n. 178 SENTENZA 4 - 26 luglio 2018 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 13, comma 1, 29, comma 1, lettera a), 37, 38 e 39 della legge della Regione autonoma della Sardegna 3 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 4-7 settembre 2017, depositato in cancelleria il 13 settembre 2017, iscritto al n. 72 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma della Sardegna;

udito nell'udienza pubblica del 3 luglio 2018 il Giudice relatore Aldo Carosi;

udito l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Mattia Pani per la Regione autonoma della Sardegna. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso spedito per la notifica il 4 settembre 2017, ricevuto il 7 settembre 2017 e depositato in cancelleria il successivo 13 settembre (reg. ric. n. 72 del 2017), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e successive integrazioni e modificazioni - in particolare all'art. 3, primo comma, lettera n) - e in relazione agli artt. 135 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 13, comma 1, 29, comma 1, lettera a), 37, 38 e 39 della legge della Regione autonoma della Sardegna 3 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994). 1.1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha premesso che la Regione autonoma della Sardegna gode di competenza legislativa di tipo primario in materia di usi civici, ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettera n), dello statuto speciale, la quale, in base alla citata norma statutaria, dovrebbe attuarsi «[i]n armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica»;

e che anche le norme di attuazione dello statuto speciale che attribuiscono alla medesima Regione funzioni relative ai beni culturali e ai beni ambientali e quelle relative alla redazione e all'approvazione dei piani paesistici (art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, recante «Nuove norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna») dovrebbero essere adottate nel rispetto dei sopramenzionati limiti di cui all'art. 3, primo comma, dello statuto speciale. In particolare, tra le norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica andrebbero ricondotte quelle introdotte dal legislatore statale sulla base del titolo di competenza legislativa nella materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e, specificamente, le norme in materia di beni paesaggistici e di pianificazione paesaggistica contenute nel d.lgs. n. 42 del 2004, come gia' affermato, in diverse occasioni, da questa Corte. 1.2.- Fatte queste premesse, e', in particolare, oggetto di impugnativa l'art. 13, comma 1, della legge regionale in esame, che, aggiungendo le lettere i-bis) e i-ter) al comma 2 dell'art. 10-bis della legge della Regione autonoma della Sardegna 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), esclude dal «vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico-morfologici e dei rispettivi insiemi» e, dunque, dal vincolo di inedificabilita', gli interventi relativi alla realizzazione di parcheggi che non determinino alterazione permanente e irreversibile dello stato dei luoghi e le strutture di facile rimozione a servizio della balneazione e della ristorazione, preparazione e somministrazione di bevande e alimenti, e finalizzate all'esercizio di attivita' sportive, ludico-ricreative direttamente connesse all'uso del mare e delle acque interne;

nonche' le infrastrutture puntuali di facile rimozione a servizio delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica. Secondo il ricorrente, la disposizione in esame anticiperebbe scelte di merito di compatibilita' paesaggistica di talune tipologie di interventi, i quali costituirebbero alcuni dei contenuti minimi del piano paesaggistico in base all'art. 143, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 42 del 2004 sottoposti, per i beni vincolati, all'obbligo di condivisione preventiva con il Ministero competente in virtu' dell'art. 135 del d.lgs. citato;

la disposizione violerebbe, dunque, l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e le norme interposte sulla pianificazione congiunta (artt. 135 e 143 del d.lgs. n. 42 del 2004), in quanto interverrebbe unilateralmente, anziche' con la pianificazione condivisa con gli organi statali. La copianificazione obbligatoria per le aree vincolate gravate da vincoli paesaggistici sarebbe, difatti, norma di grande riforma economico-sociale, che si impone anche alle Regioni ad autonomia speciale, in quanto risponde alle esigenze di uniformita' nella tutela dei beni paesaggistici (sono citate le sentenze n. 64 del 2015 e n. 180 del 2008). 1.3.- Anche l'art. 29, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 11 del 2017 - che modifica l'art. 38 della legge Regione autonoma della Sardegna 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio) - prevedendo il trasferimento del patrimonio edilizio esistente mediante interventi di demolizione e ricostruzione con differente localizzazione degli edifici ricadenti «all'interno delle zone urbanistiche omogenee E ed H ed interne al perimetro dei beni paesaggistici di cui all'articolo 142, comma 1, lettere a), b), c), ed i) del decreto legislativo n. 42 del 2004», risulterebbe non in linea con il quadro giuridico nazionale di riferimento e, in particolare, con gli artt. 135 e 143 del d.lgs. n. 24 del 2004, per i medesimi motivi in precedenza illustrati. 1.4.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna altresi' gli artt. 37 e 38 della legge reg. Sardegna n. 11 del 2017, che modificano, rispettivamente, gli artt. 18 e 18-ter della legge Regione autonoma della Sardegna 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda). Il procedimento delineato dalle menzionate disposizioni per la permuta, alienazione e trasferimento dei terreni ovvero per il trasferimento dei diritti di uso civico vincolerebbe, difatti, il potere dell'amministrazione statale di valutazione degli aspetti paesaggistici delle aree coperte da usi civici, per le quali i Consigli comunali richiedono la sclassificazione, solo in relazione al riconoscimento «dell'assenza di valori paesaggistici determinati dall'uso civico», con implicita esclusione di una diversa valutazione complessiva tecnico-discrezionale della sussistenza attuale di ulteriori valori paesaggistici. Le previsioni censurate, pertanto, imporrebbero la sclassificazione e la cessazione del vincolo paesaggistico per il solo fatto che gli usi civici non sono piu' attualmente praticati o praticabili a causa del mutamento dello stato dei luoghi, precludendo diverse valutazioni, volte, ad esempio, a processi di riqualificazione e recupero di contesti paesaggistici parzialmente compromessi o degradati, oltre al ripristino dello stato dei luoghi, ove possibile. Le richiamate disposizioni sarebbero inoltre censurabili anche per il richiamo non appropriato all'art. 156, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, che introdurrebbe una nuova figura di potere sostitutivo ministeriale, da esercitarsi nel caso in cui non sia stato stipulato l'accordo di copianificazione previsto dalle menzionate disposizioni entro novanta giorni dalla delibera del Consiglio comunale. Alla luce delle precedenti considerazioni, gli artt. 37 e 38 della legge regionale in esame eccederebbero dalle competenze statutarie della Regione autonoma della Sardegna, in particolare da quelle di cui all'art. 3, primo comma, lettera n), dello statuto speciale, e contrasterebbero con le disposizioni statali citate, in violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. 1.5.- Le medesime ragioni...

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