n. 178 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 aprile 2015 -

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE La Corte composta da: Mascagni dott. Pietro Presidente;

Dinisi dott. Nicola A. Consigliere;

Fontanella dott. M. Iole Consigliere rel.;

ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 322/2014 R.G. V.G. promossa da Vigni Antonio, rappresentato e difeso dagli Avv. Anelli Alberto e Sagramoso Giovanni Alessandro del foro di Milano, opponente;

Contro CONSOB, domiciliata presso lo studio dell'Avv. Vannini Andrea, rappresenta e difesa dagli Avv. Vampa Rocco, Providenti Salvatore, Ermetes Maria Letizia, opposto, con intervento del P.G. La Corte letti gli atti del procedimento, osserva quanto segue: la Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa (di ora in avanti Consob) con delibera n. 18856 in data 9 aprile 2014 ha applicato a Vigni Antonio, (unitamente ad altri esponenti della Banca Monte dei Paschi di Siena variamente sanzionati - obbligata in solido la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.) la sanzione pecuniaria amministrativa complessiva di €

155.000,00 quale soggetto posto al vertice della struttura operativa con la qualifica di Direttore Generale, in relazione alle seguenti violazioni: irregolarita' relative alla disciplina dei conflitti di interesse, ex art. 21, comma 1-bis lettera a) del TUF e artt. 23 e 25 del Regolamento Congiunto durante il periodo dal 1° settembre 2010 al 30 ottobre 2012;

irregolarita' relative alla valutazione della adeguatezza delle operazioni, ex art. 21, c. 1 lett. d) TUF e art. 15 Regolamento Congiunto durante il periodo dal 1° settembre 2010 al 30 ottobre 2012;

irregolarita' relative alle modalita' di pricing dei prodotti emessi dal Gruppo, ex art. 21, c. 1, lettera a) e d) TUF e art. 15 Regolamento Congiunto durante il periodo dal 1° settembre 2010;

trasmissione alla CONSOB di informazioni incomplete ed inveritiere in relazione a taluni profili dell'operazione Casaforte avverso tale delibera Vigni Antonio ha proposto opposizione a questa Corte, ex art. 195 comma 4 del D.lgs. 58/98 deducendo: 1) violazione del principio del ne bis in idem, avendo la Consob promosso contemporaneamente due distinti procedimenti sanzionatori traenti origine dai medesimi fatti a conclusione di un'unica ispezione i cui esiti sono compendiati nell'unica relazione ispettiva;

2) violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, stante la illegittimita' del procedimento sanzionatorio alla luce dei principi sanciti dalla CEDU nella sentenza 4 marzo 2014;

3) difetto e travisamento di presupposti di fatto su cui si basa l'accertamento e manifesta illogicita' e contraddittorieta' del provvedimento sanzionatorio impugnato, avuto riguardo alle responsabilita' e competenze del Direttore Generale nella struttura aziendale di MPS;

4) violazione dell'art. 3 legge 689/1981 in materia di responsabilita' personale per dolo o colpa;

5) non riconducibilita' dei comportamenti contestati al ricorrente nella qualita' di direttore generale;

6) erronea applicazione dei parametri circa la misura delle sanzioni in relazione alla gravita' obiettiva delle violazioni ed alle circostanze soggettive;

Consob si e' costituita in giudizio, ha resistito all'opposizione e ne ha chiesto il rigetto;

la causa e' stata chiamata all'udienza camerale del 28 novembre 2014;

in limine Consob ha chiesto la trattazione in udienza pubblica, l'opponente si e' dichiarata remissiva, la Corte ha disposto la prosecuzione della trattazione in camera di consiglio ed...

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