n. 178 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 dicembre 2016 -

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Sezione lavoro La ricorrente e' cittadina marocchina, legalmente soggiornante nel territorio italiano in via continuativa quantomeno dal 27 settembre 2010 (secondo quanto risulta dalla carta di identita' prodotta), con permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari (attualmente con scadenza 3 luglio 2017), ossia per coesione con il marito, E. M. A.;

questi e' soggiornante in Italia dal 2003 ed e' munito di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, scadente il 18 agosto 2017. La coppia ha tre figli, nati a Torino e tutti muniti di regolare permesso di soggiorno: S. nata ..., H. nata ..., e M. nato... La ricorrente il 28 luglio 2014 proponeva una duplice domanda al Comune di Torino. una relativa all'assegno di maternita' ai sensi art. 66 della legge n. 448/1998 (poi sostituto dall'art. 74 decreto legislativo n. 151/2001) e l'altra in merito all'assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori ai sensi dell'art. 65 della stessa legge: le domande erano corredate dal calcolo della situazione economica (ISE) che certificava l'idoneita' reddituale della signora di percepire le prestazioni richieste. Tutti i fatti sinora richiamati non sono contestati e per gli stessi vi e' prova documentale. La domanda veniva rigettata in quanto la richiedente non era in possesso del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti. Implicitamente veniva quindi riconosciuto che la ricorrente era in possesso dei requisiti familiari e reddituali per ottenere il beneficio richiesto;

cio' e' ammesso anche nella memoria di costituzione del Comune. L'unico motivo di diniego delle due previdenze e' costituito dalla mancanza del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, del quale la ricorrente pacificamente non e' in possesso. Proponeva quindi azione giudiziaria per ottenere l'accertamento del proprio diritto a godere dell'assegno di maternita' e per nuclei familiari con almeno tre figli minori e la condanna del comune e dell'I.N.P.S. al pagamento delle medesime provvidenze. Si costituiva il comune il quale chiedeva il rigetto della domanda in quanto la ricorrente non e' munita ne' della carta di soggiorno ne' del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo: l'istituto si qualificava come mero ente pagatore e si rimetteva alle difese svolte dal Comune di Torino. Il giudice, dopo aver concesso alle parti il termine per note e fissata udienza di discussione sul punto, ritiene necessario sollevare questione di legittimita' costituzionale in merito all'art. 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 13, comma 1, legge n. 97/2013, nella parte in cui prevede che gli assegni di cui all'art. 65 della legge n. 448/1998 sia riservato ai «cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonche' dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente» e in merito all'art. 74, comma 1, decreto legislativo n. 151/2001, laddove prevede che «Per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano dell'indennita' di cui agli articoli...

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