ha comunicato al Cons. Pollari che, a decorrere dal mese di agosto 2014, "fermi gli ulteriori approfondimenti sulla norma citata [i.e. art. 1, comma 489, legge 27 dicembre 2013, n. 147], anche con riferimento alle garanzie di continuita' della copertura assicurativa obbligatoria - provvedera', allo stato, alla sospensione dell'erogazione del trattamento retributivo", contestualmente disponendo che "resta confermato, all'esito delle definitive determinazioni, l'obbligo di restituzione delle somme percepite per il periodo 2014 antecedente alla disposta sospensione, laddove in eccesso rispetto al tetto normativamente previsto per il corrente anno";

della nota del Segretariato generale della Giustizia amministrativa - Ufficio gestione bilancio e del trattamento economico, in data 5 agosto 2014, prot. n. 17473, avente ad oggetto, "Comunicazione di versamento delle addizionali comunali Irpef e dell'addizionale regionale Irpef", con cui l'amministrazione ha comunicato che, per effetto della sospensione del trattamento retributivo ex art. 1, comma 489, legge 27 dicembre 2013, n. 147, disposta a decorrere dal mese di agosto con la nota prot. n. 88 del Segretariato generale, il Cons. Pollari "dovra' procedere a versare personalmente le addizionali comunali Irpef e l'addizionale regionale Irpef", secondo gli importi determinati nel prospetto allegato al provvedimento nonche', ove occorrer possa, dei cedolini mensili riepigolativi del trattamento economico erogato, allo stato non conosciuti;

nonche' ancora, dei seguenti atti, impugnati con ulteriori motivi aggiunti: della nota prot. n. 121 del 7 ottobre 2014, a firma del Segretario generale della Giustizia amministrativa, avente il seguente oggetto "art. 1, comma 489, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Determinazioni", con la quale l'Amministrazione ha comunicato al ricorrente che, «all'esito dell'istruttoria avviata per l'applicazione della normativa in oggetto risulta che il Suo trattamento pensionistico, al netto del contributo di solidarieta', e' superiore al tetto massimo retributivo previsto dalla vigente normativa per l'anno 2014», ed ha contestualmente ordinato la restituzione, in unica soluzione ed entro la data del 15 dicembre 2014, della maggior somma erogata al netto degli oneri sociali;

nonche', infine, dei seguenti atti, impugnati con i terzi motivi aggiunti: della nota, a firma del Segretario generale della Giustizia amministrativa, prot. ris. n. 3 del 7 gennaio 2015, avente ad oggetto: "art. 1, comma 489, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Determinazioni", con cui l'Amministrazione ha comunicato che "per l'anno 2015, il trattamento economico, ad oggi, spettante [al Cons. Pollari] risulta superiore al limite massimo retributivo fissato in euro 240.000, per effetto del cumulo con il trattamento pensionistico in godimento", dando contestualmente atto che "le [...] competenze retributive verranno erogate fino a concorrenza del predetto limite" e rammentando che "per effetto del superamento del [...] tetto retributivo non possono essere erogati ulteriori compensi a carico della finanza pubblica". Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Relatore alla pubblica udienza del giorno 24 febbraio 2016 il Cons. Silvia Martino;

Uditi gli avvocati, di cui al verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue: 1. Il Cons. Pollari rappresenta di appartenere ad un'esigua categoria di pubblici funzionari di altissimo livello, che, giunti all'apice della propria carriera, sono stati nominati Consiglieri di Stato ai sensi dell'art. 19, comma 1, n. 2), della legge n. 186 del 1982, essendo collocati in quiescenza dall'Amministrazione di originaria appartenenza. Anche nel suo caso, «la nomina a Consigliere di Stato giunge, dunque, a coronamento di una carriera pubblica di assoluto spicco e concerne un numero molto ridotto di servitori dello Stato, che in tale nomina (accettata, sovente, anche rinunciando a significative opportunita' nel settore privato) trovano il riconoscimento dei meriti acquisiti nell'esercizio delle precedenti funzioni, ma anche della specifica attitudine all'esercizio delle nuove attribuzioni». In particolare il Cons. Pollari rappresenta che, nel corso della sua attivita' lavorativa, e' stato, fra l'altro, direttore del SISMI, vicesegretario generale del CESIS, Capo di Stato maggiore del Comando generale, comandante del Nucleo centrale di polizia tributaria e generale di Corpo d'armata della Guardia di finanza. Esercita le funzioni di Consigliere di Stato a far data dal 2007, risultando al contempo titolare di un trattamento pensionistico erogato da un soggetto pubblico (nella specie la Presidenza del Consiglio dei ministri). 2. Il ricorrente procede quindi ad illustrare il quadro normativo nel quale si inseriscono i provvedimenti impugnati con i ricorsi introduttivi evidenziando quanto segue. Di recente sono state introdotte importanti misure di contenimento della spesa nel settore pubblico, anche mediante la previsione di limiti ai trattamenti economici ed agli emolumenti corrisposti ai dipendenti pubblici, ai titolari di cariche elettive e ai titolari di incarichi con emolumenti a carico della finanza pubblica. In tale contesto si inserisce l'art. 23-ter del decreto-legge 6 n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, il quale, al comma 1, primo periodo, stabilisce che "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione". In attuazione di tale disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri ha adottato il decreto 23 marzo 2012, recante "Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali", il quale dispone, all'art. 3, che "a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il trattamento retributivo percepito annualmente, comprese le indennita' e le voci accessorie nonche' le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni...

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